CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 aprile 2021, n. 11431
Lavoro – Collaboratrice coordinata a progetto – Omesso pagamento della contribuzione – Regolarizzazione – Principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 29.5.2014, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di G.L.B. volta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva presso la Gestione separata, risultata carente a causa dell’omesso pagamento della contribuzione dovuta da talune imprese, poi sottoposte a procedura concorsuale, in favore delle quali ella aveva prestato attività di collaboratrice coordinata a progetto.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116, comma 1°, c.c., non potesse applicarsi ai lavoratori autonomi, ancorché in regime di collaborazione coordinata e continuativa, ostandovi le peculiarità della normativa previdenziale propria della Gestione separata presso la quale essi sono obbligatoriamente iscritti.
Avverso tali statuizioni G.L.B. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un motivo. L’INPS ha resistito con controricorso. Fissata per la trattazione l’adunanza camerale del 17.12.2019, il Pubblico ministero ha concluso per la rimessione alla pubblica udienza, cui s’è fatto luogo con apposita ordinanza.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2116 c.c. e 27, r.d.l. n. 636/1939 (conv. con l. n. 1272/1939), come modificato dall’art. 40, l. n. 153/1969, nonché dell’art. 23-ter, d.l. n. 267/1972 (conv. con l. n. 485/1972), per avere la Corte di merito ritenuto che il principio di automaticità delle prestazioni non potesse applicarsi nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS in virtù di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, nonostante che, in tali rapporti, l’obbligo del pagamento dei contributi sia posto a carico del committente.
Il motivo è infondato.
Va premesso che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta l’insegnamento di Corte cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni, e ha precisato che tale esclusione non può essere ritenuta irragionevole, dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento (così espressamente Cass. nn. 18830 del 2004, 6340 del 2005, 23164 del 2007).
Tale principio va ribadito anche nell’ipotesi, che qui occorre, in cui il lavoratore autonomo sia titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in forza del quale sia iscritto alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, commi 26 ss., l. n. 335/1995.
Come questa Corte ha da tempo precisato (si vedano in tal senso Cass. nn. 3051 del 1968, 2079 del 1971, 4083 del 1976, 4603 del 1993, 3273 del 1998 e numerosissime successive conformi), nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore è affatto estraneo al rapporto contributivo, che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale: lo si desume dall’art. 2115 comma 2° c.c., il quale (con precetto testualmente ribadito dall’art. 19, comma 1°, l. n. 218/1952), stabilisce che «l’imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali» e ne è prova non solo il fatto che il lavoratore non ha alcuna azione nei confronti dell’ente previdenziale per la restituzione di contributi che siano stati indebitamente versati dal datore di lavoro, legittimato attivo della quale è solo quest’ultimo, anche per la parte imputabile al lavoratore (così specialmente Cass. n. 12993 del 1993), ma altresì che la stessa rivalsa operata dal datore di lavoro nei suoi confronti non costituisce adempimento prò quota dell’obbligazione contributiva verso l’ente previdenziale, ma semplice potestà accordata dalla legge nell’ambito del rapporto di lavoro, che non priva le somme trattenute della loro natura strettamente retributiva (così Cass. nn. 12855 del 1995, 13936 del 2002).
Affatto diversa è, invece, la disciplina dettata dall’art. 2, commi 26 ss., l. n. 335/1995, per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: per costoro, infatti, l’art. 2, l. n. 335/1995, oltre a prevedere l’obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata (comma 26) e a stabilire che «hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni» (comma 29), demanda ad un decreto ministeriale di definire «le modalità ed i termini per il versamento del contributo» e di prevedere, «ove coerente con la natura dell’attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente dell’attività espletata ai sensi del comma 26» (comma 30). Il che equivale a dire che gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva, e che la previsione legale configura piuttosto un accollo privativo ex lege limitatamente a quella parte di contributo posta a carico del committente, rispetto alla quale non è dato all’ente previdenziale di agire se non nei confronti di quest’ultimo. Vero è che l’art. 1, d.m. n. 281/1996, emanato in attuazione della delega dianzi cit., ha previsto che il versamento alla Gestione separata del contributo dovuto sulle collaborazioni coordinate e continuative sia effettuato dai committenti (comma 1), ribadendo al contempo che esso è posto per un terzo a carico dell’iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso (comma 2). Ma dal momento che la disciplina regolamentare non può derogare alla previsione di legge (art. 4 comma 1° prel. c.c.) e quest’ultima, come detto, abilita il regolamento esclusivamente a individuare «le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell’attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente», la disposizione regolamentare va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, che non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato: si tratta, infatti, di una semplificazione delle modalità di riscossione del contributo che nulla immuta rispetto ai soggetti che debbono ritenersi titolari del lato passivo dell’obbligazione contributiva.
Così ricostruita la fattispecie, balza evidente la sua estraneità ai presupposti per l’operatività del principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116 comma 1° c.c.
