MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 26 ottobre 2021, n. 561
Individuazione della data di avvio del Registro UnicoNazionale del Terzo Settore (RUNTS)
Articolo unico
1. Per le ragioni in premessa indicate, ai sensi dell’articolo 30 del D.M. 15 settembre 2020, il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS è individuato nel 23 novembre 2021.
2. Entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle regioni e province autonome provvedono agli adempimenti di cui all’articolo 31, comma 1 del citato D.M. con le modalità ivi previste relativamente alle APS e alle ODV iscritte alla data del 22 novembre 2021; provvedono altresì agli adempimenti di cui all’articolo 31, comma 2 successivamente all’esito dei procedimenti pendenti alla data del 22 novembre 2021.
3. Entro il 23 dicembre 2021 l’ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il Registro nazionale delle APS provvede agli adempimenti di cui agli articoli 32, comma 1, e 33, comma 1 del decreto ministeriale, con le modalità ivi previste, relativamente alle associazioni nazionali di promozione sociale, alle loro articolazioni territoriali e ai circoli ad esse affiliati iscritti alla data del 22 novembre 2021; provvede altresì analogamente, successivamente all’esito dei procedimenti pendenti, nei confronti degli ulteriori enti iscritti successivamente. Entro il 21 febbraio 2022 completa il trasferimento degli atti ai sensi dell’articolo 32 comma 3 del medesimo decreto.
4. Ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procede a verificare, entro centottanta giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 ultimo periodo, le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedimentali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti centottanta giorni.
5. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2 del D.M. 15 settembre 2020, i registri delle ODV e delle APS di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui al comma 1; a conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS con le modalità di cui al suddetto decreto. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, con l’avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021.
6. La presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS può essere effettuata a decorrere dal 24 novembre 2021 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 comma 1 del D.M. 15 settembre 2020.
7. Le modalità attraverso cui l’Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti di cui all’articolo 34, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale saranno oggetto di separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus.
8. Ai sensi dell’articolo 30 del D.M. 15 settembre 2020, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sarà data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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