AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 maggio 2021, n. 5
Consulenza giuridica – Articolo 124 del Decreto Rilancio – Destinazione sanitaria
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’associazione Alfa (di seguito “Associazione” o “Istante”) ha formulato un quesito in merito alla corretta applicazione dell’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in seguito, “Decreto Rilancio”), il quale, modificando la Tabella A, Parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, “Decreto IVA”), ha previsto l’esenzione da IVA per il 2020 e l’applicazione dell’aliquota al 5 per cento dal 2021, tra gli altri ai “detergenti disinfettanti per mani” e alla “soluzione idroalcolica in litri”.
L’Associazione chiede ulteriori precisazioni:
1. in merito alla dimostrazione della destinazione dei prodotti. Più in particolare, chiede se la finalità sanitaria per l’applicazione del regime agevolato ai prodotti sopra indicati può essere provata, oltre dalla natura stessa dell’impresa ricevente, da una dichiarazione dell’acquirente in cui sia attestata la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati;
2. riguardo alla «soluzione idroalcolica in litri», di cui chiede conferma che l’agevolazione dell’all’articolo 124 del Decreto Rilancio (in seguito, “articolo 124”) possa essere applicata ai codici TARIC indicati dell’Agenzia delle Dogane (in breve, “ADM”) con circolare 30 maggio 2020, n.12/D (codici 2207.1000, 2207.2000, 2208.9091, 2208.9099), ossia all’alcol, denaturato o meno, purché destinato ad essere utilizzato a finalità sanitarie. Domanda in particolare se la destinazione sanitaria possa essere desunta dalla natura dell’acquirente o dimostrata attraverso dichiarazione di quest’ultimo.
L’Associazione chiede inoltre se tutte le cessioni lungo tutta la catena di consegna, dal produttore (distilleria) fino alla vendita al dettaglio, possano essere sottoposte al regime IVA agevolato;
3. in merito alle cessioni di soluzione idroalcolica che fanno sempre riferimento al litro come unità di misura. L’Istante chiede conferma che ogni cessione, sia di una autocisterna contenente, ad esempio, litri 30.000, sia di cisterne IBC da 1.000 lt, sia di una confezione da 5 lt ricada nel campo applicativo dell’articolo 124 sempre che sussista la finalità sanitaria.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione ritiene che:
– oltre dalla natura dell’acquirente, la finalità sanitaria di una cessione possa essere dimostrata attraverso apposita dichiarazione di quest’ultimo;
– tutte le cessioni lungo tutta la catena di consegna, dal produttore (distilleria) fino alla vendita al dettaglio, sono sottoposte al regime IVA agevolato;
– essendo il riferimento al litro sempre presente per le cessioni di soluzione idroalcoliche, si ritiene corretta l’applicazione del regime agevolato a prescindere dalle quantità vendute.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Con riferimento ai quesiti sottoposti dall’Associazione, oltre a richiamare quanto già affermato nella risposta ad una precedente consulenza giuridica – presentata dallo stesso Istante – e nella circolare del 15 ottobre 2020, n 26/E, si precisa quanto segue.
Tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 1 dell’articolo 124, è ragionevole ritenere che la finalità sanitaria sia rispettata nella generalità dei casi, anche se non può escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario.
Qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti.
Resta, infatti, impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di valutare, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso di specie se i documenti probatori siano atti a dimostrare – in base a elementi oggettivi e non a semplici dichiarazioni di parte – l’effettivo uso sanitario dei prodotti.
Riguardo alla «soluzione idroalcolica in litri», si conferma che l’agevolazione è limitata ai prodotti per i quali ADM ha individuato nella circolare 12/D del 30 maggio 2020 i relativi codici TARIC, e solo per i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, a base di etanolo almeno maggiore o uguale al 70 per cento.
Il regime agevolativo è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione. Pertanto, tutte le cessioni lungo tutta la catena di consegna, dal produttore (distilleria) fino alla vendita al dettaglio, sono sottoposte al medesimo regime IVA agevolato.Si conferma infine che le cessioni di soluzione idroalcolica, sia di una autocisterna contenente, ad esempio, litri 30.000, sia di cisterne IBC da 1.000 lt sia di una confezione da 5 lt, ricadono nel campo applicativo dell’articolo 124 (sempre a condizione che il prodotto sia destinato a fini sanitari).