INPS – Circolare 26 agosto 2021, n. 129

Nuovi schemi di convenzione per la riscossione dei contributi associativi ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334

SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i nuovi schemi di convenzione tra l’INPS e le Associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

INDICE

  1. Premessa
  2. Modalità di riscossione
  3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
  4. Decorrenza e validità della revoca
  5. Misura del contributo sindacale
  6. Rapporti finanziari e spese
  7. Clausola di salvaguardia
  8. Banca dati
  9. Controlli a campione e applicazione di penali
  10. Adempimenti operativi

10.1 Presentazione delle deleghe

10.2 Revoca delle deleghe

  1. Premessa

Con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 6 e n. 7 del 27 gennaio 2021, sono stati approvati i nuovi testi di convenzione fra l’INPS e le Associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti operanti nel settore agricolo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

(Allegati n. 1 e n. 2).

Le convenzioni sottoscritte a decorrere dalla data di approvazione dei nuovi schemi hanno validità fino al 31 dicembre 2023 e sono rinnovabili, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

Di seguito, si illustrano le principali novità dei nuovi testi di convenzione, con particolare riguardo agli aspetti che coinvolgono direttamente l’attività istituzionale.

Si precisa che con la sottoscrizione dei nuovi schemi di convenzione da parte delle Organizzazioni sindacali già convenzionate con l’Istituto (Allegato n. 3), tutti i rapporti sia organizzativi che finanziari in atto proseguiranno senza soluzione di continuità.

Il servizio di riscossione delle quote associative è cessato a far data dal 31 dicembre 2020 per le Associazioni che non hanno aderito ai nuovi schemi convenzionali (Allegato n. 4).

  1. Modalità di riscossione

Con la convenzione l’Istituto si impegna a espletare, in nome e per conto delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo facente carico alle aziende e ai lavoratori autonomi operanti nel settore agricolo.

La riscossione dei contributi associativi è effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le medesime modalità e periodicità previste per gli stessi dalla vigente legislazione.

A tal fine, sull’avviso di pagamento dei contributi che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà indicato anche l’ammontare del contributo dovuto alle Associazioni.

Tali dati potranno essere visualizzati dal contribuente nel Cassetto previdenziale.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, come sopra specificato, non altera la natura volontaria del contributo associativo. Resta dunque escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

  1. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

Ai fini della riscossione della quota associativa, l’Associazione dovrà acquisire dal singolo associato apposita delega alla riscossione della quota associativa, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Istituto e reperibile nel sito dell’Istituto (Allegato n. 5).

La delega, specificamente sottoscritta dall’associato, dovrà essere controfirmata, in modalità digitale, dal responsabile indicato dall’Associazione.

L’invio telematico della delega e di copia del documento di riconoscimento del soggetto che ha sottoscritto la delega è effettuato dall’Associazione tramite il servizio:

“Agricoltura-gestione deleghe sindacali”.

Al fine di garantire la massima trasparenza nelle attività di trasmissione telematica delle deleghe associative, effettuate dagli operatori delle Associazioni sindacali, sono state introdotte specifiche e dettagliate disposizioni. In particolare, sono stati predisposti, nel rispetto della normativa prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa, modelli di autenticazione (Allegati n. 6 e n. 7) utilizzabili nei casi particolari in cui l’associato non sia nella possibilità o nelle condizioni di apporre la propria firma sul modello di delega.

Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

L’INPS è esente da ogni responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Nell’ipotesi in cui pervenga all’INPS una delega su una posizione sulla quale è attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca espressa di quella esistente.

La delega produce gli effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla data della sua ricezione.

  1. Decorrenza e validità della revoca

La comunicazione all’Istituto della revoca della delega alla riscossione della quota associativa può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso l’Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, utilizzando la modulistica predisposta dall’Istituto e reperibile nel sito dell’Istituto (Allegato n. 8).

Le Associazioni sindacali, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 3, effettueranno l’invio telematico della revoca.

Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto provvederà, entro 30 giorni, all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Associazione sindacale competente.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.

Le copie delle revoche delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

  1. Misura del contributo sindacale

L’ammontare in misura fissa o in percentuale, anche diversificato per provincia, del contributo associativo è stabilito dall’Associazione e notificato all’INPS.

  1. Rapporti finanziari e spese

L’Istituto provvederà a riversare alle Associazioni le quote di contributo associativo versate dall’associato entro la data di inizio della fase di abbinamento con il modello F24; di norma 7 giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; l’eventuale eccedenza residuale sarà riversata all’Associazione, ovvero ripartita in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l’Istituto riscuote per convenzione.

L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati successivamente al termine sopra indicato.

