AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 marzo 2021, n. 219

Diritto alla detrazione – inerenza dei costi sostenuti per servizi realizzati su beni immobili di terzi non posseduti o detenuti dal soggetto passivo

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA (di seguito anche la società istante), premesso che:

– è attiva nella “gestione, manutenzione, progettazione e costruzione di opere pubbliche nei due scali aeroportuali internazionali di … (in specie, gli aeroporti … e …)”, nonché nella gestione, anche mediante appalti o sub-concessioni, dei “servizi aeroportuali e di altri servizi connessi o utili all’esercizio del sistema aeroportuale”; è tenuta ex lege a predisporre e a presentare al Comune interessato un piano di interventi finalizzati al contenimento/abbattimento del rumore derivante dal traffico aereo che supera i “valori limite”; nonché a sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei predetti lavori di risanamento acustico);

– gli oneri in questione, sostenuti nel corso del periodo di imposta 2020 e nelle annualità successive, “sono iscritti in contabilità regolatoria e conseguentemente riconosciuti come ammissibili ai fini tariffari, indipendentemente dal fatto che l’intervento non insista su cespiti rientranti nella concessione del gestore aeroportuale; ne consegue che i costi citati concorrono alla formazione del volume di affari IVA (i.e. ricavi da gestione aeroportuale) che la Società ritrae dall’esercizio della propria attività”;

– in data …, ha presentato il piano degli interventi di risanamento acustico relativo all’infrastruttura aeroportuale di …, successivamente integrato ed approvato con decreto del … .Si tratta, in particolare, degli interventi relativi alla “progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento dei lavori relativi agli interventi di risanamento acustico, nonché alla sostituzione di infissi, serramenti e opere connesse sugli edifici scolastici”, siti nel Comune di …;

– nel mese di …, ha stipulato con le società BETA e DELTA due Contratti quadro (cfr. Allegato 2) per la realizzazione degli interventi di risanamento acustico degli edifici scolastici interessati, dislocati all’esterno del sedime aeroportuale; chiede di conoscere se sia corretto portare in detrazione l’IVA assolta sulle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori di contenimento acustico realizzati a norma di legge, su beni di proprietà di terzi (i.e. edifici scolastici appartenenti al Comune di …), non utilizzati da ALFA nell’esercizio della propria attività caratteristica di gestore aeroportuale e sui quali la società istante non vanta alcun titolo di detenzione/possesso.

Viene precisato, al riguardo, che la società istante effettua a valle servizi sia imponibili ad IVA che non imponibili; in ogni caso, non vengono realizzati servizi esenti o esclusi dal campo di applicazione dell’imposta.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

ALFA ritiene di poter portare in detrazione l’IVA addebitata in fattura per i lavori di contenimento acustico realizzati (rectius appaltati) in adempimento di specifiche previsioni normative di settore, a nulla rilevando la circostanza che i predetti interventi vengano effettuati su beni immobili di terzi non posseduti o detenuti dalla società ad alcun titolo (in tal senso, Corte di Cassazione sentenza 11 maggio 2018, n. 11533).

A supporto della propria soluzione, l’istante rinvia ai principi espressi in materia dalla CGE nelle sentenze 14 settembre 2017, causa C-132/16 e 14 gennaio 2019, causa C-165/17.

Parere dell’Agenzia delle entrate

Il quesito interpretativo oggetto della presente istanza di interpello concerne il riconoscimento in capo ad ALFA del diritto a detrarre l’IVA assolta in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al contenimento/abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico aereo commerciale. Si tratta, in particolare, dei “costi relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento dei lavori relativi agli interventi di risanamento acustico, nonché alla sostituzione di infissi, serramenti e opere connesse agli edifici scolastici” situati nel comune di … e censiti al di fuori del sedime aeroportuale.

In generale, si osserva che il meccanismo di detrazione dell’IVA mira a sgravare interamente l’imprenditore dall’imposta assolta “a monte” in relazione ai beni e ai servizi acquisiti nell’esercizio dell’attività di impresa e correlati alle operazioni imponibili realizzate (a valle) dal medesimo soggetto. Il diritto alla detrazione risulta, invece, escluso in tutti i casi in cui l’IVA gravi sull’acquisto di beni e servizi utilizzati nell’ambito di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta. Sul punto, si osserva che, ai fini del sindacato di inerenza di un determinato costo, non è necessariamente richiesto un “nesso diretto e immediato” con una o più operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo stesso rientri tra le “spese generali” del soggetto passivo e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti. In altri termini, l’onere sostenuto deve presentare un nesso immediato e diretto con il “complesso delle attività economiche del soggetto passivo” (cfr. CGE sentenza 14 settembre 2017, causa C-132/16). La detrazione è, dunque, ammessa anche per acquisti di beni e servizi che siano utili o funzionali all’impresa e, quindi, causalmente indotti dall’attività economica svolta. Ciò che rileva è, in concreto, l’utilità del bene/servizio acquistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di valore aggiunto da parte dell’operatore economico.

Non è di ostacolo al riconoscimento del diritto alla detrazione la circostanza che il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordinariamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa. Come precisato dalla CGE il diritto alla detrazione non può essere negato “a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo”. Secondo i giudici comunitari, infatti, “Sarebbe (…) contrario al principio di neutralità dell’IVA, (…), far gravare su un soggetto passivo l’IVA relativa a spese compiute ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta per il solo motivo che un terzo ne trae un vantaggio accessorio”. Inoltre, “per poter essere qualificato come accessorio, il vantaggio di cui beneficia il terzo deve derivare da una prestazione di servizi effettuata nell’interesse proprio del soggetto passivo” (cfr. CGE sentenza 1° ottobre 2020, causa C-405/19).

Nel merito del caso di specie, si osserva che gli oneri sostenuti da ALFA per i servizi di risanamento acustico commissionati alle società appaltatrici sono, per quanto riferito dall’istante:

– previsti da specifiche disposizioni normative di settore, che impongono il rispetto di determinati livelli di emissioni sonore in relazione al traffico aereo commerciale, a pena di sanzioni;

– ricompresi nella tariffa applicata dalla società nell’ambito della gestione dei servizi aeroportuali, ancorché non sostenuti su cespiti oggetto di concessione.

Alla luce di quanto sopra argomentato, si ritiene, in definitiva, che gli oneri in esame, concernenti i servizi realizzati su immobili di proprietà del Comune, debbano considerarsi inerenti all’attività di impresa svolta dalla società istante in qualità di gestore delle infrastrutture aeroportuali e del servizio pubblico di trasporto, che si esplica, per quanto dichiarato dall’istante, con l’effettuazione di operazioni imponibili e non imponibili, ed in ogni caso, senza che siano realizzati servizi esenti o esclusi dal campo di applicazione dell’imposta. Pertanto, si ritiene che la società possa esercitare la detrazione dell’IVA assolta a monte sugli oneri stessi.