Corte di Cassazione sentenza n. 455 depositata il 14 gennaio 2015 (ud. 30/09/2014)
Con sentenza 23.9.2008 n. 71 la Commissione tributaria della regione Lombardia ha rigettato l’appello proposto da L.T. s.r.l. e confermato la decisione di prime cure che aveva dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento notificati alla società ed aventi ad oggetto le maggiori imposte dovute a titolo IVA, ERPEG ed IRAP, liquidate dall’Ufficio accertatore con metodo induttivo, avendo la contribuente omesso di presentare la dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2000.
I Giudici territoriali, pur ritenendo fondate le giustificazioni fornite dalla società in ordine alla mancata risposta al “questionario” trasmesso dall’Ufficio, rilevavano che la documentazione prodotta dalla società non inficiava le prove addotte dall’Amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa tributaria.
Avverso la sentenza di appello ha proposto rituale ricorso L.T. s.r.l. deducendo due motivi articolati in plurime censure per violazione di norma di diritto e vizio logico della motivazione.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
All’esito della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione con assegnazione alle parti di termine per il deposito di memorie in ordine alla intervenuta definizione della lite per condono ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve dichiararsi la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, limitatamente alla controversia concernente le imposte sui redditi introdotta con la opposizione proposta all’avviso di accertamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto la maggiore IRPEG ed IRAP dovuta dalla società per l’anno 2000.
E’ stata comunicata alla Cancelleria di questa Corte, con nota in data 19.7.2012 prot. 230736 della Direzione provinciale di Milano della Agenzia delle Entrate, la attestazione di “regolarità della definizione della lite” seguita alla domanda presentata in data 28.3.2012 con la quale L.T. s.r.l. ha inteso definire la lite pendente ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, essendosi perfezionato il procedimento di condono con il “pagamento integrale di quanto dovuto”.
Nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, le parti hanno congiuntamente dato atto che la società aveva presentato istanza di definizione della lite pendente esclusivamente per il predetto avviso di accertamento, provvedendo ad eseguire il richiesto versamento, come risulta da attestazione di quietanza della Agenzia delle Entrate in data 28.11.2011, depositata in allegato alla memoria di parte ricorrente.
Pertanto, visto la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8 e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, va dichiarata la estinzione del giudizio, in ordine alla controversia avente ad oggetto la opposizione all’avviso di accertamento n. (OMISSIS), per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
La definizione della lite ex lege comporta, tuttavia, la estinzione della obbligazione tributaria concernente le imposte dirette, con la conseguenza che non può darsi una sopravvivenza della sentenza di merito ai sensi dell’art. 310 c.p.c., comma 2 ed infatti il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto ad estinguere, modificare o sostituire l’originario rapporto controverso, determinando il venire meno dell’oggetto stesso del giudizio (costituito dalle originarie contrapposte pretese/difese delle parti), da un lato, priva dette parti dell’interesse ad ottenere una – ormai mutile – pronuncia determinativa della regola del rapporto giuridico sostanziale, e dall’altro rende del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi stabilito dalla pronuncia di merito impugnata – che in caso di declaratoria di estinzione del giudizio o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato (cfr. Corte Cass. 1^ sez. 13.9.2007 n. 19160; id. 1^ sez. 7.12.2004 n. 22972).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata “in parte qua” senza rinvio, non potendo riconoscersi la idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale nè voluta dalle parti (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 19533 del 23/09/2011; id. Sez. 5, Ordinanza n. 13109 del 25/07/2012).
Deve invece procedersi all’esame del ricorso in relazione ai motivi di impugnazione della sentenza di appello in ordine alle statuizioni con le quali è stato dichiarato legittimo l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto la maggiore IVA dovuta dalla società relativamente all’anno 2000.
Con il primo motivo la società censura la sentenza della CTR: a) per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, art. 116 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 23, 53 e 97 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè b) per vizio di carente e contraddittoria motivazione in ordine alla conferma della rettifica induttiva operata dall’Ufficio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Le censure debbono ritenersi inammissibili e comunque infondate.
Quanto alla censura sub lett. a), rileva il Collegio che nel quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la parte si duole dell’errore in cui sarebbe incorsa la CTR ritenendo, da un lato, ammissibile la tardiva produzione documentale della contribuente (in quanto la impossibilità temporanea, per fatto non imputabile, a provvedere all’inoltro di tali documenti in risposta al questionario trasmesso dall’Ufficio era stata idoneamente giustificata e comprovata dalla società contribuente) e dall’altro legittimo l’accertamento induttivo svolto dall’Ufficio.