Le modalità di versamento delle quote associative e i relativi costi sono regolati dagli articoli 6 e 7 dello schema di convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e gli Organismi nazionali delle Organizzazioni stipulanti.

  1. Clausola di salvaguardia

L’articolo 11 dello schema di convenzione dispone che le Associazioni stipulanti esonerano l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici.

L’Istituto, inoltre, si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture a essa associate, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Istituto, altresì, è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti alla contestazione circa l’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Infine, l’Associazione è tenuta a rimborsare, dietro presentazione di una nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto laddove questi risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie per questioni attinenti ai rapporti tra associato e Associazione.

  1. Banca dati

Nell’ambito della procedura “Agricoltura-gestione deleghe sindacali” è stata predisposta un’apposita banca dati attraverso la quale le Associazioni convenzionate potranno consultare le forniture elencate in convenzione.

  1. Controlli a campione e applicazione di penali

L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Associazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% elle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione.

Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la delega in originale e copia del documento di identità dell’associato.

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione.

Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà all’applicazione di una penale per ogni singola irregolarità.

L’applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento all’Organizzazione sindacale, comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.

  1. Adempimenti operativi

In merito agli adempimenti che devono essere espletati dalle Strutture territoriali dell’Istituto, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo testo convenzionale, si forniscono i seguenti chiarimenti operativi.

10.1 Presentazione delle deleghe

In fase di prima applicazione, al fine di assicurare un corretto avvio delle procedure di trasmissione telematica della delega e/o della revoca della delega, resta operativa, fino l 30 settembre 2021, la modalità di presentazione della documentazione presso le Strutture territoriali di competenza.

Detta documentazione dovrà essere inoltrata alle Strutture territoriali di competenza, esclusivamente a mezzo PEC.

Le Strutture territoriali dell’Istituto procederanno con le consuete modalità operative all’acquisizione delle deleghe e/o delle revoche.

Si conferma fino al 30 settembre 2021 la validità delle deleghe alla riscossione del contributo associativo rilasciate dall’associato con la sottoscrizione di moduli cartacei predisposti dalle Associazioni stesse secondo i precedenti formati.

L’attività di acquisizione – di tutte le deleghe e/o delle revoche presentate dalle Organizzazioni sindacali fino 30 settembre 2021 – dovrà concludersi improrogabilmente entro 30 novembre 2021.

Dal 1° ottobre 2021 le Associazioni sindacali potranno inoltrare le nuove deleghe e/o revoche, acquisite mediante la sottoscrizione della modulistica allegata, esclusivamente con modalità telematica.

Dalla suindicata data resta a cura degli operatori delle Strutture territoriali la sola acquisizione delle revoche delle deleghe alla riscossione delle quote associative cartacee, ove richiesto dagli associati, come di seguito illustrato.

10.2 Revoca delle deleghe

L’associato che intende revocare la delega per la riscossione della quota associativa dovrà darne comunicazione direttamente all’Associazione revocata.

Nel caso in cui l’associato comunichi alla Struttura territoriale dell’Istituto, direttamente o tramite un proprio delegato debitamente autorizzato (con apposita delega con allegati copia dei documenti di identità del revocante e del delegato), la propria volontà di revocare la delega, la Struttura territoriale dell’INPS procederà all’acquisizione della revoca stessa e all’invio della comunicazione di revoca all’Associazione revocata.

Si precisa, infine, che per l’acquisizione delle revoche delle deleghe per la riscossione della quota associativa inoltrate dagli associati a mezzo posta ordinaria o raccomandata alla Struttura territoriale dell’INPS, le revoche devono pervenire con allegata copia di un valido documento d’identità del revocante.

Allegato 1

CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E (__________) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334

Articolo 1

Oggetto

Ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l’Associazione affida all’INPS la riscossione dei contributi associativi (in seguito quote associative) che gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti all’Associazione

medesima (in seguito associati) sono tenuti a versare. Il servizio di riscossione si riferisce agli associati obbligati al versamento della contribuzione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti.

Articolo 2

Riscossione delle quote associative

La riscossione delle quote associative di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall’INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste per questi ultimi.

A tal fine, l’avviso di pagamento che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti indicherà, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l’importo della quota associativa dovuta e l’Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale

Autonomi in agricoltura”.

È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.

L’INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente Convenzione versate dall’associato entro la fase di abbinamento dei modelli F24, di norma sette giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per

il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata, le somme versate – entro il termine indicato al comma precedente – saranno prioritariamente imputate al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno riversate all’Associazione.

L’Istituto non procede al riversamento delle quote associative per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma 5 del presente articolo, per cui dette somme saranno rese disponibili all’associato per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso previa istanza di rimborso.

