INPS – Messaggio 09 luglio 2021, n. 2564
Indennità COVID-19 previste dall’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
- Premessa
L’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito, anche decreto Sostegni), prevede la concessione di un’indennità pari a 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattati dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
– lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dello spettacolo.
Con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum in favore dei suddetti lavoratori. Pertanto, si rimanda alla circolare sopra indicata per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: accesso diretto a tutti i servizi dell’INPS”, servizio “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato, sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.
Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Si precisa che, in attuazione della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità onnicomprensiva di cui al decreto-legge n. 41/2021, ma la relativa indennità è stata erogata dall’INPS attraverso le modalità già indicate dagli stessi e con le quali è stato effettuato il pagamento delle indennità precedenti.
- Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte delle indennità di cui al decreto-legge n. 41/2021
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori riportate in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Si fa altresì presente che per le domande respinte viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio:
“NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
Tuttavia, laddove l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territorialmente competente, ovvero non sia stato allegato alcun documento) la richiesta potrà essere considerata non procedibile, previa richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
- Indirizzi amministrativi sui riesami
Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 65/2021.
Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 24 marzo 2021.
Per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 24 marzo 2021, con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto.
Si ricorda, poi, che per i lavoratori autonomi occorre verificare il requisito dell’assenza di un contratto di lavoro autonomo occasionale al 24 marzo 2021.
Inoltre, si precisa che per i lavoratori dello spettacolo il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente come sopra specificato.
Con il messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021, è stato chiarito che, in relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137/2020, illustrata nel paragrafo 5 della circolare n. 65/2021, i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.
Inoltre, come già specificato nella citata circolare, si conferma che l’incompatibilità ivi prevista al paragrafo 8, capoversi 8, 9, 10 e 11, di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021 con il Reddito di Emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021, di cui all’articolo 12 del medesimo decreto-legge.
- Indirizzi procedurali
In merito agli indirizzi procedurali, si ricorda che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di Variazione DSWEB, che consente di modificare lo stato:
– da “D (definita)” in “L (in pagamento)” – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note;
– da “A (accolta)” in “R (respinta)” – è necessario inserire un codice di reiezione valido;
– da “R (respinta)” in “A (accolta)” – è necessario cancellare il codice di reiezione.
Affinché una domanda sia posta in pagamento è necessario altresì verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato con “SI”.
- Finanziamento e monitoraggio
Si ricorda che i riesami accolti determinano il pagamento nei limiti dell’autorizzazione di spesa, prevista dall’articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, come integrato dagli articoli 42, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e 4, comma 10, del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99.
Allegato 1
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE
Di seguito in modalità revisione le modifiche testuali necessarie a rispecchiare le nuove variazioni normative.
CONTROLLO | ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE | DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da allegare) |
|---|---|---|
| ART_COM_NO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, risulta iscritto alla gestione autonoma degli Artigiani e Commercianti. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo. Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione Commerciante presentata all’INPS con indicazione della Data di cessazione, Data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione autonoma Commercianti. Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in Cciaa, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. |
| ATECO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, risulta non avere un rapporto di lavoro nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione Forte |
| ATECO_NO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno uno dei seguenti requisiti nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento: – rapporto di lavoro presso datore di lavoro appartenente ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; – qualifica di stagionale nel medesimo rapporto di lavoro. Qualora sia in possesso di informazioni in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca il rapporto di lavoro con qualifica di stagionale con datore di lavoro appartenente ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
| ATECO_UT | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto risulta non avere un rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice attiva nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente | Documentazione dimostrativa del servizio prestato nelle aziende utilizzatrici: contratto, lettera di assegnazione, eventuale certificazione della società di somministrazione, il cui codice ATECO dovrà corrispondere ad uno di quelli riportati nella circolare INPS n. 125 del 2020 |
| CASS_ATT | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione della cessazione dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra gestione previdenziale obbligatoria, con indicazione della Data di cessazione. |
