AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 23 luglio 2021, n. 264785/RU
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini della presente determinazione si applicano le seguenti definizioni:
a) testo unico delle accise: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
b) soggetti obbligati venditori: sono i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica indicati all’articolo 26, comma 7, lettera a), e all’art. 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle accise, che procedono alla fatturazione del gas naturale e dell’energia elettrica ai consumatori finali;
c) codice identificativo: è il codice unico alfanumerico, valido su tutto il territorio nazionale, che viene attribuito al soggetto obbligato venditore con il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 26, comma 10, e 53, comma 5, del testo unico delle accise;
d) consumatori finali: sono i soggetti ai quali vengono fatturati il gas naturale e l’energia elettrica dai soggetti obbligati venditori;
e) ambiti territoriali: sono le aree del territorio nazionale, come individuate all’articolo 2, comma 2, in cui viene effettuata la fornitura del gas naturale e dell’energia elettrica;
f) dichiarazione annuale: è la dichiarazione di cui agli articoli 26, comma 13, e 53, comma 8, del testo unico delle accise;
g) fornitura: è la fornitura di gas naturale o di energia elettrica, ai consumatori finali, effettuata dai soggetti obbligati venditori.
Articolo 2
Oggetto
1. La presente determinazione stabilisce i criteri per l’individuazione dell’Ufficio delle dogane competente all’espletamento, nel settore dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale, delle seguenti funzioni ed attività relative ai soggetti obbligati venditori:
a) rilascio dell’autorizzazione e del codice identificativo validi su tutto il territorio nazionale;
b) determinazione e gestione della cauzione a garanzia dell’accisa dovuta in relazione alle forniture effettuate nel territorio nazionale;
c) accertamento del debito di imposta sulla base della dichiarazione annuale, verifica dei pagamenti, emissione degli avvisi di pagamento e dei relativi atti di irrogazione delle sanzioni, gestione del contenzioso, attivazione della procedura di riscossione coattiva e tenuta della contabilità.
2. Ai fini della presente determinazione gli ambiti territoriali sono costituiti da:
a) un «ambito ordinario»: l’ambito costituito dall’insieme dei territori di tutte le Regioni a Statuto ordinario;
b) sei «ambiti speciali»: gli ambiti separati riferiti ad ognuno dei territori delle Regioni a Statuto speciale o delle Province autonome di seguito elencati:
1) Regione autonoma Valle d’Aosta;
2) Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
3) Regione autonoma della Sardegna;
4) Regione autonoma Siciliana;
5) Provincia autonoma di Trento;
6) Provincia autonoma di Bolzano.
Articolo 3
Competenza degli Uffici
1. L’Ufficio delle dogane competente allo svolgimento delle funzioni ed attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è l’Ufficio delle dogane che ha competenza sul territorio su cui insiste la sede legale del soggetto obbligato venditore.
2. Nel caso in cui la sede legale del soggetto obbligato venditore sia situata in una Regione a Statuto ordinario le funzioni e le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono esercitate:
a) per le forniture effettuate nell’«ambito ordinario», dall’Ufficio delle dogane che ha competenza territoriale sul luogo su cui insiste la predetta sede;
b) per le forniture effettuate negli «ambiti speciali», dall’Ufficio delle dogane che ha la competenza sul territorio del capoluogo della Regione a Statuto speciale o della Provincia autonoma dove il prodotto è stato fornito.
3. Nel caso in cui la sede legale del soggetto obbligato venditore sia situata nel territorio di una Regione a Statuto speciale o in una Provincia autonoma le funzioni e le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono esercitate:
a) per le forniture effettuate sia nell’«ambito ordinario» che nell’«ambito speciale» su cui insiste la citata sede legale, dall’Ufficio che ha competenza territoriale su tale sede;
b) per le forniture effettuate negli «ambiti speciali» diversi da quello su cui insiste la sede legale, dall’Ufficio delle dogane che ha la competenza sul territorio del capoluogo della Regione a Statuto speciale o della Provincia autonoma dove il prodotto è stato fornito.
4. Per l’espletamento delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), l’Ufficio delle dogane competente ai sensi del comma 3, lettera a), tiene due distinte contabilità, una per le forniture effettuate nell’«ambito speciale» in cui lo stesso è ubicato ed una per quelle relative all’«ambito ordinario».
Articolo 4
Disposizioni finali
1. In relazione alle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta antecedenti al 2022, la competenza all’esercizio delle funzioni ed attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), resta attribuita agli Uffici delle dogane secondo il criterio di riparto vigente fino al 31 dicembre 2021.
2. La presente determinazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
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