ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 03 giugno 2021, n. 3741

Esame di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore – Indicazioni operative

Nel fare seguito a note prot. n. 3395 del 23/10/2020 e prot. n. 3740 del 06/11/2020, si forniscono indicazioni sulle tempistiche degli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore da tenersi nel corrente anno, attesa l’abrogazione del D.M. del 01/03/1974 – tuttora applicabile – a far data dal 30 settembre 2021 con l’entrata in vigore del D.M. n. 94 del 07/08/2020 (attualmente vigente limitatamente all’articolo 3, comma 4).

Il citato D.M. 94/2020 stabilisce (art. 11, c. 1) che “le sessioni di esame già pubblicate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella G.U: del 16.04.1974, n 99”. Pertanto, tutte le sessioni oggetto di pubblicazione prima del 30/09/2021 dovranno rispettare le modalità (requisiti, condizioni e procedure) previste dalla normativa del 1974, anche laddove le relative sedute si svolgano nel corso del IV trimestre 2021. Sempre tenendo conto dell’entrata in vigore del D.M. 94/2020, particolare attenzione va inoltre posta ai periodi degli esami stabiliti, per ciascuna sede, nell’ALLEGATO I al medesimo D.M., distinguendo tra:

1) Uffici in relazione ai quali il periodo della sessione di esami previsto per l’ultimo trimestre 2021 dall’ALLEGATO I al citato D.M. 94/2020 differisce rispetto a quello già indicato nei dall’Allegato 1 del D.M. del 01/03/1974 (primi tre trimestri dell’anno).

In tal caso, si ritiene che gli Uffici interessati che abbiano già indetto ed effettuato la sessione di esami ai sensi della previsione della normativa del 1974, debbano pubblicare ulteriore avviso per la sessione d’esame che si svolgerà nell’ultimo trimestre 2021, in applicazione della nuova normativa regolamentare del D.M. 7 agosto 2020.

2) Uffici per i quali, invece, il periodo della sessione di esami fissato nell’ultimo trimestre del corrente anno dal citato ALLEGATO I al D.M. 94/2020 corrisponde a quello già previsto dall’Allegato 1 al D.M. del 01/03/1974.

In questo secondo caso, invece, l’Ufficio, che procederà alla pubblicazione del bando nei tempi utili allo svolgimento delle relative sessioni di esame in applicazione del nuovo D.M. 7 agosto 2020, può valutare l’opportunità di consentire l’espletamento dell’esame anche a tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso previsti dal precedente D.M. del 1974, pubblicando anche, entro il 29 settembre 2021, un bando per lo svolgimento di esami secondo la normativa di prossima abrogazione.

3) Uffici per i quali l’ALLEGATO I al D.M. 94/2020 stabilisce la sessione d’esame nel bimestre settembre – ottobre 2021.

Considerate le tempistiche procedurali tra la presentazione delle domande e lo svolgimento delle prove, tali Uffici non potranno che pubblicare il proprio avviso antecedentemente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del D.M. 94/2020, conseguentemente alle relative sessioni di esame sarà applicata la disciplina del D.M. del 1974.

TABELLA RIEPILOGATIVA:

CASI

BIMESTRE ESAME FISSATO DAL D.M. 1974

BIMESTRE ESAME FISSATO DAL D.M. 2020

NORMATIVA DI RIFERIMENTO BANDO

MODALITÀ

1Ricade nel corso del I-II-III trimestreRicade nel corso del IV trimestreD.M. 1974 per I-II-III trim. D.M. 2020 per IV trim2 bandi per due sessioni di esame distinte (uno per ogni bimestre, nel rispetto della relativa normativa di settore)
2Ricade nel corso del IV trimestreRicade nel corso del IV trimestreD.M. 1974 per I-II-III trim1 bando (eventuale) da pubblicarsi prima del 29 settembre 2021 e sessione di esami ai sensi del DM ’74
D.M. 2020 per IV trim1 bando da pubblicarsi successivamente al 29 settembre 2021 e sessione di esami ai sensi del D.M. 2020
3Periodo sett-ott.Periodo sett-ott.D.M. 1974unico bando ed unica sessione esami
4Ricade nel corso del I-II-III trimestreRicade nel corso del I-II-III trimestreD.M. 1974unico bando ed unica sessione di esami

Ferma l’unicità del bando, le ITL aventi doppia sede potranno prevedere separate sessioni d’esame presso le distinte sedi, laddove opportuno in relazione al numero dei candidati ed alla loro provenienza, alla composizione della commissione, nonché agli aspetti logistici generali per le prove teoriche e pratiche.