CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29691

Tributi – Imposta di registro – Registrazione decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace – Imposta in misura fissa

Ritenuto che

La S. s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Campania, n. 5105/06/2018, depositata il 28.5. all’imposta di registro in misura fissa 2018, che in controversia su impugnazione avviso di liquidazione per imposta di registro, ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

La CTR ha ritenuto in parte valido e motivato l’atto impugnato, limitatamente, relativa a registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta (e richiesto dalla società contribuente contro A.R., debitore ceduto di F. s.p.a., con cui si liquidava la suddetta imposta per un importo complessivo di euro 408,75), sul presupposto che, in tale parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato correttamente adempiuto, in quanto la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l’imposta di registro a norma dell’art. 37 del Tuir. Norma che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria, tra cui anche i decreti ingiuntivi.

La CTR ha invece escluso la legittimità dell’atto per difetto di motivazione, in relazione alla pretesa tassa di titolo, di cui al contratto di cessione del credito “alla finanziaria originariamente concedente il prestito alla S. s.p.a. in forza della enunciazione di tale atto nel decreto ingiuntivo”.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Considerato che

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 DPR 131/1986, dell’art. 7 legge 212/2000, dell’art. 3 legge 241/1990 e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle Entrate solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge 212/2000, dell’art. 3 legge 241/1990, degli artt. 22 e 41 DPR 131/1986 e dell’art. 24 Cost. per avere la CTR disatteso l’appello incidentale della S. sulla carenza assoluta di motivazione dell’avviso.

I motivi, che per la loro intrinseca connessione meritano una trattazione congiunta, sono infondati.

Va premesso che il presente ricorso verte esclusivamente sulla debenza e sulla misura (proporzionale o fissa) dell’imposta di registro su decreto ingiuntivo, nonché sulla legittimità dell’avviso di ingiunzione in relazione alla congruità della sua motivazione.

La CTR ha correttamente evidenziato che dalla lettura dell’avviso, emergevano sia il presupposto di fatto (omesso pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo), che di diritto (T.U. imposta di registro – Dpr 131/86) del fondamento della pretesa quanto al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo, disattendendo espressamente quanto sostenuto dalla società contribuente circa la modifica del presupposto impositivo in corso di causa ad opera dell’Agenzia.

Quanto al presunto cambiamento della posizione processuale dell’Amministrazione, la CTR ha sul punto accertato che l’Amministrazione, sin dall’inizio, aveva chiesto per il D.I il pagamento dell’imposta non in misura proporzionale, bensì in misura fissa, e che ciò era chiaramente evincibile dalle difese spiegate già in sede di mediazione e nelle controdeduzioni nel giudizio di primo grado, nonché dalla circostanza che l’applicazione della tassa in misura proporzionale avrebbe determinato una pretesa diversa da quella richiesta.

Ha pertanto escluso che vi fosse stata la modifica in corso di giudizio dei presupposti della pretesa impositiva (che avrebbe comportato l’illegittimità dell’atto impositivo: cfr. n. 12467 del 10/05/2019).

Quanto alla legittimità dell’imposizione sotto il profilo della debenza dell’imposta, va ribadito che l’imposta di registro è un’imposta d’atto, e va corrisposta in relazione a ciascun provvedimento giudiziario. Secondo questa Corte, infatti, in caso di pluralità di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre (Cass. 18 aprile 2018, n. 9501).

Nella specie, dall’avviso di liquidazione, riprodotto dalla stessa ricorrente, si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato con data, numero e giudice emittente. La CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, fosse consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro in base all’art. 37 del TUR, che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi (in senso analogo e fra le stesse le parti, cfr. Cass. n. 1903/2020; n. 33796/2019; n. 8508 del 2019).

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €.1000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.