ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 30 giugno 2021, n. 2348
“Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n.147: nuovo modulo di domanda di accesso ai benefici del Fondo
Si fa seguito alla Lettera Circolare ABI del 27 maggio 2021, Prot. UTR/UCR/UMC/USL/001088 con la quale si è data informativa, tra gli altri, delle novità introdotte dall’art. 64, commi da 2 a 4, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) in merito all’operatività del “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (da ora Fondo).
Al riguardo, si allega il nuovo modulo di domanda di accesso ai benefici del Fondo pubblicato sul sito internet di Consap S.p.A. (NOTA 1).
In particolare, il nuovo modulo:
– inserisce, tra le categorie di mutuatari con “priorità” nell’accesso al Fondo, i “giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età”, in sostituzione dei “giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
– prevede – al fine di ottenere una garanzia fino all’80% della quota capitale per i mutui con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80% – per le categorie di mutuatari con “priorità” nell’accesso al Fondo in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui, che il richiedente (o i richiedenti): (i) indichi il “prezzo di acquisto dell’immobile” ai fini del calcolo del “limite di finanziabilità”; (ii) alleghi “l’attestazione ISEE valida al momento della sottoscrizione della domanda di mutuo”;
– chiarisce che “per ottenere i benefici previsti per le categorie prioritarie, “tutti” i mutuatari devono appartenere ad almeno una delle categorie previste per legge”;
– riporta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 64, comma 3, ultimo periodo del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, la seguente informativa: “In caso di finanziamento alle categorie prioritarie che riceve la garanzia del Fondo pari al 50%, il TEG non può essere superiore al TEGM pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. In caso di finanziamento alle categorie prioritarie che riceve la garanzia del Fondo pari all’80%, il TEG deve essere inferiore al TEGM pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108”.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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Note:
(1) https://www.consap.it/famiglia-e-giovani/fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa/https://www.consap.it/famiglia-e-giovani/fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa/normativa-e-modulistica/
Allegato
(testo dell’allegato)