CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23899

Inps – Accertamento della condizione di invalidità – Beneficio di due mensilità di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto – Esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 28.4.2015, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a riconoscere a G.M. il beneficio di due mensilità di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto, ex art. 80, l. n. 388/2000, nonché il beneficio dell’esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, ex art. 11, comma 2°, d.l. n. 463/1983 (conv. con l. n. 638/1983);

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che G.M. ha resistito con controricorso;

che il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso;

Considerato in diritto

che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, dell’art. 8, l. n. 533/1973, e dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto un’azione di mero accertamento della condizione d’invalidità, tale dovendo ritenersi quella della parte odierna controricorrente in considerazione del fatto che non era stata domandata in giudizio alcuna prestazione previdenziale;

che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 11, d.l. n. 463/1983 (conv. con I. n 638/1983), per averlo la Corte territoriale condannato a riconoscere il beneficio dell’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria pur non essendo esso legittimato passivo della pretesa;

che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha chiarito che, in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi dell’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, una (inammissibile) domanda di mero accertamento del requisito sanitario è configurabile solo allorché l’interessato non abbia proposto alcuna domanda amministrativa all’INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, solo in tal caso potendo ritenersi che sia stato chiesto in giudizio l’accertamento di un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione, che va accertato, invece, nella sua interezza (così da ult. Cass. n. 31284 del 2019, dove diffusi richiami a precedenti in termini); che, viceversa, risulta nella specie accertato che l’odierno controricorrente ebbe a presentare specifica domanda amministrativa in tal senso (cfr. sul punto la motivazione della sentenza impugnata, dove anche il riferimento alla documentazione allegata al fascicolo di primo grado), di talché la censura si palesa infondata;

che, con riguardo al secondo motivo, deve preliminarmente disattendersi l’eccezione d’inammissibilità per intervenuto giudicato interno sollevata nel controricorso, atteso che, come pure riconosce parte controricorrente, l’INPS non aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere nella memoria di costituzione in primo grado, ed essendo in tale sede risultato totalmente vittorioso, nessuna “soccombenza teorica” poteva configurarsi a suo carico sulla questione della legitimatio ad causam, non essendo stata la stessa mai introdotta in giudizio;

che, nel merito, la censura relativa al difetto di legittimazione a resistere, che può essere per la prima volta sollevata anche in questa sede di legittimità (così da ult. Cass. S.U. n. 2951 del 2016), è fondata, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria appartiene alle aziende sanitarie locali, trattandosi degli organi con personalità giuridica mediante i quali gli enti territoriali competenti assicurano l’assistenza sanitaria (cfr, ex multis, Cass. nn. 13947 del 2017, 13854 del 2014 e 24598 del 2008, tutte sulla scorta di Cass. n. 3500 e 4166 del 2001); che, non essendosi la Corte territoriale uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda concernente il beneficio dell’esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, ex art. 11, comma 2°, d.l. n. 463/1983 (conv. con l. n. 638/1983); che la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo;

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.

Cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di G.M. volta a conseguire il beneficio dell’esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

Compensa le spese dell’intero processo.