CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20259
Opposizione alla cartella esattoriale – Contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti – Amministratore – Svolgimento di attività di gestione di villaggio turistico
Rilevato che
La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 18.12.14 confermava la sentenza del tribunale di Teramo che aveva accolto l’opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva chiesto contributi per iscrizione alla gestione commercianti del sig. C., sul presupposto che lo stesso -oltre che essere amministratore della società A.S., iscritto alla gestione separata INPS – svolgeva attività di gestione di villaggio turistico.
In particolare, la corte territoriale riteneva che l’INPS non aveva provato che il C. – oltre all’attività gestoria propria delle cariche ricoperte – avesse svolto attività lavorativa con i caratteri di abitualità e prevalenza, sicché andava escluso l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Avverso tale sentenza ricorre INPS con un motivo illustrato da memoria, cui resiste il C. con controricorso illustrato da memoria.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione dell’articolo 1 legge 613 del 1966, 1 e 2 legge 1397 del 1960, come modificato dall’articolo 1 come comma 203 legge 662 del 1996, nonché 2082 – 2203 – 2204 – 2205 e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato l’attività prevalente abituale del C. quale institore del villaggio turistico.
Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha infatti accertato che il C. non aveva in alcun modo partecipato direttamente all’attività materiale ed esecutiva del villaggio turistico, la cui gestione era concessa a terzi che l’avevano esercitata con propri dipendenti.
In tale contesto, come correttamente affermato dalla corte territoriale, restano irrilevanti le attività gestorie proprie della carica di amministratore formalmente ricoperta, ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti, in aggiunta all’iscrizione alla gestione separata già effettuata per tali attività. Questa Corte ha infatti già affermato (Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018, Rv. 648044 – 01), che, in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (nello stesso senso, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8613 del 03/04/2017 (Rv. 643947 – 01), secondo la quale, in tema di contributi previdenziali, sorge l’obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte; cfr. pure Sez. L – , Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018, Rv. 649935 – 01; v. pure Cass. n. 8978/18, 26022/18, 26220/18).
Dalle esposte considerazioni discende il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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