CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24031
Prestazioni assistenziali – Domanda di accertamento dell’indennità di accompagnamento – Indicazione numerica del reddito – Pagamento delle spese di lite
Con sentenza del 14.5.15, Il tribunale di Roma ha rigettato la domanda di accertamento dell’indennità di accompagnamento e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e delle spese di c.t.u., ritenendo inapplicabile l’esonero ex art. 152 att. c.p.c. in difetto dell’indicazione nell’autocertificazione del ricorrente del reddito in ammontare preciso.
Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per un motivo, cui resiste l’Inps con controricorso.
Con unico motivo si deduce – ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione dell’articolo 152 att. c.p.c., per aver ritenuto necessaria l’indicazione dell’ammontare del reddito quale condizione per fruire dell’esonero previsto dalla legge.
Il motivo è fondato.
Premesso che la dichiarazione reddituale è stata trascritta debitamente in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, deve rilevarsi che non è richiesta l’indicazione numerica del reddito al fine di fruire dell’esonero in questione.
Questa Corte ha infatti già chiarito non solo che non può essere dichiarata la inammissibilità della domanda per mancata indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio (atteso che l’art. 152 disp. att. c.p.c., per la parte che prevedeva a pena di inammissibilità la necessaria specificazione del relativo importo nell’atto introduttivo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte cost. del 20 novembre 2017 n. 241: Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17964 del 09/07/2018, Rv. 649868 – 01), ma ha altresì precisato che in tema di esenzione dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione del comma 1, dell’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina il contenuto dell’istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta ad evitare e punire gli abusi (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16616 del 25/06/2018, Rv. 649629 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24303 del 29/11/2016 (Rv. 642277 – 01).
La sentenza impugnata va dunque cassata nella parte relativa alla condanna alle spese di lite e di CTU; non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa dichiarando irripetibili le spese di lite relative ai vari gradi del giudizio di merito ed a carico dell’INPS le spese di CTU.
Le spese del giudizio di merito di legittimità seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara irripetibili le spese di lite relative ai vari gradi del giudizio di merito e pone a carico dell’INPS le spese di CTU.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. E.F.M., antistatario.