ORDINANZA MINISTERIALE 28 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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(*) Ai sensi dell’art. 3, comma 2, Ordinanza 29 aprile 2021, le disposizioni di cui alla presente ordinanza cessano di trovare applicazione, a decorrere dal 29 aprile 2021.

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le disposizioni della presente ordinanza e dell’ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021 si applicano a tutte le persone che fanno ingresso dall’India e dal Bangladesh nel territorio nazionale da qualsiasi punto di confine aereo, terrestre e marittimo.

2. Ferme restando le disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021 come modificata dal presente articolo, le persone che nei quattordici giorni antecedenti all’adozione della presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India e nel Bangladesh, anche se asintomatiche, che fanno ingresso nel territorio nazionale, devono sottoporsi a isolamento nei “COVID Hotel” previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile, per un periodo di dieci giorni in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

3. L’ingresso nel territorio nazionale è consentito nelle situazioni previste dall’articolo 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati, secondo la seguente disciplina:

a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50;

b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;

d) isolamento nei “COVID Hotel” ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento di protezione civile, secondo quanto disposto al comma 2;

e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), e comma 5, della citata ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021, sono abrogate.

5. Fermo restando il disposto dell’articolo 1, comma 6, della citata ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021, per l’equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti immediati a decorrere dalla sua adozione e fino al 12 maggio 2021.

2. Le compagnie aeree, le società e gli enti pubblici e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione di quanto disposto dalla presente ordinanza. Le autorità preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni della presente ordinanza.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.