AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 30 giugno 2021, n. 219778/RU

Commercio elettronico – Pacchetto IVA – Vendite a distanza – Importazione di spedizioni di valore trascurabile – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione – Adempimenti per il pagamento dell’IVA

Articolo 1

Per avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione di cui all’articolo 70.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non è richiesta una preventiva autorizzazione di carattere doganale.

Articolo 2

Il soggetto che intende avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione, previsto dall’articolo 70.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è tenuto a chiedere preventivamente, a norma degli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, all’Ufficio delle Dogane competente in base alle disposizioni unionali, l’autorizzazione alla dilazione del pagamento della relativa IVA riscossa, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione, salvo eventuale esonero.

Articolo 3

Gli importi dovuti dal soggetto che si avvale del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione in relazione ai beni presentati in dogana per conto della persona alla quale essi sono destinati, tenuta al pagamento dell’IVA, sono aggregati su base mensile, in considerazione delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento.

Il pagamento è eseguito entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, in un’unica soluzione ovvero mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.