Articolo 3

Determinazione della quota associativa

La quota associativa di cui all’art. 1 della presente Convenzione è stabilita dall’Associazione in misura fissa o percentuale, può essere differenziata a livello territoriale e deve essere notificata all’Istituto. Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all’Istituto, dalla prima procedura di tariffazione utile successiva alla data di notifica.

Articolo 4

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione

competente.

L’identificazione degli associati di cui all’articolo 1 della presente Convenzione,

avverrà con le modalità di seguito indicate.

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione

utilizza il servizio: “Agricoltura-gestione deleghe sindacali” ed allega copia della delega sottoscritta dall’associato custodita dall’Associazione e copia del

documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la delega.

La delega alla riscossione, redatta secondo il modulo “Delega alla riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334”, predisposto dall’INPS e reperibile nel sito dell’Istituto deve essere sottoscritta dall’associato.

Il responsabile della struttura territoriale dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.

La delega produce gli effetti per l’INPS dalla prima tariffazione utile successiva alla data di ricezione della delega.

Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata ad una revoca di quella esistente, redatta secondo il modulo: “Revoca riscossione quote associative” reperibile dall’Associazione nel sito dell’INPS.

L’Associazione, per conto e nell’interesse di ciascun associato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte dell’associato.

Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le deleghe o le revoche, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

L’Associazione che acquisisce la delega e/o la revoca alla riscossione, deve custodirla unitamente al documento di riconoscimento del soggetto che l’ha sottoscritta, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo

la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa a causa di un impedimento temporaneo o permanente, o per analfabetismo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per l’autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall’articolo 21, comma 2 del DPR n.445/2000 sono disponibili nel sito dell’Istituto.

Articolo 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso l’Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4.

L’associato può comunicare, in ogni momento, direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale interessata e allegando copia di un

documento di riconoscimento in corso di validità. In tal caso l’Istituto provvede, entro 30 giorni, alla definizione della richiesta ed alla relativa comunicazione all’Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica.

La revoca della delega produce gli effetti per l’INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.

Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

Articolo 6

Modalità di versamento delle quote associative

L’INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell’Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per quote associative al netto delle spese e degli oneri fiscali, ove

dovuti all’Istituto, entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30

settembre. In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote associative versate dall’associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del contribuente per l’utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data.

Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente.

Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovuto all’Associazione risulti

inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all’Associazione sindacale, conseguenti all’applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.

L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Associazione sindacale conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte dell’Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di

irregolarità nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all’Associazione sono sospese in attesa della

regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla seguente Convenzione.

L’Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Articolo 7

Costi e fatturazione

L’Associazione prende espressamente atto e accetta che l’espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l’Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

L’Associazione si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione,

nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

  1. a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
  2. b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
  3. c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione codeline

(una tantum annuale);

  1. d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
  2. e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.

Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall’Associazione

mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all’Istituto contraddistinto dall’IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: “denominazione Associazione – costo attivazione Convenzione riscossione quote associative L. 334/68”. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all’Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) riferiti ad ogni

anno civile, sono trattenuti sul versamento del mese di gennaio.

Qualora l’importo di tale versamento non consenta di recuperare l’intera somma si procederà ad effettuare l’imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell’intero corrispettivo.

L’Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e).

L’eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all’Associazione,

a seguito delle quale l’Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni

dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell’Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L’Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell’articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 8

Fornitura dati

L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite il servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali” sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati.

Contestualmente al versamento delle quote associative, l’INPS fornisce all’Associazione:

– l’ammontare delle quote associative riscosse nel periodo distinte per provincia;

– l’ammontare delle spese che l’Associazione è tenuta a rimborsare, secondo la tariffazione relative alle emissioni interessate dal periodo di cui al precedente articolo e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione; – l’ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni;

– i dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità – on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l’Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al servizio di “Agricoltura: gestione deleghe sindacali”.

L’Associazione fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati del documento di identità, del soggetto da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione (amministratore). L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a registrare l’Associazione come aderente alla Convenzione e ad abilitare i suoi operatori ad accedere alle relative funzionalità.

È fatto obbligo all’Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.

I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.

Articolo 9

Verifiche

L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione pari al10% (con arrotondamento all’unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Associazionee validate ai fini della tariffazione.

Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati da quest’ultimo all’Associazione, per l’accertamento delle seguenti irregolarità:

– delega priva di firma;

– delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell’autenticazione della firma resa ai sensi dell’articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000;

– delega recante firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l’INPS;

– mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell’Associazione

sindacale, di documentazione richiesta dall’INPS.

Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione è tenuta a trasmettere all’Istituto, entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall’Istituto con PEC, la delega in originale, e la copia del documento d’identità dell’associato, conservata ai sensi dell’articolo 4.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione dell’INPS.

L’Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia dei documenti trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall’Istituto, unitamente alla “nota di prelievo” contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica, l’INPS ne trasmette l’esito motivato all’Associazione.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Associazione ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica all’Associazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando l’eventuale mancato accoglimento delle eventuali osservazioni. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 10

Penali

L’INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all’articolo precedente, l’applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano superiori al 10% del numero di deleghe acquisite dall’Associazione e validate ai fini della tariffazione.

Per le irregolarità accertate nell’attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini della tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna irregolarità, è pari a € 72,00 (euro settantadue), calcolata come di seguito esplicitato:

1) determinazione, per ciascuna Associazione, dell’importo medio della quota associativa calcolato dividendo il totale dell’importo delle quote associative emesse nell’anno 2019 per il numero degli associati cui si riferiscono le medesime quote.

2) determinazione dell’importo unico di penale risultante dalla media aritmetica della somma degli importi medi delle quote delle associazioni divisa per il numero delle associazioni stesse.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali. La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo riversamento delle quote successivo all’intervenuto accertamento e contestazione delle stesse e fino ad integrale concorrenza degli importi applicati. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al

10% dell’ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale.

Articolo 11

Clausola di salvaguardia

L’INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente Convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all’articolo 4. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

L’Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

Articolo 12

Recesso, sospensione e risoluzione della convenzione

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai

seguenti profili:

  1. a) uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione;
  2. b) legittimo esercizio dei poteri statutari; c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
  3. d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l’INPS comunica all’Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica all’Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell’Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’ INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Tenuto conto che l’Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui

all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

  1. a) perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
  2. b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati

mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;

  1. c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell’Associazione;
  2. d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti; e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
  3. f) mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
  4. g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione,

per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;

  1. h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
  2. i) ove siano applicate all’Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.

All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause di

risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà all’Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della presente Convenzione, ove l’Associazionesia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

In tali casi le quote associative relative alla tariffazione in corso verranno accantonate in attesa degli esiti degli accertamenti disposti dalle competenti

autorità, qualora gli stessi non dovessero intervenire entro la data del 30

aprile, non si procederà alla tariffazione relativa all’anno successivo.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7 lett. b).

La “dichiarazione sostitutiva” va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentale, ai

sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta

alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che

siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’ espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo. ARTICOLO 14

Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere

rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L’Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell’Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà effecacia

fino al 31 dicembre 2026.

In tal caso, l’istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della

verifica fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione delle quote associative, l’Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l’applicazione dell’articolo 12 della presente Convenzione. L’Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale.

Articolo 15

Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l’adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 16

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

Articolo 17

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Articolo 18

Oneri fiscali

Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta con modalità digitale.

Modulo

(testo dell’allegato)

Allegto 2

CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E (__________) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE ASSUNTRICI DI MANODOPERA E DEI PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI (P.C.C.F.), AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334

Articolo 1

Oggetto

Ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l’Associazione affida all’INPS la riscossione dei contributi associativi (in seguito quote associative)

che le aziende assuntrici di manodopera agricola e i concedenti ai piccoli coloni

e compartecipanti familiari, iscritti all’Associazione medesima (in seguito associati) sono tenuti a versare. Il servizio di riscossione si riferisce agli associati obbligati al versamento della contribuzione agricola unificata per gli operai agricoli e i lavoratori ad essi assimilati.

Articolo 2

Riscossione delle quote associative

La riscossione delle quote associative di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall’INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste per questi ultimi.

A tal fine, l’avviso di pagamento che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti indicherà, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche

l’importo della quota associativa dovuta e l’Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto Previdenziale Aziende agricole” e per i concedenti PCCF nel servizio “Gestione Rapporti di Lavoro Piccoli Coloni o Compartecipanti Familiari.”

È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.

L’INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente Convenzione versate dall’associato entro la fase di abbinamento dei modelli F24, di norma sette giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per

il pagamento dei contributi.

Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto, le somme versate – entro il termine indicato al comma precedente – saranno prioritariamente imputate al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle pre dette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno ripartite in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote

contrattuali che l’INPS riscuote per Convenzione.

L’Istituto non procede al riversamento delle quote associative per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma 5 del presente articolo, per cui dette somme saranno rese disponibili all’associato per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso previa istanza di rimborso.

Articolo 3

Determinazione della quota associativa

La quota associativa di cui all’art. 1 della presente Convenzione è stabilita dall’Associazione in misura fissa o percentuale, può essere differenziata a livello territoriale e/o aziendale e deve essere notificata all’Istituto. Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all’Istituto, dalla prima procedura di tariffazione utile successiva alla data di notifica.