Come espressamente affermato da Cass. n. 4603 del 1993, cit., sulla scorta della Relazione di accompagnamento al codice civile, il problema di impedire che il rapporto previdenziale del lavoratore resti vulnerato «per il fatto dell’imprenditore» sorge quando costui sia l’«unico debitore dei contributi» e «non li abbia versati regolarmente alle istituzioni di previdenza e assistenza», giacché, essendo costui l’unico soggetto passivo dell’obbligazione contributiva, giammai potrebbe configurarsi la possibilità per il lavoratore di pagarli in vece sua (così, da ult., Cass. n. 3491 del 2014); ma nessun problema del genere può darsi allorché l’obbligazione contributiva sia posta prò quota a carico anche del prestatore, indipendentemente dalle modalità previste per il suo pagamento, trattandosi piuttosto, in fattispecie simili, di individuare, in armonia con la caratteristica indivisibilità dell’obbligazione contributiva (già riconosciuta da risalente giurisprudenza di questa Corte e specificamente ribadita da Cass. n. 8982 del 1995), uno strumento giuridico che consenta al prestatore iscritto alla Gestione separata di rinunciare all’effetto liberatorio dell’accollo ex lege di quella parte del contributo in capo al committente che sia rimasto inadempiente.
Reputa il Collegio che tale strumento sia rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 1236 c.c., precisamente nella parte in cui attribuisce alla dichiarazione del debitore di non voler profittare della remissione del debito l’effetto di impedire l’estinzione dell’obbligazione, ove sia comunicata al creditore «in un congruo termine».
Giusta l’indicazione di un’autorevole dottrina, la disposizione in esame va infatti considerata come applicazione, al particolare istituto della remissione del debito, di un principio più generale, che consiste nella tutela dell’interesse del debitore all’adempimento personale e alla liberazione mediante adempimento, del quale possono ritenersi altresì espressione, tra le altre, le disposizioni che disciplinano la procedura coattiva di liberazione di cui agli artt. 1208 ss. c.c.e l’opposizione del debitore all’adempimento del terzo, di cui all’art. 1180 comma 2° c.c.: tutte infatti testimoniano della possibile sussistenza di situazioni giuridiche nelle quali l’interesse del debitore a prestare è più rilevante di quello del creditore di ricevere, in considerazione di aspettative meritevoli di protezione secondo l’ordinamento giuridico. E se è vero che ci si trova in presenza di un principio generale del sistema dei rapporti obbligatori idoneo a guidare l’interprete nella risoluzione dei casi dubbi (art. 12, comma 2°, prel. c.c.), affatto necessario è farvi ricorso allorché la lacuna riguardi, come nella specie, la disciplina dell’accollo privativo di parte dell’obbligazione contributiva, rispetto alla quale non è possibile negare la sussistenza di un qualificato interesse del collaboratore al suo integrale adempimento, dipendendone la possibilità di costituire il rapporto previdenziale e di accedere alle relative prestazioni; e tanto concesso, deve conseguentemente ammettersi che, «in un congruo termine» (che logicamente va individuato nel termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata), egli possa dichiarare all’INPS di rinunciare all’effetto privativo dell’accollo ex lege disposto in suo favore dall’art. 2, comma 30, l. n. 335/1995, e di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i danni.
Tale possibilità va concepita come alternativa al risarcimento dei danni ex art. 2116 comma 2° c.c., che pure deve riconoscersi al collaboratore qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti; ed eventualmente tramite l’azione di cui all’art. 13, l. n. 1338/1962, trattandosi di disposizione che – come più volte riconosciuto da questa Corte di legittimità, sulla scorta dell’indicazione di Corte cost. n. 18 del 1995 – possiede quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l’applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti (così, specialmente, Cass. nn. 8112 del 1999, 14393 del 2000, 8089 del 2001, 4832 del 2002). E ciò perché l’indubbio parallelismo che in casi del genere ricorre tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi può bensì legittimare l’estensione ai lavoratori autonomi, che non abbiano il dominio pieno del rapporto contributivo, delle azioni risarcitone previste dall’art. 2116 comma 2° c.c. a garanzia dei lavoratori subordinati, ma non anche, in difetto di un’espressa previsione di legge (quale ad es. l’art. 64-ter, d.lgs. n. 151/2001), del principio di automaticità delle prestazioni, che nemmeno per questi ultimi ha una valenza generale, ben potendo il legislatore stabilirvi eccezioni (così Corte cost. n. 374 del 1997, cit.). Pertanto, considerato che l’art. 2, comma 29, l. n. 335/1995, nel prevedere che hanno diritto all’accreditamento dei contributi soltanto gli iscritti che abbiano versato un contributo pari al minimale di reddito, esclude chiaramente i lavoratori iscritti alla Gestione separata dal principio di automaticità delle prestazioni (coerentemente, peraltro, con quanto disposto dall’art. 59, comma 19, l. n. 449/1997, in materia di tutela ( antinfortunistica dei lavoratori autonomi), e che l’operatività di tale principio non può essere argomentata nemmeno per tramite dell’estensione nei loro confronti dell’art. 2116 comma 1° c.c., difettandone in radice i presupposti operativi, deve conclusivamente ritenersi che anche per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS il rapporto contributivo e previdenziale si atteggi, con le precisazioni dianzi esposte, come quello degli altri lavoratori autonomi iscritti alla medesima Gestione, con conseguente inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni.
Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. La novità e complessità della fattispecie suggeriscono la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
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