CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 aprile 2021, n. 9770
Tributi – Contenzioso tributario – Notifica atti processuali – Ricorso in appello – Notifica a mezzo posta privata – Attestazione del momento di notifica – Difetto di prova di tempestività – Rigetto del ricorso
Fatti e ragioni della decisione
C.M. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad un immobile sito in Roma, Via Adige.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite raccomandata con una data illeggibile recapitata da N. s.p.a., ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente nullità della notifica.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la contribuente si costituiva con controricorso, pure depositando memoria.
L’Agenzia prospetta con il primo motivo la violazione degli artt.1, 2, 3, 4 e 5 d.lgs. n. 261/1999, come modificati dal d.lgs. n. 58 del 2011, nonché degli artt. 16 d.lgs. n. 546/1992, 1, commi 57 e 58 l. n. 124/17, legge n. 890/1982 e 149 c.p.c., deducendo che la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e che sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di P.I. s.p.a.
Lamenta poi la ricorrente, col secondo motivo, la violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., assumendo che non vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica la costituzione dell’appellato in fase di gravame avrebbe comunque sanato l’invalidità della notifica a mezzo posta privata, ove tale fosse stata ritenuta.
I due motivi di ricorso meritano un esame congiunto e sono infondati.
Ed invero, giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto: “in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017“;
“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., S.U., n. 299 del 2020).
Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlate alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass., S.U., n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass., S.U., n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata), bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.
Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass., S.U., n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri dì distribuzione dell’onere probatorio (Cass., S.U., n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).
Infatti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, risulta che a fronte della sentenza di primo grado pubblicata il 6 luglio 2016 si è potuta constatare che l’atto di appello datato 27 febbraio 2017 è stato spedito a mezzo N., per quel che risulta, il successivo 6 marzo 2017.
Fermo dunque quale termine ad quem la data del 6.7.2016, manca in atti, come è stato evidenziato, una qualsiasi attestazione relativa al momento in cui l’appello sia stato notificato e conseguentemente difetta la prova della tempestività dell’appello stesso, applicandosi il termine di sospensione feriale (e di cui all’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742) di 31 giorni in relazione alla modifica introdotta dall’art.16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in legge 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado successiva al -cfr. Cass. n. 21674/2017-.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese devono compensarsi in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
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