Articolo 4

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

L’identificazione degli associati di cui all’articolo 1 della presente Convenzione,

avverrà con le modalità di seguito indicate.

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione

utilizza il servizio: “Agricoltura-gestione deleghe sindacali” ed allega copia della delega sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell’azienda

custodita dall’Associazione e copia del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la delega. La delega alla riscossione, redatta secondo il modulo “Delega alla riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334”, predisposto dall’INPS e reperibile nel sito dell’Istituto, deve essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell’azienda.

Il responsabile della struttura territoriale dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.

La delega produce gli effetti per l’INPS dalla prima tariffazione utile successiva alla data di ricezione della delega.

Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata ad una revoca di quella esistente, redatta secondo il modulo: “Revoca riscossione quote associative” reperibile dall’Associazione nel sito dell’INPS.

L’Associazione, per conto e nell’interesse di ciascun associato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte dell’associato.

Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le deleghe o le revoche, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

L’Associazione che acquisisce la delega e/o la revoca alla riscossione, deve custodirla unitamente al documento di riconoscimento del soggetto che l’ha sottoscritta, in formato cartaceo ovvero altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la

sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa a causa di un impedimento temporaneo o permanente, o per analfabetismo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per l’autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall’articolo 21, comma 2 del DPR n.445/2000 sono disponibili nel sito dell’Istituto.

Articolo 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso l’Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4.

L’associato può comunicare, in ogni momento, direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale interessata e allegando copia di un

documento di riconoscimento in corso di validità. In tal caso l’Istituto provvede, entro 30 giorni, alla definizione della richiesta ed alla relativa comunicazione all’Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica.

La revoca della delega produce gli effetti per l’INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.

Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

Articolo 6

Modalità di versamento delle quote associative

L’INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell’Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per quote associative al netto delle spese e degli oneri fiscali, ove dovuti all’Istituto, entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30

settembre. In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote associative versate dall’associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del contribuente per l’utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data.

Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente.

Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovuto all’Associazione risulti

inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all’Associazione sindacale, conseguenti all’applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.

L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Associazione sindacale conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte dell’Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all’Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla seguente Convenzione.

L’Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Articolo 7

Costi e fatturazione

L’Associazione prende espressamente atto e accetta che l’espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l’Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

L’Associazione si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione,

nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

  1. a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula

della Convenzione medesima;

  1. b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
  2. c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione codeline

(una tantum annuale);

  1. d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
  2. e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.

Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall’Associazione

mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all’Istituto contraddistinto dall’IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: “denominazione Associazione – costo attivazione Convenzione riscossione quote associative L. 334/68”. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all’Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d), riferiti ad ogni anno civile, sono trattenuti sul versamento del mese di gennaio.

Qualora l’importo di tale versamento non consenta di recuperare l’intera somma si procederà ad effettuare l’imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell’intero corrispettivo.

L’Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e).

L’eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all’Associazione,

a seguito delle quale l’Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni

dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell’Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L’Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell’articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 8

Fornitura dati

L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite il servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali” sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato i dati di seguito indicati.

Contestualmente al versamento delle quote associative, l’INPS fornisce all’Associazione:

– ammontare delle quote associative riscosse nel periodo distinte per provincia;

– ammontare delle spese che l’Associazione è tenuta a rimborsare, secondo la tariffazione relative alle emissioni interessate dal periodo di cui al precedente articolo e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione;

– ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime

emissioni;

– dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità –

on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l’Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali”.

L’Associazione fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati del documento di identità del soggetto da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione

(amministratore).

L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l’Associazione tra le associazioni abilitate all’utilizzo dell’applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.

È fatto obbligo all’Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.

I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.

Articolo 9

Verifiche

L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione del 10% (con arrotondamento all’unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dalle Associazioni e validate ai fini della tariffazione.

Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati da quest’ultimo all’Associazione, per l’accertamento delle seguenti irregolarità:

– delega priva di firma;

– delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell’autenticazione della firma resa ai sensi dell’articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000;

– deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l’INPS;

– mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell’Associazione

sindacale, di documentazione richiesta dall’INPS.

Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall’Istituto con PEC, la delega in originale e la copia del documento d’identità dell’associato, conservate ai sensi dell’articolo 4.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione dell’INPS.

L’Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia

dei documenti trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall’Istituto, unitamente alla “nota di prelievo” contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica, l’INPS ne trasmette l’esito motivato all’Associazione.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Associazione

ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica all’Associazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 10

Penali

L’INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all’articolo precedente, l’applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano superiori al 10% del numero di deleghe acquisite dall’Associazione e validate ai fini della tariffazione.

Per le irregolarità accertate nell’attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini della tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna irregolarità, è pari a € 106,00 (euro centosei), calcolata come di seguito esplicitato:

1) determinazione, per ciascuna Associazione, dell’importo medio della quota associativa calcolato dividendo il totale dell’importo delle quote associative emesse nell’anno 2019 per il numero degli associati cui si riferiscono le medesime quote;

2) determinazione dell’importo unico di penale risultante dalla media aritmetica della somma degli importi medi delle quote delle associazioni divisa per il numero delle associazioni stesse.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali. La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo riversamento delle quote successivo all’intervenuto accertamento e contestazione delle stesse e fino ad integrale concorrenza degli importi applicati. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell’ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale.

Articolo 11

Clausola di salvaguardia

L’INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente Convenzione e in particolare verso le imprese aderenti

all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all’articolo 4. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

L’Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

Articolo 12

Recesso, sospensione e risoluzione della convenzione

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

  1. a) uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione;
  2. b) legittimo esercizio dei poteri statutari; c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per

il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;

  1. d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella

presente Convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l’INPS comunica all’Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica all’Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell’Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’ INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Tenuto conto che l’Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione

unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

  1. a) perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
  2. b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato

che costituisce parte integrante della presente Convenzione;

  1. c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell’Associazione;
  2. d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti; e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
  3. f) mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
  4. g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione,

per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;

  1. h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
  2. i) ove siano applicate all’Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.

All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause di

risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà all’Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della presente Convenzione, ove l’Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma7, lett. b).

La “dichiarazione sostitutiva” va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione

della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai

sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che

siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’ espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 14

Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere

rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L’Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell’Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2026.

In tal caso, l’istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione delle quote associative, l’Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l’applicazione dell’articolo 12 della presente convenzione. L’Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale.

Articolo 15

Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l’adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 16

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

Articolo 17

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Articolo 18

Oneri fiscali

Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta con modalità digitale.

Modulo

(testo dell’allegato)

Allegato 3

l. 334/68 rinnovi

CODICEDENOMINAZIONESIGLACODICE FISCALE
17Associazione Italiana Coltivatoriaic96245330582
33Associazione Mediterranea Piccole ImpreseA.M.P.I.97351320581
28Associazione Nazionale Produttori AgricoliA.N.P.A.97173970589
52Associazione Nazionale Sindacale Attività ProduttiveA.N.S.A.P.97370640589
20Associazione Professionale AgricolaACLITERRA97119990584
24Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari AmbientaliALPAA97146860586
61Associazione Nazionale Imprenditori,Artigiani E CommerciantiANIAC97811480587
44Associazione Nazionale Autonoma Liberi ImprenditoriAS.N.A.L.I.10431071009
39Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani Ex UNIMAC.A.I.80069690586
34Confederazione Nazionale Artigiani Autonomi Piccoli e Medi ImprenditoriC.A.P.I.M.E.D.02383250848
68Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del CommercioC.E.S.A.C.97038880833
12Confederazione Italiana AgricoltoriCIA80213630587
41Confederazione Libere Associazioni artigiane ItalianeCLAAI80108870157
47Confederazione Generale della AgricolturaCOGEA97534190588
10Confederazione Nazionale ColdirettiCOLDIRETTI80051710582
49Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e PensionatiCONF.A.L.P.90088580726
11Confederazione Generale dell’Agricoltura ItalianaCONFAGRICOLTURA80077270587
57Confederazione e Unione di Sindacati AutonomiCONFUNISCO95148790652
23Confederazione Produttori AgricoliCOPAGRI96166520583
58Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato CommercioES.A.AR.CO.93081700614
26Sindacato Intercategoriale Lavoratori LiberiEUROCOLTIVATORI97074900586
37FAPIFAPI97069760839
31Federazione Autonoma Sindacati Piccoli ImprenditoriF.A.S.P.I.97044380794
63Federazione Nazionale USPPI AgricolturaF.N.U.A.93016560638
62Confederazione Generale Europea delle Associazioni DatorialiFEDERDAT97792140010
25Federazione Nazionale Autonoma Piccoli ImprenditoriFE.N.A.P.I.97138130584
40Federazione Nazionale per lo sviluppo dell’AgricolturaFEDER.AGRI.97133320586
67Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e PensionatiFEDERDIPENDENTI93116140752
19Federazione Autonoma Coltivatori Mezzadri Allevatori-CISALFNACOMAL-CISAL97124000585
77Unione Italiana Professionalità in AgricolturaU.I.P.A.97941710580
84Unione Artigiani ItalianiUAI97075480588
16Unione Coltivatori ItalianiUCI80189670583
15UGL ColtivatoriUGL-COLTIVATORI96362900589
14Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori DirettiUIMEC-UIL80193830587
32Unione Nazionale d’ImpreseUNIMPRESA90024240633
29Unione Nazionale Cooperative ItalianeUNCI02688100581
27Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e ColtivatoriUNSIC91030090129
69Federazione degli Imprenditori Agricoli e Coltivatori DirettiFIMACOD CONFASI97830470585
64Confederazione Europea Lavoratori e PensionatiCONF.E.L.P.97881930586
36Federazione Imprese Agricole Coltivatori AllevatoriFIACA09207591000
66Associazione Nazionale Consulenze e Servizi WelfareASSOWELFARE94033100226
56Confederazione Italiana di Unione delle Professioni IntellettualiCIU97357550587

