MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 15 settembre 2021
Riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2019-2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilita in misura pari al 7, 38% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2021
Articolo 1
(Riduzione dei premi per gli artigiani)
1. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2019/2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 7,38% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2021.
Articolo 2
(Risorse economiche)
1. Le economie, eventualmente generate dall’applicazione dell’articolo 1, sono destinate ad incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L’INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
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