CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22174
Lavoro – Società per azioni derivanti da trasformazione di enti pubblici – Obbligo di versamento contributivo della maternità – Cartella esattoriale
Rilevato che
Con sentenza del 5.11.14 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 14.6.12 del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione della S. s.p.a. alla cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva chiesto il pagamento di contributi per malattia e maternità.
In particolare, premesso che la società aveva assunto a proprio carico il trattamento di malattia e di maternità, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente l’obbligazione contributiva ex articolo 20 del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, ritenendo applicabile il principio anche alla maternità ex articolo 22 comma 2 del d.lgs. 151 del 2001 e 15 della legge 1204/71.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste la società con controricorso illustrato da memoria.
Considerato che
Con unico motivo si deduce violazione dell’articolo 20 comma 1 d.l. 112 del 2008, 79 d.lgs. 151 del 2001, 6 legge 138/43 e 1 DPR 145/65, per avere la sentenza impugnata trascurato che alle società per azioni derivanti da trasformazione di enti pubblici tra cui l’Enel si applica l’obbligo di versamento contributivo della maternità, atteso che detto obbligo non è soggetto a regime derogatorio (che riguarda solo la malattia).
Occorre premettere che nessuna censura riguarda la contribuzione per malattia, riferendosi il motivo di ricorso solo alla contribuzione per maternità.
Tanto specificato, il motivo è fondato.
Questa Corte (da ultimo, Cass. Sez. L, n. 19843 del 22 settembre 2020, nonché n. 19241 del 15 settembre 2020, alla cui ampia motivazione si fa rinvio) ha già chiarito che le società che, come l’odierna controricorrente, derivano la loro genesi dal processo di trasformazione dell’ENEL, sono obbligate al pagamento della contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore all’1.1.2009, nonostante il versamento diretto del trattamento dovuto alle lavoratrici madri, non essendo estensibile a tali contributi l’esonero previsto dall’art. 20, d.l. n. 112/2008, cit., con riferimento ai contributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbiano corrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità (cfr. altresì Cass. n. 15394 del 2017 e, da ult., Cass. n. 2936 del 2019).
A supporto di tale conclusione si è sottolineato da un lato che l’obbligo, per tali società, di corrispondere ai propri dipendenti il trattamento di maternità discende dai contratti collettivi, e non già dall’art. 1, d.P.R. n. 145/1965, che deve ritenersi disposizione ormai priva di efficacia diretta, in quanto legata necessariamente all’esistenza dell’ente pubblico economico denominato Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, già venuto meno a seguito della sua trasformazione in società per azioni, per effetto del d.l. n. 333/1992, e poi ulteriormente scomposto in più società a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico realizzata dalla legge delega n. 128/1999 e dal successivo d.lgs. n. 79/1999, resa necessaria dal rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 96/92/CE. Per altro verso, l’individuazione delle previsioni contrattuali collettive quali fonti esclusive dell’obbligo di corresponsione dell’indennità di maternità da parte della società controricorrente assolve al compito di giustificare la persistenza di tale obbligazione a seguito del venir meno dell’efficacia precettiva del disposto dell’art. 1, d.P.R. n. 145/1965, mentre, trattandosi di obbligazione di fonte collettiva, e non più legale, il suo adempimento non può logicamente essere invocato dall’odierna controricorrente al fine di garantirsi l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali relativi all’indennità di maternità.
Non essendosi la Corte territoriale uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.