AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 gennaio 2021, n. 4
Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212. Valutazione antiabuso di una operazione di cessione di partecipazioni previamente rivalutate a favore di una società socia della ceduta
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
I fratelli Istanti detengono una quota del 20 per cento ciascuno nella società ALFA International Srl.
Il restante capitale sociale è partecipato dalla società BETA Srl per il 9 per cento e dalla società GAMMA Srl per il restante 51 per cento.
ALFA International Srl svolge attività di gestione di partecipazioni e si colloca a monte di una catena partecipativa a valle della quale si trova la società quotata DELTA SpA.
In particolare, la società GAMMA Srl, che appartiene ad una famiglia diversa da quella riconducibile agli Istanti, controlla ALFA International Srl che, a sua volta, controlla al 79,63 per cento la società EPSILON Srl (il restante 20,37 appartiene a ZETA Srl). Gli Istanti intendono cedere le proprie quote detenute in ALFA International Srl alla società BETA Srl, che, a sua volta, è di proprietà del padre, per il 66 per cento e della madre per il 34 per cento.
Gli Istanti rendono noto che il proprio padre, oltre ad essere amministratore unico della società BETA Srl, è anche amministratore delegato della suddetta società quotata DELTA Spa ed evidenziano, altresì, che, a seguito della prospettata riorganizzazione, ALFA International Srl sarà detenuta dalle due holding GAMMA Srl (al 51 per cento) e BETA Srl (per il restante 49 per cento).
Tanto premesso, gli Istanti intendono:
a) rivalutare le proprie quote di partecipazione detenute in ALFA International Srl entro il 30 giugno 2020 mediante redazione di perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento ai sensi dell’articolo 1, commi 693 e 694, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;
b) alienare a BETA Srl le quote rivalutate, permettendo a quest’ultima di integrare la partecipazione in ALFA International Srl nella misura del 49 per cento rispetto all’attuale quota del 9 per cento. Il corrispettivo, in sede di integrazione documentale viene quantificato in funzione del valore economico complessivo di ALFA International Srl, ipotizzato in euro 65.000.000, e verrà corrisposto in tre tranches annuali, delle quali una versata alla chiusura del closing, le restanti due con applicazione di un tasso di interesse pari al 3 per cento.
La corresponsione della prima rata avverrà mediante accensione da parte di BETA Srl di un finanziamento bancario, mentre il pagamento delle rate successive alla prima avverrà mediante l’utilizzo di proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dall’investimento nella società quotata DELTA S.p.A.
Gli Istanti chiedono conferma in ordine all’insussistenza di profili abusivi nell’operazione prospettata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Gli Istanti ritengono di poter beneficiare della rivalutazione delle partecipazioni, qualificate e non, di cui alla citata legge n. 160 del 2019.
In proposito, gli Istanti osservano che l’intento realizzativo della cessione esclude che l’operazione possa essere ritenuta abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo a tal fine irrilevante il legame di parentela tra i soci della società acquirente (genitori) e i cedenti (figli).
Parimenti irrilevante è la presenza di riserve di utili in capo alla partecipata ALFA International Srl o alle sue controllate dirette o indirette, in quanto ciò che rileva è la cessione a soggetti terzi.
In conclusione, per gli Istanti l’operazione è legittima, in quanto non rivolta all’aggiramento di norme tributarie e sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Per le ragioni che si andranno a esporre, si ritiene che la riorganizzazione societaria prospettata non costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Si rappresenta, innanzitutto che, per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono – fra l’altro – indicare:
– il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
– le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
In relazione al comparto delle imposte dirette, per il quale gli Istanti hanno richiesto il parere della scrivente Agenzia, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si evidenzia che esula dall’analisi della Scrivente la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali ed economici indicati in istanza e negli allegati prodotti dal contribuente, per i quali rimangono fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Ciò posto, la riorganizzazione descritta nell’istanza ha come unico e dichiarato fine quello di consentire a BETA Srl il raggiungimento di una quota di partecipazione in ALFA International Srl strategica pari al 49 per cento, mediante la cessione previa rivalutazione delle quote di partecipazione detenute dagli Istanti fratelli in ALFA International Srl, complessivamente pari al 40 per cento, alla società BETA Srl. A seguito di tale riorganizzazione, ALFA International Srl sarà detenuta dalle due holding GAMMA Srl in misura pari al 51 per cento e BETA Srl per una quota (attualmente del 9 per cento) pari al 49 per cento.
Per poter raggiungere il suddetto obiettivo economico, gli Istanti intendono rivalutare le partecipazioni detenute in ALFA International Srl e cederle ad una società interamente controllata dai genitori.
In termini generali, si osserva che, in caso di recesso cd. “tipico”, attuato cioè tramite l’annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta (in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi dell’articolo 2473 del Codice civile), le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale.
Nell’ipotesi, invece, di recesso cd. “atipico”, che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain).
Inoltre, come chiarito dalla circolare n. 16/E del 22 aprile 2005, il valore delle partecipazioni “rideterminato” con le modalità indicate dall’articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 693, lett. a), b) e c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160), è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, “in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate” (articolo 47, comma 7, TUIR).
Ciò posto, il recesso atipico attuato mediante l’alienazione diretta ad uno dei soci (della società ceduta) si configura quale ipotesi inquadrabile tra gli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si tratti di cessione a titolo oneroso. Con riferimento al caso di specie, la cessione a BETA S.r.l. delle partecipazioni, previamente rivalutate, detenute dai soci uscenti, appare operazione fisiologica funzionale alla fuoriuscita definitiva degli stessi dalla compagine sociale di ALFA International Srl, non integrando in tal modo alcun vantaggio fiscale indebito.
Sulla base di quanto assunto dagli Istanti, con la cessione delle quote verrà meno qualunque partecipazione diretta o indiretta nelle società del gruppo e gli stessi non avranno alcun ruolo formale o de facto nella gestione o nelle decisioni di BETA Srl. In relazione alla fattispecie prospettata, costituisce libera scelta dei soci uscenti recedere dalla società mediante la cessione delle rispettive partecipazioni previamente rivalutate ad uno dei soci della società ceduta, quale BETA S.r.l.
Non integrandosi per i suddetti soci uscenti alcun vantaggio fiscale indebito, non si procederà all’esame degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 per individuare una condotta abusiva.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dagli Istanti (come, a mero titolo esemplificativo, la successiva fusione delle società ALFA International S.r.l. e BETA S.r.l), possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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