AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 marzo 2021, n. 159

Trasferimento titoli da un mandato fiduciario cointestato in caso di decesso di uno dei cointestatari

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’istante è una società fiduciaria c.d. “statica” (di seguito, “Fiduciaria”) che, ai sensi della legge 23 novembre 1966, n. 1939, amministra beni e rapporti per conto terzi, sia secondo lo schema tradizionale dell’intestazione fiduciaria dei beni medesimi, sia secondo lo schema della c.d. “amministrazione senza intestazione”, in base al quale i beni e i rapporti oggetto di amministrazione rimangono intestati ai clienti-fiducianti e sui quali la Fiduciaria opera in virtù di apposito mandato.

Per i beni e rapporti oggetto di amministrazione fiduciaria, sia nel caso di intestazione diretta che di amministrazione senza intestazione, situati presso intermediari non residenti, la Fiduciaria agisce, ove previsto dalla normativa, quale sostituto d’imposta in relazione ai redditi di capitale e diversi percepiti dai clientifiducianti all’estero, assolvendo inoltre agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, sollevando così il cliente-fiduciante dall’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale posti a suo carico in relazione ai medesimi beni.

Con specifico riferimento ai mandati aventi ad oggetto un deposito titoli presso una banca estera, nella normalità dei casi i fiducianti mandanti all’apertura del rapporto esercitano l’opzione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai fini dell’applicazione del c.d. “regime del risparmio amministrato” in relazione ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c ) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Per effetto di tale opzione, la Fiduciaria è tenuta all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del medesimo d.lgs. n. 461 del 1997 su ciascuno dei redditi diversi sopra richiamati realizzati dal contribuente, secondo le modalità previste dal citato articolo 6 e fatte salve le eccezioni ivi disciplinate.

L’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 461 del 1997 prevede che si considera cessione a titolo oneroso fiscalmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva «anche il trasferimento di titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione».

Nella prassi operativa della Fiduciaria esistono taluni mandati fiduciari c.d. “cointestati” tra due o più soggetti, per tali intendendosi quei mandati che sono stati conferiti alla Fiduciaria contestualmente da due o più mandanti, e che hanno ad oggetto, ad esempio, un deposito titoli.

In tale situazione, la proprietà giuridica dei beni sottostanti il mandato cointestato è attribuita in parti eguali a tutti i cointestatari, salva una diversa istruzione ricevuta al momento dell’apertura del mandato ovvero durante la vita dello stesso (in caso di apporti).

La casistica più semplice di cointestazione è quella di un mandato cointestato tra moglie e marito, con proprietà giuridica dei beni sottostanti suddivisa al 50 per cento tra l’una e l’altro (di seguito “Mandato Cointestato”).

In relazione al Mandato Cointestato, l’istante chiede chiarimenti in merito alla corretta modalità di applicazione del citato articolo 6, comma 6, nella particolare fattispecie in cui uno dei due cointestatari muoia (es. il marito) e, pertanto, i beni presenti nel deposito titoli sottostante il Mandato Cointestato debbano essere trasferiti:

– agli eredi del marito (rectius, ad un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato intestato a tutti gli eredi o a ciascuno di essi, secondo le regole della divisione ereditaria/testamentaria), per la quota parte degli stessi riferibile al marito e caduta in successione, ossia per il 50 per cento; e

– alla moglie, intestatario superstite (rectius, ad un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato intestato solo alla moglie), per la quota parte ad essa riferibile, ossia il rimanente 50 per cento.

Con riferimento al primo dei due trasferimenti (il 50 per cento caduto in successione e che viene trasferito dal Mandato Cointestato ad un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato intestato a tutti gli eredi ovvero a tanti rapporti di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato intestati a ciascuno di essi, secondo le regole della divisione ereditaria testamentaria), non vi sono dubbi particolari in merito alle modalità applicative dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo espressamente previsto che il trasferimento in questione non sia equiparabile ad una cessione a titolo oneroso, in quanto effettuato “per successione o donazione ” e che, quindi, il trasferimento avvenga senza applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’articolo 5 del medesimo d.lgs. n. 461 del 1997.

