MINISTERO FINANZE – Risoluzione 21 settembre 2021, n. 8/DF
Applicabilità della maggiorazione di aliquota IMU dello 0,08%, ex art. 1, comma 755, legge n. 160/2019. Deliberazione consiliare espressa adottata per l’anno 2020 seguita da assenza di deliberazione per l’anno 2021. Quesito
Con il quesito indicato in oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicazione, anche per l’anno 2021, dell’aliquota maggiorata dell’imposta municipale propria (IMU) dello 0,08%, deliberata nel 2020.
Nel quesito viene altresì precisato che tale maggiorazione è stata espressamente confermata con deliberazione consiliare, nella medesima misura dello 0,08%, ininterrottamente per gli anni dal 2015 al 2019 e che, con riferimento all’anno 2021, il comune non ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote IMU, nel presupposto che tale comportamento determini la conferma tacita di tutte le aliquote IMU già approvate (e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze) per l’anno 2020, ai sensi del principio di carattere generale sancito nell’art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che, con specifico riferimento all’IMU, nell’art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019.
Al riguardo, si ritiene che nel caso di specie la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determina l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante per l’appunto dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08%.
Si perviene a siffatta conclusione sulla base della considerazione che l’art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, stabilisce che a ” decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”.
Dalla lettura della previsione normativa in esame, si evince che l’”espressa deliberazione del consiglio comunale” non può che riferirsi all’anno 2020 che costituisce il primo anno di applicazione del nuovo regime dell’IMU attuato dalla legge n. 160 del 2019.
In tal modo, il Legislatore ha quindi chiesto agli enti locali di manifestare espressamente, per l’anno 2020, con delibera pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze, la volontà di confermare l’ex maggiorazione TASI, vigente per il comune nel regime di convivenza dei tributi IMUTASI precedente a quello di vigenza della sola IMU.
Una volta superato l’anno di transizione tra i due regimi ordinamentali, la suddetta maggiorazione, nei comuni che versano nelle condizioni di legge, diventa a tutti gli effetti un’aliquota IMU con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le stesse regole generali stabilite per queste ultime. Detto in altri termini, il Legislatore ha inteso condizionare la permanenza dell’applicazione della suddetta maggiorazione − che richiedeva una previsione specifica di raccordo in un sistema ad imposta patrimoniale unica − a una espressione esplicita di tale volontà. Ciò, però, non attraverso l’imposizione di una condizione a regime, bensì con una clausola volta a regolare, per l’appunto, solo la fase transitoria, vale a dire l’anno 2020.
A questo proposito, si rileva che, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019 le “aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.”. La disposizione appena riportata, che riprende il principio generale contenuto nel citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, non reca alcuna eccezione di sorta e appare pertanto destinata ad operare per la totalità delle aliquote IMU.
A ulteriore fondamento di quanto sin qui illustrato, si deve richiamare anche l’ultimo periodo del comma 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che i “comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento” Tale previsione comporta che negli anni successivi al 2020 i comuni possono, con espressa deliberazione consiliare, solo ridurre la maggiorazione applicata nell’anno 2020, mentre la mancata approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 e successivi determina, come sopra chiarito, la conferma automatica, ope legis, di tutte le aliquote approvate per l’anno 2020, ivi inclusa l’aliquota maggiorata dell’1,14%, indicata nel quesito.
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