Allegato 4

ASSOCIAZIONI L. 334/68 CESSATE

CODICEDENOMINAZIONESIGLACODICE FISCALE
38Associazione Italiana lavoratori e PensionatiAILP97229290586
76Confederazione Europea Piccole Imprese-Unione Coltivatori ItalianiCEPI – UCI97471450581
85 Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani ServiziCICAS97302060583
87Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori AutonomiCISLA91051590791
51Confederazione Italiana LavoratoriCONF.I.L.93417210726
43Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie ImpreseCONFIMPRESE ITALIA96347340588
73Confederazione Indipendente Sindacati EuropeiCSE97361300581
79Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti PrivatiF.I.S.A.L.P.97575180589
54Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie ImpreseFedImprese 80010190751
71Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati InvalidiS.N.A.D.A.P.I.90238160734
72Sindacato Nazionale Pensionati e LavoratoriS.NA.P.E.L.93126660757
55Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi ItalianiA.L.P.A.I.97106240837
60Associazione Fai – Lavoratori Produttori AgroalimentariASSO.LA.P.A97398040580
35Associazione Pensionati AutonomiASSOPENSIONATI01845590445
70Confeerazione Federterziario e ConfimeaC.F.C.97761110580
13Unione Generale Coltivatori – CISLUGC-CISL80131230585
80Confederazione degli Agricltori Europei e del MondoCONFEURO97238020586
86Federazione Italiana Datoriali e PensionatiFIDAP IMPRESE92102330807
46Confederazione Produttori Agricoli MarcheCOPAGRI MARCHE93074470423
59Confederazione Produttori Agricoli LombardiaCOPAGRI LOMBARDIA94603130157
78Federazione Italiana Terzo Settore e CooperazioneFITESC94080880712
83Federazione Nazionale Imprese – Industria – Sanità – TurismoFENIMPRESE92185470348
81Associazione Europea Lavoro, Pensioni,Equità,Diritti,FiscalitaE-ACADEMY97867340586
42Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi ProfessionistiFe.N.A.I.L.P.96068600228
48Unione Sindacati LavoratoriUSIL90014490644
74 Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori StranieriCONFSAL F.I.S.A.L.S.97383450588
30Filiera Agricola ItalianaFAGRI96298520584
50 Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati ImprenditoriSALPI90067580630
65Unione Sindacale Nazionale delle Piccole e Medie Imprese dei Lavoratori Autonomi e dei PensionatiUNIPA ITALIA90019720839
    

Allegato 5

DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N. 334

il/la sottoscritto/a nome ____________________ cognome ____________________

codice fiscale ____________________ nato/a il (gg/mm/aaaa) ____________________ a ____________________ prov ____________________ stato ____________________ residente in ____________________ prov ____________________ stato ____________________ indirizzo ________________________________________ cap ____________________ telefono ____________________ cell. ____________________ email __________ __________ (PEC) ____________________

documento di riconoscimento ____________________ rilasciato da ____________________ il ____________________ data scadenza ____________________

in qualità di (selezionare la posizione per la quale è conferita la delega)

[ ] Titolare impresa agricola a conduzione diretta

[ ] Concedente a Colono/Mezzadro

[ ] Imprenditore agricolo individuale iscritto alla gestione speciale lavoratori agricoli autonomi

[ ] Concedente a piccoli coloni o compartecipanti familiari

[ ] Titolare o Rappresentante legale dell’azienda assuntrice di manodopera agricola

Sede provinciale INPS competente alla gestione della posizione contributiva: ____________________

Dati identificativi dell’azienda assuntrice di manodopera:

[ ] codice fiscale azienda (16 caratteri alfanumerici o 11 cifre): ________________________________________

[ ] denominazione azienda: ________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’INPS ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il sottoscritto ________________________________________, in conformità a quanto previsto dalla convenzione

stipulata ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334,

autorizza

l’INPS a riscuotere i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli organi statutari dell’Associazione ________________________________________, unitamente ai contributi dovuti per legge.

La presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e può essere revocata esclusivamente in forma espressa, con le modalità previste dalla convenzione sopra citata.

Ai sensi Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è chiarito che i trattamenti dei dati che la riguardano, effettuati dall’INPS per la riscossione dei contributi, sono dall’Istituto posti in essere in qualità di autonomo Titolare del trattamento e sono dallo stesso svolti attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per cui i dati sono raccolti, in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dalle citate norme nonché da altre disposizioni di legge e regolamenti.

L’informativa completa sui trattamenti dei dati da parte dell’INPS, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è consultabile sul sito istituzionale INPS www.inps.it oppure presso le sedi territoriali dell’Istituto.

Data________________ FIRMA ________________________________________

Allegato 6

Modulo da utilizzare in caso di impedimento alla firma dell’associato

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 art .4 c. 1

Io sottoscritto _________________ Funzionario incaricato_____________ Ricevo dal Sig./Sig.ra Nome_____________ Cognome______________________ Codice Fiscale ________________________________________________ Identificato/a mediante documento di riconoscimento N.___ _________ Rilasciato da _____________________data ______________________

Impossibilitato a firmare la delega/revoca delega alla riscossione della quota associativa L. 334/68 poiché impedito per cause di natura fisica incapace di scrivere

la seguente dichiarazione:

– rilascio delega alla riscossione della quota associativa all’associazione _______

– revoco delega alla riscossione della quota associativa all’associazione _______

Allegato 7

Modulo da utilizzare in caso di impedimento temporaneo alla firma da parte del titolare la prestazione

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 art .4 c.2

Il sottoscritto, __________________________________

nato a __________________________________ il __________________________________,

residente a __________________________________ in via __________________________________

in qualità di __________________________________ del Sig. _________________ nato a _________________ il _________________ e residente a __________________________________

in via__________________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art.76 del DPR 28.12.2000 n.445 e dall’art.495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il predetto è temporaneamente impedito per motivi di salute a rendere la presente dichiarazione;

– rilascio delega alla riscossione della quota associativa all’associazione _________________

– revoca delega alla riscossione della quota associativa all’associazione _________________

_________________, _________________

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell’art.4 c.2 del DPR 28.12.2000 n.445, attesto che il dichiarante

Sig. __________________________________identificato/a mediante documento di riconoscimento N _________________rilasciato da _________________in data _________________

ha oggi reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.

IL FUNZIONARIO INCARICATO __________________________________

Allegato 8

DELEGA DI REVOCA ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N. 334

il/la sottoscritto/a nome ____________________ cognome ____________________

codice fiscale ____________________ nato/a il (gg/mm/aaaa) ____________________ a ____________________ prov ____________________ stato ____________________ residente in ____________________ prov ____________________ stato ____________________ indirizzo ________________________________________ cap ____________________ telefono ____________________ cell. ____________________ email __________ __________ (PEC) ____________________

documento di riconoscimento ____________________ rilasciato da ____________________ il ____________________ data scadenza ____________________

in qualità di (selezionare la posizione per la quale è conferita la delega)

[ ] Titolare impresa agricola a conduzione diretta

[ ] Concedente a Colono/Mezzadro

[ ] Imprenditore agricolo individuale iscritto alla gestione speciale lavoratori agricoli autonomi

[ ] Concedente a piccoli coloni o compartecipanti familiari

[ ] Titolare o Rappresentante legale dell’azienda assuntrice di manodopera agricola

Sede provinciale INPS competente alla gestione della posizione contributiva: ____________________

Dati identificativi dell’azienda assuntrice di manodopera:

[ ] codice fiscale azienda (16 caratteri alfanumerici o 11 cifre): ________________________________________

[ ] denominazione azienda: ________________________________________

CHIEDE

a codesto Spett.le Istituto di prendere atto, della revoca di delega alla riscossione della quota associativa rilasciata in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi della legge 12 marzo 1968, N. 334, all’Associazione ____________________

Ai sensi Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è chiarito che i trattamenti dei dati che la riguardano, effettuati all’INPS per la riscossione dei contributi, sono dall’Istituto posti in essere in qualità di autonomo Titolare del trattamento e sono dallo stesso svolti attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per cui i dati sono raccolti, in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dalle citate norme nonché da altre disposizioni di legge e regolamenti.

L’informativa completa sui trattamenti dei dati da parte dell’INPS, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è consultabile sul sito istituzionale INPS www.inps.it oppure presso le sedi territoriali dell’Istituto.

Data ____________________FIRMA ________________________________________