MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 23 settembre 2021, n. 188

Rivalutazione dal 1° gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria navigazione e infortuni in ambito domestico di cui alla delibera n 203 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 20 luglio 2021

Articolo 1

(retribuzione media giornaliera determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua)

1. Ai sensi dell’articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 – dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera, a seguito della variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita in € 83,09 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella misura di € 17.448,90 e di € 32.405,10.

2. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 46.663,34 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 39.534,22 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 35.969,66 per gli altri ufficiali.

3. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2019 e precedenti 1,0490

anno 2020 1,0000

Articolo 2

(retribuzione annua convenzionale ambito domestico)

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, la retribuzione annua convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, è rivalutabile ai sensi dell’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è di € 17.448,90, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale.

Articolo 3

(importo prestazione una tantum inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento)

1. L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento, di cui all’articolo 9, comma 2-bis, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, come inserito dall’articolo 1, comma 534, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato da € 300,00 a € 337,41.

Articolo 4

(assegno per l’assistenza personale continuativa)

1. Ai sensi dell’articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissato in € 574,59.

Articolo 5

(assegno una tantum)

2. Ai sensi dell’articolo 85 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissato in € 10.542,45.

Articolo 6

(assegni continuativi mensili)

1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 124 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

2. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0490 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità

Importi dal 1° gennaio 2021

dal 50 al 59%€ 322,41
dal 60 al 79%€ 452,34
dall’80 all’89%€ 839,85
dal 90 al 100%€ 1.293,90
100% + a.p.c€ 1.869,23

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.