CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24159
Tributi – Imposta di registro – Sentenza di esecuzione del trasferimento di immobili promessi in vendita – Imposta proporzionale
Rilevato che
1. – con sentenza n. 420/3/16, depositata il 22 settembre 2016, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello proposto da V. R., così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione relativo alla registrazione di sentenza civile recante trasferimento di immobili promessi in vendita (art. 2932 cod. civ.);
– per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che, nella fattispecie, l’imposta di registro andava applicata in misura proporzionale, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 8, c. 1, lett. A), della tariffa, parte prima, allegata, non rilevando il principio di alternatività dell’imposta di registro con l’iva siccome oggetto di tassazione l’atto giudiziario piuttosto che l’atto di cessione immobiliare;
2. – V. R. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che
1. – ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 21, 27 e 40, nonché art. 8, nota II, della tariffa allegata, parte prima, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e dell’art. 53 Cost., assumendo, in sintesi, che, nella fattispecie, ricorrevano i presupposti di applicabilità del principio di alternatività Iva/registro, – con conseguente tassazione della sentenza civile in misura fissa, – posto, poi, che alcun vantaggio essa esponente avrebbe potuto conseguire dal trasferimento giudiziale di una proprietà immobiliare gravata da mutuo ipotecario, iscrizione pregiudizievole, questa, che si poneva quale «condizione sospensiva dell’effettivo trasferimento»;
2. – il ricorso, – che pur prospetta profili di inammissibilità, – è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;
3. – la Corte, per vero, ha già rilevato che la disposizione di cui alla nota II dell’art. 8, cit., – secondo il cui disposto «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico», – corrisponde ad un trattamento agevolato di stretta interpretazione che ne esclude l’interpretazione estensiva (v., ex plurimis, Cass., 27 settembre 2017, n. 22502; Cass., 5 luglio 2011, n. 14816);
– con specifico riferimento, poi, alla sentenza costitutiva pronunciata ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., si è rilevato che la stessa;
– producendo l’effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, – rientra nella previsione dell’art. 8, lett. a) della Tariffa, Parte prima, allegata d.p.r. n. 131 del 1986, per la quale si applica l’imposta di registro (proporzionale) stabilita per il corrispondente atto, non rientrandosi, nella fattispecie, in alcuna delle ipotesi che legittimano la sottoposizione dell’atto giudiziario a tassazione in misura fissa, posto che, in tal caso, oggetto della tassazione è la sentenza del Tribunale in forza della quale si è verificato l’effetto traslativo della proprietà (Cass., 25 marzo 2015, n. 5978);
3.1 – come ben rilevato dal giudice del gravame, inconcludente rimane pertanto, ai fini in discorso, la stessa emissione di una fattura, atteso che, come statuito dalla Corte, il regime legale dell’obbligazione tributaria ha carattere imperativo, e natura inderogabile, ed è, così, sottratto alle libere scelte delle parti che «hanno rispettivamente l’obbligo di corrispondere o di richiedere il tributo effettivamente dovuto e non quello per primo corrisposto o scelto dal contribuente in base a considerazioni soggettive» (v. già Cass., 9 aprile 1991, n. 3726 cui adde Cass., 18 settembre 2019, n. 23219; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5225; Cass., 10 agosto 2010, n. 18524; Cass., 12 marzo 1996, n. 2021; Cass., 11 aprile 1996, n. 3427);
– laddove deve, poi, rimarcarsi che criterio fondamentale di tassazione degli atti giudiziari (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20) è quello che ha riguardo ai loro effetti giuridici che, nella fattispecie, si identificano con l’effetto traslativo della proprietà immobiliare già oggetto dell’inadempiuto contratto preliminare di vendita (Cass., 19 giugno 2020, n. 12013; Cass., 18 aprile 2018, n. 9501; Cass., 20 luglio 2011, n. 15918; Cass., 7 novembre 2012, n. 19247; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23243; Cass., 12 luglio 2005, n. 14649);
3.2 – né, sotto quest’ultimo profilo, poteva rilevare la presenza di ipoteca legale iscritta sugli immobili, – ciò non escludendo affatto l’idoneità della sentenza a produrre i suoi effetti traslativi, – così come deduce la ricorrente con censura che, peraltro, deve ritenersi inammissibile in quanto questione nuova, in alcun modo trattata dalla gravata sentenza, e rispetto alla quale la ricorrente non dà alcun conto della relativa introduzione nel giudizio (per il rilievo che, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto
– non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa v., ex plurimis, Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905);
4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito;
– ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.