AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 maggio 2021, n. 367
Articolo 28 del decreto legge n.34 del 2020. Credito d’imposta canone di locazione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante dichiara che già nel mese di novembre 2009 aveva il domicilio fiscale, nonché la sede operativa per l’attività di fotografo a XXX, nella Regione Emilia Romagna.
L’istante evidenzia, altresì, che il Presidente della regione Emilia-Romagna in data 28/11/2019 ha emanato il Decreto n. 187 con il quale veniva dichiarato lo stato di crisi regionale per gli intensi eventi metereologici che nel mese di novembre hanno colpito l’intero territorio regionale. Il Consiglio dei ministri, in data 2 dicembre 2019 ha deliberato l’estensione degli effetti della dichiarazione di stato di emergenza, adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori di diverse regioni, interessati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di novembre 2019.
Con Ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 il Capo del Dipartimento della protezione civile, per fronteggiare l’emergenza calamitosa degli eventi in questione, nominava commissari delegati, fra gli altri, il Presidente della regione Emilia-Romagna, col compito di predisporre un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione dello stesso Capo del Dipartimento della protezione civile. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato ha preventivamente trasmesso il piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in data 21/02/2020 e dal momento che tale piano è stato approvato in data 26/03/2020, ha emesso il decreto del presidente della giunta regionale 2 aprile 2020 n. 54, ove dà atto che tutto il territorio regionale è stato interessato da avversità atmosferiche nel mese di novembre 2019.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, senza tener conto della verifica del calo del fatturato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter usufruire del credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, indipendentemente della verifica del calo di fatturato di cui al comma 5 del medesimo articolo, con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, in virtù del citato decreto del presidente della giunta regionale 2 aprile 2020 n. 54.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti per la fruizione del credito d’imposta di seguito descritto, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
L’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (in seguito anche Decreto rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella vigente formulazione, dispone, al comma 1, che: «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».
Il comma 3 del citato articolo 28 specifica, tra l’altro, che le strutture alberghiere rientrano nell’ambito soggettivo dei beneficiari della misura «indipendentemente dal volume di ricavi e di compensi registrato nel periodo d’imposta precedente».
Il successivo comma 5 dello stesso articolo 28 prevede che il credito d’imposta «è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turisticoricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio».
Inoltre, il medesimo comma dispone che «Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire del 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19…».
Con le circolari n. 14/E del 6 giugno 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020, sono stati forniti chiarimenti in relazione al suddetto credito d’imposta.
Tanto premesso, si osserva che – seppur nell’ambito dei chiarimenti riguardanti il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto rilancio, la cui formulazione sul punto qui in esame appare identica a quella sopra riportata – è stato precisato, con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, al punto 5.2, che: «La disposizione normativa richiede i seguenti elementi:
a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento».
La comune ratio legis che ispira le misure inserite nel Titolo II “Sostegno alle imprese e all’economia”, al capo I “Misure di sostegno”, del Decreto rilancio – ossia, contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 – induce a sostenere che, anche in relazione al credito d’imposta di cui all’articolo 28, occorra pervenire alla medesima interpretazione.
Alla luce di quanto sopra espresso, sul presupposto che il comune di XXXX risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020)», elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede in interpello, si ritiene che l’istante possa fruire del credito d’imposta in esame per il 2020 prescindendo dalla riduzione di fatturato, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina in esame.