MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – Delibera 19 ottobre 2021, n. 5

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2022

Art. 1

1. Entro il 31 dicembre 2021, le imprese iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2021, debbono corrispondere, per l’annualità 2022, la quota prevista dall’art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall’art. 9, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l’importo ivi visualizzabile relativo all’anno 2022 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

 a) direttamente online, attraverso l’apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

 b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l’importo dovuto, che l’impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.

 3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l’iscrizione all’albo sarà sospesa con la procedura prevista dall’art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2

1. La quota da versare per l’anno 2022 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’albo: euro 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:

AImprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16
B Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 6 a 10 10,33
C Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 11 a 5025,82
D Imprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 51 a 100 103,29
EImprese iscritte all’albo con un numero di veicoli da 101 a 200258,23
FImprese iscritte all’albo con un numero di veicoli superiore a 200516,46

 1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

APer ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi 5,16
BPer ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi 7,75
CPer ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi 10,33

Art. 3

1. La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2022 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

 2. La presente delibera è adottata in via di urgenza e sarà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del ricostituendo Comitato centrale.

 3. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.