Dubbi sorgono, invece, in relazione al secondo dei predetti trasferimenti. In particolare, la Società chiede di sapere se, in caso di decesso del marito, il trasferimento del 50 per cento dei beni (che possono essere titoli nominativi o al portatore), la cui proprietà giuridica è già ascrivibile alla moglie, dal Mandato Cointestato ad un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato intestato alla sola moglie debba essere considerato fiscalmente rilevante ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 461 del 1997, ovvero se lo stesso possa avvenire senza applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che nel caso di un Mandato Cointestato, con proprietà giuridica dei beni sottostanti suddivisa al 50 per cento tra i due cointestatari, il trasferimento del 50 per cento dei beni, che possono essere titoli nominativi o al portatore, dal Mandato Cointestato ad un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato intestato alla sola moglie a seguito del decesso del marito non debba essere considerato un trasferimento fiscalmente rilevante ai sensi dell’articolo 6, comma 6 sopra citato e che, pertanto, i titoli trasferiti nel deposito intestato alla moglie possano essere assunti al medesimo valore fiscale di carico che gli stessi avevano nell’ambito del Mandato Cointestato, sulla base delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, l’Istante fa presente che, nel caso in esame, non vi è alcuna operazione elusiva in quanto la moglie è già giuridicamente proprietaria del 50 per cento dei titoli e il trasferimento degli stessi non sottende alcuna operazione di realizzo, atteso che la proprietà giuridica dei titoli trasferiti non viene a mutare.

In secondo luogo, a parere dell’Istante il trasferimento del 50 per cento dei beni già di proprietà della moglie dal Mandato Cointestato al deposito in regime di risparmio amministrato intestato esclusivamente alla moglie medesima costituisce dal punto di vista civilistico una divisione ex articolo 1111 del codice civile in riferimento alla quale l’Amministrazione Finanziaria, con circolare 24 giugno 1998, n. 165, ha chiarito che non costituisce atto di realizzo lo scioglimento della comunione con divisione in natura e senza conguaglio in denaro.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 26 per cento, per i redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato d.lgs. n. 461 del 1997, il contribuente ha facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per cento da parte di un intermediario abilitato su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze (cd. regime del risparmio amministrato).

Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla successiva lettera c-quater) o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo comma, l’opzione può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, gli intermediari sopra citati, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.

Tra gli intermediari abilitati a ricevere l’incarico di effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, sulle plusvalenze derivanti dai beni amministrati, rientrano anche le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto terzi (cfr. articolo 1, punto 1), del decreto interministeriale del 2 giugno 1998).

Il comma 6 del citato articolo 6 prevede che «si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza (…), salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso, la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o la perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell’articolo 7 (valore normale), alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti».

In relazione agli effetti della successione nel caso di decesso di un titolare di un rapporto con opzione per il risparmio amministrato, la risoluzione 24 luglio 2001, n. 120/E, nel premettere che il decesso dell’intestatario del rapporto non rientra tra le fattispecie suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, ha chiarito che, al termine della procedura di successione, l’intermediario, su richiesta degli eredi, trasferisce le attività finanziarie intestate al de cuius ai singoli rapporti di custodia o amministrazione intestati agli eredi presso il medesimo o altro intermediario, ovvero consente il loro prelievo materiale, attribuendo alle attività stesse i valori definiti o dichiarati ai fini dell’imposta sulle successioni, incrementati della relativa imposta sulle successioni.

Per quanto concerne gli altri trasferimenti, occorre considerare che la disposizione contenuta nel citato comma 6, come risulta anche dalla relazione illustrativa al decreto legislativo, presenta finalità antielusiva in quanto diretta ad evitare che, attraverso il trasferimento dei titoli o altri valori mobiliari dal dossier in amministrazione presso un intermediario ad altro conto di deposito di pertinenza di soggetti diversi dal titolare del dossier di provenienza (trasferimento che si presume connesso ad operazioni di realizzo dei titoli e valori trasferiti), si verifichino dei salti d’imposta.

Dalla disposizione normativa emerge quindi con chiarezza che, fatta salva l’eventualità che il trasferimento dei titoli avvenga per donazione o successione, dal punto di vista fiscale il trasferimento dei titoli ovvero il cambio di intestazione del dossier titoli è equiparato alla cessione degli stessi strumenti al valore di mercato.

Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi di trasferimento dei titoli da un dossier cointestato a un dossier intestato a uno solo dei depositanti originari, considerato che si verifica comunque un cambio di intestazione.

Nel caso di specie, tuttavia, il cambio di intestazione del deposito titoli non deriva da una manifestazione di volontà del coniuge superstite, ma è una conseguenza della morte dell’altro cointestatario, pertanto, si ritiene che il trasferimento su un conto intestato al coniuge superstite del 50 per cento dei titoli, che non è caduto in successione, non possa essere assimilato ad una cessione.

In tale ipotesi, il valore di carico dei titoli non cambia rispetto a quello del deposito di provenienza, vale a dire sarà costituito dal costo o valore di acquisto originario o in caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti come rilevato nel rapporto di provenienza.