AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 03 marzo 2021, n. 66903/RU

Circolare n. 9/2021 del 3 marzo 2021 – Legge 30 dicembre 2020, n.178, articolo 1, commi 452 e 453 – Trattamento IVA per le importazioni dei beni necessari al contenimento ed alla gestione dell’emergenza COVID-19

La Legge 30 dicembre 2020, n.178, «c.d. Legge di Bilancio», all’articolo 1, commi 452 e 453, ha introdotto novità in materia di IVA applicabile alle cessioni ed alle importazioni di particolari beni necessari al contenimento ed alla gestione dell’emergenza COVID-19.

Alla luce di quanto precisato dall’articolo 3 ter della Legge 26 febbraio 2021, n.21, recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, «c.d. Decreto milleproroghe», con la Circolare n. 9/2021 del 3 marzo 2021 sono stati forniti alcuni chiarimenti di carattere operativo per la corretta attuazione delle suddette disposizioni in ambito doganale.

L’Allegato 1 della Circolare n. 9/2021 riporta un quadro sinottico del trattamento IVA applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, all’importazione di beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza COVID-19 soggetti all’aliquota del 5%, evidenziando che, per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1-ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.

L’Allegato 2 della Circolare n. 9/2021 offre, invece, un quadro sinottico dei beni necessari al contenimento ed alla gestione dell’emergenza COVID-19 esenti dall’IVA in base alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio.

Relativamente ai beni compresi nella sezione 2.1, è precisato che è stato associato in TARIC, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Cadd Q103 “Esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”, valido sino al 31 dicembre 2022.

Relativamente ai beni elencati nella sezione 2.2, inseriti in TARIC a far data dal 1° gennaio 2021 in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159 della Commissione del 16 dicembre 2020, l’esenzione dall’IVA si applica alle importazione effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

Restano invariate le indicazioni fornite con Circolare n. 43/2020 del 29 ottobre 2020, con riferimento alla Decisione della Commissione Europea 2020/1573 del 28 ottobre 2020, recante modifica della Decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse, fino al 30 aprile 2021, all’importazione dei prodotti necessari a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19.