MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 04 marzo 2021, n. 56979
Adempimenti ai sensi dell’articolo 25, comma 15 e 17 bis del D.L. 179 del 2012, da parte di società Start Up innovativa. Applicabilità della Circolare MiSE DGVECSS
C 1/V – Richiesta parere. Rif. PEC, tramite URP in data 1 marzo 2021, protocollo 53925 del 2 marzo
Con la nota in epigrafe richiamata codesto Studio ha posto alla Scrivente un quesito in materia di startup, rappresentando quanto segue: «seguo una Startup e ho depositato il mantenimento dei requisiti il 10/09/2020. Ho letto la vostra circolare circolare del MISE n. 1/V del 10 settembre 2020. La scadenza originaria del 31/07/2020 avevo capito fosse posticipata al 30/09/2020. Ora la CCIAA mi manda euro 206,00 di sanzione per tardiva presentazione (loro indicano come tempistiche il 31/07/2020)». Chiede pertanto il conforto interpretativo del Ministero in merito alla giustezza del comportamento attuato dalla CCIAA.
Con riferimento a quanto sopra si evidenzia che la richiamata Circolare 1/V di questo Ministero, preso atto delle disposizioni recate dalla disciplina emergenziale ed in particolare dall’articolo 106 del D.L. 18 del 2020, aveva indicato alle CCIAA che il combinato disposto del citato articolo 106 e dell’articolo 25, comma 16 del D.L. 179/2012, comportava che «appare evidente che il legislatore ha descritto una fase procedimentale che, cronologicamente si chiude il 30 settembre. I sessanta giorni dalla perdita dei requisiti, che a norma del comma 16 ultimo capoverso (alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione) decorrono dal 1° agosto, consentono “ordinariamente” a codeste Camere di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale»
Quanto precede fondato sul presupposto che il comma 16, prima parte, reca: “Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese”.
Tali pertanto le indicazioni della Scrivente. Si deve tuttavia tener conto che la Scrivente medesima ha fondato tale ricostruzione, chiaramente intesa a salvare le imprese, ancorché inadempienti sul criterio del ravvedimento operoso, che in subjecta materia escludeva la sanzione reale della cancellazione dalla sezione speciale (con perdita dei benefici) concedendo alle imprese la possibilità di un tardivo adempimento.
Tale adempimento è però pur sempre tardivo e la Circolare ministeriale si concludeva richiamando il disposto ineludibile dell’articolo 2630 del c.c., applicato, secondo quanto riferito dalla S.V., dalla CCIAA.