CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24367

Tributi – Accertamenti bancari – Presunzione legale ex art. 32, DPR n. 600/1973 – Onere di prova contraria – Prelevamenti contanti con contestuale versamento sul conto anticipi su fatture

Rilevato che

A seguito di verifica fiscale sulle movimentazioni bancarie relative alla O.E. s.r.l., l’Agenzia delle entrate, sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Andria, emetteva avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno 2011, veniva determinato un maggior reddito di impresa con conseguenti maggiori imposte Ires, Irap ed Iva.

Il ricorso proposto dalla società contro il suddetto atto impositivo veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, sul rilievo che parte dei prelievi fossero riconducibili ad operazioni di anticipo su fatture ed i versamenti documentati da fatture.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza in data 20 settembre 2019, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Ufficio.

Osservava la CTR – per quanto rileva in questa sede – che: «La decisione dei primi giudici merita parziale conferma essendo giustificati i prelievi di contante con contestuale versamento sul conto anticipi su fatture, mentre risultano genericamente affermati e non riscontrati contabilmente i versamenti sul conto per € 16.737,00 a fronte di asserite fatture emesse. È da respingere l’appello che disconosce il meccanismo adottato dalla banca per recuperare quanto anticipato a fronte di fatture emesse. A questo proposito gli estratti bancari fanno piena prova […] Anche i cedolini in atti supportano la prassi della banca di addebitare il conto ordinario a fronte del versamento per ristoro dell’anticipo dato».

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 24 febbraio 2020, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. Censura, in particolare, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l’Ufficio aveva disconosciuto «il meccanismo adottato dalla banca per recuperare quanto anticipato a fronte di fatture emesse», avendo in realtà l’Amministrazione finanziaria soltanto richiesto che la contribuente fornisse la prova – idonea a superare la presunzione legale prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 – che i prelevamenti non avessero rilevanza reddituale.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze» (Cass n. 13112 del 2020). «In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità» (Cass. n. 15161 del 2020).

La CTR non si è attenuta a suddetti principi, avendo ritenuto giustificati i prelievi di contante effettuati dalla società con contestuale versamento sul conto anticipi su fatture, aderendo in modo acritico alla tesi prospettata dalla contribuente, senza verificare, in particolare, se gli importi prelevati trovassero effettiva corrispondenza in analogo versamento nel conto, non facendo in tal modo buon governo dei principi in tema di riparto dell’onere della prova elaborati da questa Corte in materia.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.