CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2021, n. 26142

Omissione contributiva – Avviso di addebito – Verbale ispettivo – Sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro

Rilevato che

la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado che, a seguito di riunione dei giudizi, aveva respinto l’opposizione proposta dal Consorzio Edile S. avverso la cartella di pagamento con la quale E.N. s.p.a. aveva intimato il pagamento di somme a titolo di premi Inail omessi e relative sanzioni e avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per contributi omessi, pretese entrambe nascenti dal medesimo verbale ispettivo che aveva ravvisato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con i lavoratori G.B., L.G. e L.D., accertava l’insussistenza dei crediti contributivi relativamente alle posizioni dei fratelli L.;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inail sulla base di unico motivo, illustrato mediante memoria;

Il Consorzio resiste con controricorso, mentre l’Inps si costituisce con procura in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Considerato che

con unico motivo il ricorrente deduce violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), con conseguente omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, rilevando che sin dal primo grado di giudizio e anche in sede di costituzione in appello aveva avanzato domanda subordinata relativa all’accertata sussistenza di rapporto di lavoro parasubordinato, pure assoggettato a tutela assicurativa INAIL, e, tuttavia, in nessuna parte della sentenza vi era un riferimento alla possibile esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra le parti;

la censura è inammissibile poiché l’Inail non ha trascritto il contenuto della presunta domanda subordinata avanzata in primo grado, limitandosi a fare riferimento alle pg. 9 e 12 della memoria di costituzione in sede d’appello, le cui parti riportate nel ricorso per cassazione non consentono di evincere in che termini, secondo la prospettazione, fosse stato strutturato il presunto rapporto di natura parasubordinata, tanto più che nel verbale ispettivo si fa riferimento a una precisa ipotesi di fonte contributiva, costituita dal lavoro subordinato, in concreto ritenuta insussistente a seguito di verifica giudiziale;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza in favore della parte costituita, mentre nessun provvedimento deve essere adottato nei confronti dell’Inps, che non ha svolto attività difensiva;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Consorzio Edile S. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.