CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 agosto 2021, n. 22989
Tributi – Definizione agevolata della lite ex artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018 – Diniego – Revoca del diniego in autotutela – Cessazione della materia del contendere
Ritenuto che
1. F.M. impugnava gli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006 – 2008, emessi per il recupero dell’IRPEF, Add. Reg., sul rilievo dell’uso distorto del metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo netto.
La CTP di Milano accoglieva il ricorso della contribuente con sentenza impugnata dinanzi alla CTR della Lombardia.
La contribuente ricorre sulla base di quattro motivi avverso la decisione della CTR della Lombardia che ha accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che l’inserimento della casa di abitazione quale indice della capacità contributiva non fosse contraria ai principi costituzionali, ritenendo la legittimità del metodo sintetico adottato dall’ufficio, non avendo la contribuente assolto l’onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere presentata dalla Agenzia delle entrate e l’allegata comunicazione della regolarità della definizione della lite ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
Rilevato che
la contribuente ha provveduto al versamento di quanto dovuto – dopo un iniziale diniego di definizione agevolata per insufficiente versamento, annullato in sede di autotutela – ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, non è intervenuto diniego della definizione; che, alla luce della richiesta dell’amministrazione finanziaria non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
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