CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 15 marzo 2021, n. 31
Accesso ai servizi in rete tramite Spid
Come è noto, a decorrere dal 1° marzo 2021 l’art. 24 del Decreto Legge n.76/2020 (c.d. Decreto Legge Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche l’obbligo di consentire l’accesso ai propri servizi online esclusivamente mediante identificazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Quanto previsto dal citato Decreto Legge si colloca, in un percorso già da tempo iniziato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, adottato con la finalità di promuovere e incentivare l’utilizzo delle comunicazioni informatiche come strumento ordinario di contatto con la P.A.
L’articolo 2 del citato D.Lgs. 82/2005, al comma 1, recita infatti che: “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”e, ancora, al comma 2: “le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa”.
In generale l’articolo 7 del CAD disciplina il “Diritto a servizi on-line semplici e integrati” prevedendo che “01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili (APP. IO). 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nei rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall’AglD con proprie Linee guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica”.
Ed il successivo articolo 64, del D.Lgs. 82/2005, prevede al comma 1 che “La carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’autenticazione informatica”, ma ha, altresì, consentito al comma 2 che “Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta di identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l’identità del soggetto che richiede l’accesso. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
In questi anni alle P.A. è stata, quindi, data la possibilità di consentire vari sistemi di accesso ai propri servizi in rete.
L’articolo 24, D.L. 76/2020 ha modificato tale previsione, escludendo la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di consentire l’accesso ai propri servizi in rete mediante strumenti di autenticazione diversi dalla Carta di identità elettronica, dalla Carta nazionale dei servizi e dallo Spid.
La norma, quindi, porta a completamento un percorso innovativo già iniziato da tempo, stabilendo, altresì, i termini per la sua operatività a pieno regime.
Infatti, l’articolo 24, comma 4, recita: “ai fini dell’attuazione dell’articolo 64 comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6) dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da Spid, Cie o Cns, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021”.
Dal 28 febbraio 2021, quindi, le Pubbliche Amministrazioni non potranno rilasciare autonome credenziali di accreditamento, anche se quelle non ancora scadute a tale data potranno essere utilizzate fino alla loro scadenza o fino al 30 settembre 2021 (qualora scadano successivamente).
Appare, pertanto, necessario che l’Ordine, in quanto Pubblica Amministrazione, provveda con solerzia, ove non lo abbia già fatto, ad integrare i propri sistemi informatici per consentire la fruibilità dei propri servizi in rete unicamente a soggetti identificati tramite identità digitali ovvero Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.
Fino al 30 settembre 2021, in accordo con quanto previsto dall’articolo 65 del C.A.D., l’Ordine dovrà affiancare la procedura attraverso SPID alla consueta procedura per via telematica utilizzata per la ricezione delle istanze provenienti dagli iscritti (nome utente/user ID e password). Gli iscritti potranno avere a loro disposizione un doppio canale informatico di presentazione delle istanze, garantendo anche a tutti coloro che ancora non posseggono lo SPID, l’accesso ai servizi dell’Ente facendo ricorso agli strumenti tecnologici già utilizzati.
Si invita, pertanto, l’Ordine a comunicare ai propri iscritti lo switch-off delle credenziali utilizzate per l’accesso ai propri servizi digitali, in favore del Sistema pubblico di identità digitale, evidenziando anche i vantaggi che tale soluzione offre, poiché consente agli utenti di interagire, non solo con l’Ordine di appartenenza, ma anche con l’intero sistema pubblico e con i soggetti privati che aderiscono.
Si fa, inoltre, presente che il Decreto 76/2020 prevede anche che le amministrazioni debbano rendere fruibili i propri servizi in rete attraverso l’app IO, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati da PagoPA S.p.A. Al contempo, prevede la possibilità di presentare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni mediante l’app IO. A tale fine, le amministrazioni devono avviare i progetti di trasformazione digitale sempre entro il 28 febbraio 2021.
Al fine di supportare gli enti pubblici che non ritengono conveniente attivare presso di loro la struttura necessaria per esporre i propri servizi in rete tramite l’autenticazione con lo SPID, l’Agid ha previsto la figura del soggetto aggregatore, ossia pubbliche amministrazioni o privati che offrono a terzi (soggetti aggregati) la possibilità di rendere accessibili tramite lo SPID i rispettivi servizi.
Infine, Ti comunico che l’autenticazione via SPID sul portale FPCU “AlboUnico” della Società TiSviluppo è in fase di sviluppo e che l’avvio dell’attività di analisi e sviluppo per l’integrazione dell’app FPCU con l’app dei servizi pubblici IO è pianificata per il mese di Maggio 2021.