Ne segue che: se la doglianza si riferisce alla omessa considerazione da parte dell’Ufficio dei documenti – sembra comunicati dalla società in allegato alla istanza D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5, nel corso del procedimento di accertamento con adesione, e comunque – successivamente prodotti dalla società in giudizio (in primo grado), la impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse, atteso che il Giudice di appello, in riforma della decisione di prime cure, ha ritenuto ammissibile la produzione probatoria ed ha esaminato nel merito gli elementi addotti dalla società a contestazione dei presupposti in fatto e diritto della pretesa; qualora invece la ricorrente intendesse dolersi della mancata rilevazione del vizio di validità dell’atto impositivo per difetto dei presupposti che legittimavano l’Ufficio ad eseguire l’accertamento con metodo induttivo, la censura si palesa infondata, giusta la disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1, che espressamente autorizza il ricorso al metodo induttivo puro, prescindendo dalla previa ispezione della contabilità d’impresa, nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione annuale IVA (cfr. da ultimo: Corte cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5228 del 30/03/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 4531 del 22/02/2013; id. Sez, 5, Sentenza n. 1240 del 22/01/2014), ipotesi che per l’appunto è data nel caso di specie (fatto incontestato: cfr. sentenza CTR motivazione, pag. 4; ricorso pag. 19).
Quanto alla censura sub lett. b) la stessa si palesa inammissibile per difetto di autosufficienza laddove la parte ricorrente intenda contestare la correttezza e completezza del giudizio di selezione e valutazione degli elementi istruttori compiuto dalla CTR, avendo omesso del tutto di indicare quali elementi probatori decisivi avrebbero determinato con certezza una differente soluzione della controversia ove considerati compiutamente dal Giudice di appello (la ricorrente, infatti, si richiama alla documentazione prodotta della quale tuttavia non fornisce alcuna esplicazione, impedendo a questa Corte di verificare l’elemento della decisività della prova richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Qualora poi la società avesse inteso censurare la sentenza in relazione a proporzioni motivazionali incompatibili logicamente e dunque contraddittorie, il motivo si rivela del tutto infondato solo che si ponga mente alla diversità dei due piani del discorso posti in relazione: il giudizio sulla ammissibilità delle prove documentali dedotte in giudizio dalla società, concerne, infatti, la verifica delle cause di forza maggiore allegate dalla contribuente, ai fini della inapplicabilità della sanzione, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, della inutilizzabilità, nel procedimento amministrativo e nel giudizio tributario, dei documenti la cui esibizione è stata rifiutata nel corso della verifica fiscale; ben diverso è il piano sul quale, invece, opera la statuizione della CTR secondo cui “preso atto della documentazione fornita, l’esame della stessa ha convalidato le risultanze dell’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), alla luce dei rilievi puntualmente sollevati dall’ufficio…”, trattandosi di valutazione di merito attinente alla fase di ponderazione degli elementi fattuali, provati in giudizio, ritenuti rilevanti per la formazione del convincimento del Giudice.
E’ appena il caso di osservare come il momento della ammissibilità della prova preceda quello della valutazione di merito concernente la prova dei fatti costitutivi: il primo attenendo alla regolare introduzione ed acquisizione al giudizio del mezzo probatorio, il secondo essendo rivolto a verificare il grado di concludenza del mezzo rispetto al fatto principale o secondario che costituisce oggetto di prova. Pertanto bene può darsi che il mezzo di prova, pur se ammesso dal Giudice, nell’esame comparativo e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, venga ad assumere carattere recessivo rispetto ad altri mezzi di prova assunti in giudizio.
Con il secondo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Come emerge dal quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., la società si duole che la CTR ha dichiarato legittimo l’avviso senza rideterminare la imposta dovuta, tenendo conto dell’IVA regolarmente versata dalla società, come risultante dalle dichiarazioni periodiche prodotte in giudizio.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha interpretato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 comma 1 (“se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all’accertamento dell’imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità in tal caso l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio, ivi comprese le dichiarazioni mensili o trimestrali eventualmente presentate, e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali“) enunciando il principio secondo cui in tema di I.V.A., l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle “dichiarazioni periodiche”, e rende legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio, nel qual caso, però, a seguito dell’impugnazione del contribuente, la detraibilità delle poste dovrà essere valutata dal giudice del merito che, quale giudice del rapporto e non solo dell’atto, deve procedere alla quantificazione della pretesa erariale, annullando eventualmente “in parte qua” il suddetto accertamento (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6134 del 13/03/2009).
Il secondo motivo deve essere accolto, non essendosi conformata la CTR al principio di diritto enunciato, avendo ritenuto legittima la pretesa della maggiore IVA determinata induttivamente in violazione della norma tributaria che impone la detrazione delle somme versate a titolo IVA dal contribuente, ove risultanti dai registri contabili e dalle dichiarazioni periodiche.
La sentenza impugnata va in conseguenza cassata in parte qua, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia che dovrà rideterminare la imposta ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1, secondo la interpretazione di tale norma fornita da questa Corte, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara la estinzione del giudizio, avente ad oggetto la opposizione all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo ad IRPEG ed IRAP dovute per l’anno 2000, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in “parte qua”, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite;
– relativamente al giudizio avente ad oggetto la opposizione proposta avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) concernente la maggiore IVA dovuta dalla società per l’anno 2000, accoglie il ricorso, quanto al secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia che, conformandosi al principio di diritto enunciato, provvedere alla rideterminazione della imposta dovuta e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.