PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 06 agosto 2021
Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati
Art. 1
1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell’indennità prevista dall’art. 3, primo comma, della stessa legge e dell’indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, sono incrementate del 4,85 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2021, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2021, degli acconti corrisposti negli anni 2019 e 2020.
Art. 2
1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell’indennità prevista dall’art. 3, primo comma, della stessa legge e dell’indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2021, come determinate dall’art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dell’1,46 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023, a titolo di acconto sull’adeguamento triennale successivo.
Art. 3
1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.