AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 luglio 2021 n. 479
Articolo 9 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e articolo 7 – ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – Contratto di consulenza con corrispettivi in azioni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante, ALFA S.R.L. (di seguito anche Alfa), secondo quanto rappresentato si qualifica come start-up innovativa avente ad oggetto … .
Ha in essere un contratto di consulenza con una società di diritto … denominata BETA LTD e detto contratto di consulenza prevede il pagamento di prestazioni di servizi al raggiungimento di determinati step di ricerca.
Al raggiungimento di detti step il contratto prevede il pagamento del corrispettivo con azioni della società Beta (società quotata) e il numero di azioni in pagamento è già determinato nel contratto di consulenza in essere.
Con documentazione integrativa acquisita con nota prot. … del …, l’istante ha prodotto il contratto di cui sopra, sottoscritto in data … . Dal testo del paragrafo … (di cui l’istante ha fornito la traduzione italiana), emerge la previsione a favore di Alfa dell’emissione di quantitativi predeterminati di azioni di Beta, aventi valore nominale di … l’una, al verificarsi di determinate condizioni.
In particolare, tutte le emissioni previste sono condizionate alla circostanza che – nei … mesi precedenti a ciascun periodo di maturazione previsto – il contratto non sia stato risolto per giusta causa e, al tempo stesso, Alfa possa ragionevolmente dimostrare di aver fornito un minimo di … giorni di lavoro. Inoltre, per determinate emissioni di azioni è richiesto, come condizione ulteriore, il raggiungimento di determinati step specificamente predeterminati.
Nella medesima documentazione integrativa, l’istante ha altresì affermato di possedere i requisiti per essere qualificata come micro-impresa, ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.
Ciò premesso, Alfa riferisce di aver maturato il diritto ad incassare i corrispettivi in azioni delle proprie prestazioni e di dover procedere alla relativa fatturazione, evidenziando che il valore nominale delle azioni che riceverà sarà sicuramente inferiore al valore (quotazione) delle azioni medesime.
Alla luce di quanto sopra, l’istante chiede, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, il parere dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla corretto trattamento fiscale, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, delle descritte prestazioni di servizi, il cui corrispettivo viene pagato in azioni il cui valore nominale non coincide con il valore di mercato del giorno di incasso del corrispettivo (che corrisponde al giorno di intestazione dei certificati azionari).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Ai fini delle imposte dirette, la società Alfa ritiene di procedere a valorizzare le proprie prestazioni sulla base del valore nominale delle stesse (inferiore al valore di quotazione del giorno); in caso di vendita delle azioni rileverà l’eventuale plusvalenza o minusvalenza, prendendo a riferimento, come costo, il valore nominale medesimo.
In sede di documentazione integrativa l’istante ha affermato che tale soluzione sarebbe coerente con le indicazioni fornite dall’OIC 21 (Partecipazioni) e OIC 20 (Titoli), che «prevedono l’iscrizione in bilancio delle partecipazioni e dei titoli per le quali si è sostenuto il relativo costo. Nel nostro caso vorremmo iscrivere tra le attività di bilancio le azioni ricevute quale corrispettivo delle prestazioni al valore nominale in quanto non è stato sostenuto il relativo costo».
Ai fini IVA, la società Alfa ritiene di procedere a fatturare le proprie prestazioni sulla base delle azioni che riceverà al momento della loro intestazione alla società stessa sulla base del numero di azioni ricevute alla quotazione del giorno; l’operazione, ad avviso dell’istante, è non imponibile ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che esula dall’analisi della presente istanza di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione del valore contabile e fiscale delle operazioni indicate in istanza e nei vari allegati prodotti, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione fiscale delle stesse.
Ai fini delle imposte dirette, si osserva quanto segue.
L’articolo 9, comma 2, del TUIR dispone che «Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti […]».
Ai sensi della lettera a) del successivo comma 4, la determinazione del valore normale deve avvenire «per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese».
Secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 1, del TUIR, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi (per i quali non sia disposto diversamente) « concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni».
Ai fini che qui interessano, viene in rilievo il dettato della lettera b) del successivo comma 2, a norma di cui, per la determinazione dell’esercizio di competenza, «i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi».
In merito alla questione qui in esame, si rappresentano peraltro dubbi in merito al rinvio operato dall’istante agli OIC 20 e 21, nella parte in cui prevedono l’iscrizione in bilancio di titoli e partecipazioni per cui si è sostenuto il relativo costo, posto quanto disposto dall’OIC 15 (par. 31), «I crediti incassabili con un’attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività».
Nel caso di specie la società istante (micro-impresa ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile) è parte di un contratto di consulenza (Consultancy agreement), a norma del quale presta i propri servizi a favore della controparte Beta (società quotata di diritto …) nel campo delle … e, in particolare, in quelli che sono indicati nel contratto come … e ….
Il contratto, al paragrafo … (e successivi sottoparagrafi), prevede che i servizi prestati dall’istante siano remunerati:
(i) in parte, mediante la corresponsione periodica, da parte di Beta e a favore di Alfa, di somme di denaro, secondo le modalità e gli importi previsti;
(ii) e, in parte, attraverso l’emissione a favore di Alfa di quantitativi predeterminati di azioni di Beta (del valore nominale di … l’una), sempreché siano rispettate una serie di condizioni contrattualmente previste, tra cui il raggiungimento di vari stadi (step) specificati nel contratto.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che non possa essere accolta la soluzione prospettata dall’istante, che in sostanza propone di considerare, come valore fiscalmente rilevante delle azioni ricevute, il loro valore nominale.
A parere della scrivente, considerato quanto disposto dai sopracitati articoli 9 e 109 del TUIR, l’istante dovrà tenere conto, ai fini delle imposte dirette, del valore normale delle azioni emesse in suo favore, prendendo a riferimento, quale esercizio di competenza, quello della maturazione dei corrispettivi.
Ai fini IVA, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.”. Ne consegue che, nel caso in esame, la prestazione di servizi (consulenza) svolta da Alfa nei confronti di Beta sarà territorialmente non rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter essendo quest’ultima società un soggetto passivo non stabilito in Italia.
Resta fermo, tuttavia l’obbligo da parte di Alfa di emettere, per la prestazione eseguita, fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, lett. b), del dPR n. 633 del 1972, con l’annotazione “operazione non soggetta”.
Nel caso di specie, la valorizzazione del corrispettivo ai fini IVA non può non tenere conto della determinazione del valore normale definito in ambito delle imposte dirette come più sopra specificato.
Con riferimento all’obbligo di certificazione della prestazione eseguita l’istante può emette fattura analogica o elettronica al committente extra – UE o, a sua scelta, fattura elettronica tramite SdI (Sistema di Interscambio). In tale ultimo caso non sarà necessario la trasmissione dei dati relativi alle citate prestazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (c.d. esterometro).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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