CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2021, n. 19521
Lavoro – Selezione del personale da assumere nella qualifica di operatore sanitario – Vizi della procedura – Risarcimento del danno da perdita di chance
Fatti di causa
Con sentenza del 14 marzo 2016, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Genova, accoglieva la domanda proposta da M.C. e D.N. nei confronti dell’Istituto G.G., dichiarando sussistenti i denunciati vizi della procedura di selezione seguita dall’istituto per la scelta del personale da assumere nella qualifica di operatore sanitario tra quello inserito nelle liste di collocamento e mobilità della Provincia di Genova e condannando l’Istituto al pagamento in favore delle istanti, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, di un importo pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto cui avrebbero avuto diritto ove assunte.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto violata la norma di cui all’art. 27 del d.P.R. 487/1994, che prevede doversi la selezione basarsi su prove pratiche attitudinali o su sperimentazioni lavorative, per aver viceversa l’Istituto dato corso ai fini in questione ad una prova scritta ed in relazione a tale violazione esperibile il rimedio risarcitorio richiesto dalle istanti, da ritenersi nella specie spettante “essendo lecito pensare che se le prove dirette a valutare l’idoneità fossero state conformi al dettato normativo, diversa sarebbe stata la sorte delle ricorrenti” Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Istituto, affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale le originarie istanti non hanno svolto alcuna attività difensiva
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 del d.P.R. n. 487/1994 (nonché del CCNL 20.9.2001 e dell’Accordo Stato Regioni Province 22.2.2001), 3 e 97 Cost. (violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza di imparzialità e rispetto della par condicio) e 5 d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale lo scostamento dai principi di diritto accolti da questa Corte in vertenze del tutto sovrapponibili, per cui la normativa richiamata riserva all’ente pubblico la scelta sulle forme e le modalità con le quali svolgere la selezione di idoneità, non essendo vincolato al rispetto delle regole che valgono solo per i concorsi pubblici, derivandone l’ammissibilità di una valutazione attitudinale operata richiedendo agli avviati al lavoro di predisporre per iscritto le risposte a domande concernenti ambiti di intervento pratico specifico, tenuto conto anche della necessità di interazione dell’operatore sanitario con figure professionali più elevate, e l’insindacabilità da parte del giudice degli esiti della prova così espletata.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. 112 e 414 c.p.c. e 14 CCNL 4.8.1995, l’Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance a motivo dell’inconfigurabilità del danno anche in ipotesi di illegittimità della procedura, derivandone semmai in tal caso l’annullamento complessivo dell’esito della stessa, della carenza di allegazione e prova del danno medesimo, dell’incongruità del giudizio probabilistico sotteso al riconosciuto danno.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 112 e 414 c.p.c., 18, comma 5, I. n. 300/1970 e 15 CCNL 4.8.1995, l’Istituto ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica della pronunzia in ordine alla quantificazione del danno per aver assunto a parametro per la valorizzazione della mancata assunzione l’indennità sostitutiva della reintegrazione
Nel quarto motivo sul presupposto dell’illegittimità della condanna al risarcimento ed alle spese di lite si avanza domanda di ripetizione delle predette somme.
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, dovendo ritenersi, alla stregua dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. 22 luglio 2016, n. 15223) / cui il Collegio intende dare continuità, che non sussiste violazione dell’art. 27 d.P.R. 487/1994, risultando la prova scritta riconducibile nell’alveo della “prova pratica” ben potendo essere orientata alla valutazione, non del grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì della capacità di assumere in concreto i comportamenti necessari in un determinato contesto.
Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, restando assorbiti i successivi e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.