| CDCM_NOT | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta iscritto alla gestione autonoma dei Coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. Se il soggetto non è tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione agricola autonoma. Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. |
| CESS_INV | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il Suo rapporto di lavoro stagionale non è cessato involontariamente oppure è cessato in data antecedente all’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento ovvero successivamente a tale periodo per i lavoratori del settore turismo e stabilimenti termali. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione di aver cessato il rapporto di lavoro dipendente con indicazione del datore di lavoro, della data di cessazione e del motivo di cessazione e copia dell’ultima busta paga. |
| CESS_INV2 | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il Suo rapporto di lavoro come stagionale dei settori diversi da turismo e stabilimenti termali non è cessato involontariamente oppure è cessato in un periodo diverso da quello previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione di aver cessato il rapporto di lavoro di lavoro stagionale con indicazione del datore di lavoro, della data di cessazione e del motivo di cessazione e copia dell’ultima busta paga. |
| CESS_INV3 | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il Suo rapporto di lavoro come somministrato del settore turismo e stabilimenti termali non è cessato involontariamente oppure è cessato in un periodo diverso da quello previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione di aver cessato il rapporto di lavoro di lavoro in somministrazione con indicazione del datore di lavoro, della data di cessazione e del motivo di cessazione e copia dell’ultima busta paga. |
| CESS_INV5 | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il Suo rapporto di lavoro come somministrato dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali non è cessato involontariamente oppure è cessato in un periodo diverso da quello previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione di aver cessato il rapporto di lavoro di lavoro in somministrazione con indicazione del datore di lavoro, della data di cessazione e del motivo di cessazione e copia dell’ultima busta paga. |
| COD_97 (tardiva presentazione della domanda) | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta aver presentato la domanda entro i termini previsti. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
| IND_ON21 | La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già beneficiario di un’altra indennità Onnicomprensiva prevista dall’art.10 del D.L. 41/2021. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
| INT | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento, Lei non risulta essere un lavoratore intermittente. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, busta paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità di un rapporto di lavoro intermittente intercorso nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
| INT_30 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno 30 giorni riferiti a uno o più rapporti di lavoro di tipo intermittente nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la presenza di almeno 30 giorni lavorati riferiti a uno o più rapporti di lavoro di tipo intermittente nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
| IVD | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno uno dei seguenti requisiti: – Reddito derivante da attività di vendita a domicilio superiore a 5.000 euro per il periodo previsto dalla normativa; – Titolarità di partita Iva per attività di vendita a domicilio alla data prevista dalla normativa di riferimento; – Avere inviato entro la data prevista dalla normativa di riferimento domanda di iscrizione alla Gestione separata come parasubordinato. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto o lettera di incarico, buste paga o notule o qualsiasi altro documento da cui si evinca un reddito derivante da attività di vendita a domicilio superiore a 5.000 euro per il periodo previsto dalla normativa. Autocertificazione della presentazione di richiesta di apertura della partita IVA con indicazione della data e del n. protocollo. |
| LAO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno uno dei seguenti requisiti: – Assenza di partita Iva; – Avere inviato entro la data prevista dalla normativa di riferimento domanda di iscrizione alla Gestione separata come parasubordinato. Titolarità di un contratto autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento; – Accredito alla gestione separata di almeno 1 contributo mensile nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento; – Assenza di un contratto autonomo occasionale alla data prevista dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, notula/ricevuta o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità di un contratto autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile con accredito di almeno un contributo mensile. Autocertificazione della presentazione di richiesta di cessazione della partita IVA con indicazione della data e del n. protocollo. Autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data e del n. protocollo. |
| LAV_DIP | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). Esclusivamente per i lavoratori dello spettacolo è possibile produrre la copia del contratto attestante la natura del lavoro “autonomo”. |
| LAV_DIP_TI | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione di quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità alla data prevista dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). Documentazione giustificativa che attesti che il rapporto di lavoro è di tipo intermittente (copia del contratto). |
| NASpI | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta percettore di indennità di disoccupazione NASpI. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
| PALS_7 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno 7 contributi giornalieri versati nel Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione dell’attività svolta e del numero delle giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con contratto intermittente delle buste paga, relative ad attività dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
