CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28914
Datori di lavoro agricoli operanti in territori montani – Contribuzione – Regime di esenzione
Fatti di causa
La Corte d’appello di Bologna, riuniti i ricorsi proposti dalle Società: Agricola S.A. e Figlio s.s., G. Consorzio Cooperativo Società Cooperativa agricola, P.C. Società Cooperativa agricola e A. Società Cooperativa agricola, ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì, dichiarando l’Inps non tenuto a restituire a titolo di somme indebitamente riscosse i contributi versati dalle appellanti, non essendo, le stesse, beneficiarie del regime di esenzione, contemplato dall’art. 8 della legge n. 991 del 1952, in favore dei datori di lavoro agricoli operanti in territori montani.
La Corte territoriale, richiamandosi all’orientamento di questa Corte affermato con sentenza n. 19420 del 2013, ha dichiarato dovuti i predetti contributi, ritenendo la norma di esenzione implicitamente abrogata dalla l. n. 67 del 1988, ove si fa riferimento alla sola definizione di territori montani contenuta nell’art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, fra cui non rientrano quelli di appartenenza delle società appellanti. Ha stabilito inoltre che l’inclusione dell’art. 8 della l. n. 991 del 1952 nell’Allegato 1, voce n. 1266 del d.lgs. n. 179 del 2009, che in via ricognitiva elenca le misure da ritenere tuttora operanti, deve ritenersi un mero errore di fatto non produttivo di conseguenze sul piano giuridico.
La cassazione della sentenza è domandata dalle società Agricola S.A. e Figlio s.s., G. Consorzio Cooperativo Società Cooperativa agricola, P.C. Società Cooperativa agricola e A. Società Cooperativa agricola, sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria.
L’Inps ha opposto difese.
Ragioni di diritto
Parte ricorrente, col primo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. n. 991/1952, dell’art. 15 delle preleggi con riferimento alla norma da ultimo citata, dell’art. 9, co.5 della l. n. 67/1988 e del d.lgs. n. 179/2009, dell’art. 15 delle preleggi con riferimento a quest’ultima disposizione, dell’art. 14, 14° co. della l. n. 246/2005, mentre col secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi d’appello.
Nelle more del giudizio di legittimità la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., regolarmente notificato all’INPS, con cui dichiara di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo intervenuta sulla materia una pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 182 del 4 Ottobre 2018) la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima – per eccesso di delega – l’inclusione dell’art. 8 della l. n.991 del 1952 nell’Allegato, 1 voce 1266 del d.lgs. n. 179 del 2009, norma di cui parte ricorrente domandava l’applicazione.
Pertanto, alla stregua di tale atto di rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese del grado di legittimità sono compensate considerato il comportamento processuale della parte rinunciante.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.