INPS – Messaggio 09 luglio 2021, n. 2563
Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo
Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, vale a dire i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182, i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di finanziamento dell’indennità economica di maternità sono calcolati sull’importo massimo della retribuzione giornaliera ai sensi dell’articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Con l’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il legislatore ha disposto l’innalzamento di detto massimale contributivo giornaliero da euro 67,14 a euro 100,00.
Pertanto, con il presente messaggio si comunica che, a partire dai periodi di competenza giugno 2021 i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs n. 182/1997, dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero (euro 100).
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