| PALS_35000 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il reddito da cui deriva la contribuzione al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento è superiore a 35.000 euro. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione del lavoratore dipendente dell’importo dei redditi da lavoro dipendente (sez. Dati fiscali campo 1 e 2 della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro svolti nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento (indicazione di ciascun datore di lavoro) con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, relativa copia/e della/e Certificazione Unica e delle buste paga. Comunicazione del lavoratore autonomo dell’importo dell’ammontare lordo corrisposto al netto dei contributi previdenziali a carico del percipiente (sez. Dati relativi alle somme erogate campo 4. Sottrarre l’importo del campo 35 dei Dati Previdenziali della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro svolti nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento (indicazione di ciascun committente) con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, relativa copia/e della/e Certificazione Unica e delle fatture emesse. |
| PALS_30 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno 30 contributi giornalieri versati nel Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione dell’attività svolta e del numero delle giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con contratto intermittente delle buste paga, relative ad attività dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
| PALS_75000 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il reddito, da cui deriva la contribuzione al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento, è superiore a 75.000 euro. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione del lavoratore dipendente dell’importo dei redditi da lavoro dipendente (sez. Dati fiscali campo 1 e 2 della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro svolti nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento (indicazione di ciascun datore di lavoro) con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, relativa copia/e della/e Certificazione Unica e delle buste paga. Comunicazione del lavoratore autonomo dell’importo dell’ammontare lordo corrisposto al netto dei contributi previdenziali a carico del percipiente (sez. Dati relativi alle somme erogate campo 4. Sottrarre l’importo del campo 35 dei Dati Previdenziali della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro svolti nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento (indicazione di ciascun committente) con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, relativa copia/e della/e Certificazione Unica e delle fatture emesse. |
| PENSIONI | La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare di pensione diretta / ape sociale. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione Forte |
| RDC | La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei o altro componente dello stesso nucleo familiare risulta titolare di Reddito di Cittadinanza. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | |
| REM_NO | La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei o altro componente dello stesso nucleo familiare risulta titolare di Reddito di Emergenza. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
| SOMM | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta essere un lavoratore in somministrazione impiegato presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Documentazione dimostrativa del servizio prestato nelle aziende utilizzatrici: contratto, lettera di assegnazione, eventuale certificazione della società di somministrazione, il cui codice ATECO dovrà corrispondere ad uno di quelli riportati nella circolare INPS n. 125 del 2020 |
| SOMM_D | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta essere un lavoratore in somministrazione impiegato presso imprese utilizzatrici operanti nei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Documentazione dimostrativa del servizio prestato nelle aziende utilizzatrici: contratto, lettera di assegnazione, eventuale certificazione della società di somministrazione, il cui codice ATECO dovrà corrispondere ad uno di quelli riportati nella circolare INPS n. 125 del 2020 |
| SOM_30_AT | La Sua domanda non può essere accolta poiché non sono presenti almeno 30 giornate con qualifica di somministrato presso imprese operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la presenza di almeno 30 giornate lavorate con qualifica di somministrato presso imprese operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
| SOMM_30_D | La Sua domanda non può essere accolta poiché non sono presenti almeno 30 giornate con qualifica di somministrato presso imprese operanti nei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la presenza di almeno 30 giornate lavorate con qualifica di somministrato presso imprese diverse dei settori del turismo e degli stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
| STG | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta essere un lavoratore stagionale nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la qualifica di stagionale per il rapporto di lavoro con datore di lavoro appartenente al settore turismo e stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
| STG_30 | La Sua domanda non può essere accolta poiché non sono presenti almeno 30 giornate con qualifica di stagionale nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la presenza di almeno 30 giornate lavorate nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
| STG_30_AT | La Sua domanda non può essere accolta poiché non sono presenti almeno 30 giornate con qualifica di stagionale e con datore di lavoro operante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la presenza di almeno 30 giornate lavorate con qualifica di stagionale e con datore di lavoro operante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
| STG_TD30 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, non sono presenti nel periodo previsto dalla normativa uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o con qualifica di stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, con durata complessiva pari ad almeno trenta giornate. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca una durata complessiva del/i rapporto/i di lavoro pari ad almeno trenta giornate nel periodo previsto dalla normativa. |
| TD_30 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, non sono presenti uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca una durata complessiva del/i rapporto/i di lavoro pari ad almeno trenta giornate nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |