AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 novembre 2021, n. 756
Regime IVA delle operazioni intercorse, post Brexit, tra branch italiana e casa madre appartenente ad un Gruppo IVA inglese
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La stabile organizzazione italiana della società inglese ALFA rappresenta di effettuare esclusivamente servizi di supporto in relazione a vendite commerciali promosse dalla propria casa madre, appartenente ad un Gruppo IVA inglese, istituito in conformità alle previsioni unoniali.
In particolare, la branch istante fa presente di assolvere l’IVA addebitatale sugli acquisti di beni e servizi effettuati presso i propri fornitori italiani (società facenti parte del gruppo d’imprese ALFA), senza porre in essere operazioni (a valle) rilevanti nel territorio della Stato italiano.
Pertanto, la stabile organizzazione italiana della società inglese ALFA si troverebbe fisiologicamente in una situazione creditoria nei confronti dell’erario italiano.
La branch interpellante evidenzia di aver già presentato istanza di interpello n. 954- XX/20XX al fine di conoscere le modalità con cui ottenere il rimborso dell’Iva assolta sui beni e servizi acquistati in Italia.
Con il parere di risposta all’istanza di interpello sopra richiamato sono state date indicazioni diverse a seconda del periodo di effettuazione delle operazioni intervenute tra casa madre, appartenente al Gruppo IVA inglese, e la relativa branch italiana, ovvero se le stesse siano avvenute prima dell’entrata in vigore (1° gennaio 2018) della modifica normativa con cui – attraverso l’introduzione dei commi 4-bis) e seguenti dell’art. 70-quinquies, del DPR n. 633 del 1972 – sono stati recepiti i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza “Skandia”, relativa alla causa C-7/13. Con la pronuncia da ultimo citata i giudici unionali hanno, infatti, riconosciuto la rilevanza delle prestazioni intervenute tra una casa madre stabilita in un Paese terzo e la propria stabile organizzazione svedese, appartenente ad un Gruppo IVA svedese, statuendo altresì che le operazioni effettuate dallo stabilimento principale a favore della propria branch svedese si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA istituito nello Stato membro.
In particolare, con il parere di risposta all’istanza di interpello n. 954- XX/20XX, in applicazione dei principi elaborati con la sentenza Skandia, è stato precisato che:
– in considerazione dell’irrilevanza, agli effetti dell’IVA, delle prestazioni di servizi rese, prima del 1° gennaio 2018, dalla branch italiana alla propria casa madre inglese, membro di un Gruppo IVA inglese, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia sugli acquisti effettuati dalla stabile organizzazione italiana è la casa madre inglese che potrà, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, presentare istanza ai sensi dell’articolo 38-bis2 del DPR n. 633 del 1972;
– in virtù del fatto le prestazioni di servizi rese, dopo il 1° gennaio 2018, dalla branch italiana nei confronti della propria casa madre, appartenente al Gruppo IVA inglese, si considerano effettuate verso il Gruppo Iva inglese e, quindi, le stesse non rilevano in Italia, ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972, il soggetto deputato ad esercitare la detrazione dell’IVA assolta sui beni e servizi acquistati nel territorio dello Stato italiano nonché a chiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile, ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, è la stabile organizzazione italiana.
Ciò posto, la branch istante – dopo aver premesso che a partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito, essendo uscito dal territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea, è considerato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto un Paese terzo – chiede di sapere se la disciplina del Gruppo IVA inglese, attuata in applicazione del paragrafo 11 della Direttiva n. 112 del 2006, possa continuare ad operare anche dopo il periodo transitorio post Brexit conclusosi il 31 dicembre 2020.
Nello specifico, la branch istante della casa madre inglese, appartenente al Gruppo IVA inglese, chiede di sapere se a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea:
– possano ritenersi ancora valide le istruzioni fornite con il parere di risposta all’istanza di interpello già citata, che riconosce la rilevanza, agli effetti dell’IVA, delle operazioni intercorse tra la branch italiana e la casa madre, membro del Gruppo IVA inglese;
– o, in alternativa, se le operazioni intervenute tra casa madre e branch italiana debbano considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’IVA e che, conseguentemente, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell’Iva assolta in Italia dalla stabile organizzazione sia la casa madre, ai sensi dell’articolo 38-ter del DPR n. 633 del 1972, previsione normativa che disciplina l’esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti nel territorio dell’Unione europea.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La branch istante ritiene che le operazioni intercorse, dopo il periodo transitorio post Brexit, tra la stessa e la propria casa madre, appartenente ad un Gruppo IVA inglese, siano rilevanti nel territorio del Regno Unito, ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972, e che il soggetto legittimato a chiedere il rimborso in Italia dell’eccedenza d’imposta detraibile, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, sia la stessa stabile organizzazione italiana.
A sostegno della propria tesi interpretativa l’interpellante evidenzia, in via preliminare, che l’Amministrazione fiscale britannica ha ripreso i principi espressi nella sentenza “Skandia” nel cosiddetto “Great Repeal Bill” convertito nell’ “European Union Act 2018”. Tale provvedimento legislativo, secondo quanto rappresentato nell’istanza d’interpello, sarebbe stato adottato per assicurare, in previsione della fuoriuscita del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea, la continuità delle norme IVA e dei principi derivanti dalle Direttive Comunitarie, dai Regolamenti Europei e dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE.
Secondo l’istante, le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia dell’UE, con la richiamata sentenza “Skandia”, benché si riferiscano a Gruppi IVA istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea, possono trovare applicazione anche nella disciplina del Gruppo IVA britannica, atteso che la stessa conserva molti punti di contatto con il regime del Gruppo IVA italiano e, in particolare:
– la base volontaria della costituzione di un Gruppo IVA;
– la procedura di notifica della costituzione di un Gruppo IVA alle autorità e la presenza di vincoli simili a quelli di controllo tra membri appartenenti allo stesso gruppo;
– l’irrilevanza delle cessioni di beni e prestazioni di servizi realizzate tra i membri del Gruppo IVA;
– la qualificazione del Gruppo IVA come nuovo soggetto passivo ai fini IVA e la perdita dello status individuale di soggetto passivo per i membri del gruppo IVA;
– l’attribuzione di un’unica partita IVA a tutti i membri del Gruppo IVA e la contestuale perdita di validità della partita IVA attribuita ai singoli membri antecedentemente all’adesione al Gruppo IVA.
A tal riguardo, l’istante richiamati altri documenti (VAT Notice 700/2) nei quali l’Amministrazione fiscale inglese, ai fini della rilevanza delle operazioni tra stabile organizzazione e casa madre, continua a far riferimento ai principi della sentenza ” Skandia”.
L’interpellante evidenzia, inoltre, che nell’ipotesi in cui fosse esclusa l’operatività della disciplina del Gruppo IVA inglese, al termine del periodo transitorio post Brexit, il soggetto legittimato a ottenere il rimborso dell’IVA assolta in Italia sia la casa madre, la quale si avvarrebbe della procedura prevista dall’articolo 38-ter del DPR n. 633 del 1972, in quanto soggetto passivo d’imposta stabilito in uno Stato non appartenente all’Unione Europea.
A tal riguardo, l’istante rileva che, ai fini dell’applicabilità della procedura di esecuzione del rimborso IVA disciplinata dall’articolo 38-ter del richiamato DPR n. 633, si rende necessario che:
– sussista una condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza dell’operatore economico, ossia che lo Stato di appartenenza dell’operatore economico assicuri lo stesso trattamento in materia di rimborso agli operatori economici stabiliti in Italia;
– gli acquisti siano relativi a beni e servizi inerenti all’attività dell’operatore economico;
– lo Stato estero abbia istituito l’imposta sul valore aggiunto.
Attualmente la procedura è attiva per alcuni Stati non appartenenti all’Unione Europea quali Israele, Norvegia e Svizzera. Inoltre, secondo quanto rappresentato dall’istante, la condizione di reciprocità, richiesta ai fini dell’operatività dell’articolo 38-ter del DPR n. 633 del 1972, sembrerebbe rispettata poiché il Regno Unito ha approntato una procedura di rimborso dell’IVA pagata dagli operatori di Paesi terzi sugli acquisti effettuati nel territorio del Regno Unito che individua tra i soggetti destinatari anche i Paese membri dell’Unione Europea, modalità di rimborso quest’ultima, conforme alla normativa unionale, che ricalca sostanzialmente quella prevista dalla normativa nazionale recata dal predetto articolo 38-ter.
La stessa Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 7/E del 2021 avrebbe, secondo l’interpellante, riconosciuto che il Regno Unito è un paese collaborativo in materia di IVA in quanto dotato di una normativa per la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Si evidenzia, in primo luogo, che ai fini della soluzione del quesito prospettato nell’interpello – riguardante l’individuazione delle modalità con cui una branch italiana di una società inglese, aderente ad un Gruppo IVA costituito nel Regno Unito, possa ottenere il rimborso dell’IVA assolta sui beni e servizi acquistati nel territorio dello Stato – si rende necessario stabilire se le operazioni, nel caso di specie prestazioni di servizi, effettuate, a partire dal 1° gennaio 2021, dalla stabile organizzazione italiana a favore della propria casa madre, membro dell’organismo collettivo d’imposta inglese, siano o meno rilevanti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
A tal riguardo, occorre chiarire se ai fini del trattamento, agli effetti dell’IVA, delle operazioni intervenute nel periodo post Brexit tra stabile organizzazione italiana e casa madre appartenente al Gruppo IVA inglese continuino a trovare applicazione i principi elaborati dai giudici comunitari con la sentenza Skandia – secondo cui l’appartenenza della casa madre e/o branch ad un Gruppo IVA costituito in uno Stato membro spezza il nesso d’identità soggettiva che intercorre tra stabilimento principale e branch estera – a nulla rilevando la circostanza che per il Regno Unito, a seguito del recesso di quest’ultimo dall’Unione Europea, operino le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi terzi.
In proposito, si osserva che in merito all’operatività dei principi statuiti con sentenza la Skandia – recepiti nell’ordinamento domestico attraverso la modifica dell’articolo 70-quinquies del DPR n. 633 del 1972 – si è espresso il Comitato IVA, il quale ha adottato a maggioranza qualificata delle Linee Guida secondo cui i principi “Skandia” si applicano a prescindere da quale “entity” (SO o casa madre) faccia parte del gruppo IVA (principio quest’ultimo di recente confermato anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza Danske Bank dell’11 marzo 2021) e anche, per quanto qui di rilievo, a prescindere dal fatto che la transazione avvenga tra Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo (cfr. Linee Guida del 105° Incontro del Comitato IVA del 26 ottobre 2015, DOCUMENT A – taxud.c.1(2016)7465801 – 886).
Conseguentemente, in conformità alle conclusioni cui è pervenuto il Comitato IVA, la disciplina recata dall’articolo 70-quinquies, comma 4-quater) del DPR n. 633 del 1972- che prevede la rilevanza, agli effetti dell’IVA, delle operazioni intercorse tra casa madre e/o stabile organizzazione quando uno dei due soggetti appartiene a un Gruppo IVA costituito in uno Stato membro dell’UE mentre l’altro operatore è stabilito in Italia – trova applicazione anche per le operazioni intervenute, nel periodo post Brexit, tra casa madre e stabile organizzazione nell’ipotesi in cui uno dei due operatori aderisca al Gruppo IVA inglese, nel presupposto che quest’ultimo continui ad integrare la nozione di Gruppo IVA di cui all’articolo 11 della Direttiva CEE n. 112 del 2006.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene che nel caso di specie risultino ancora valide le indicazioni fornite nella risposta n. 954-XX/2XX e dunque, «considerato che la SO istante non effettua operazioni imponibili in Italia, la stessa potrà chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972».
Ne consegue che il quesito relativo all’operatività dell’articolo 38-ter del DPR n. 633 del 1972, posto dall’istante in via subordinata per il solo caso in cui non fosse riconosciuta la rilevanza del Gruppo IVA UK risulta assorbito da quanto sopra precisato.