CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31819
Tributi – Accertamento – Riqualificazione reddito di lavoro dipendente in reddito di lavoro autonomo – Illegittimità – Prova – Istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato risultanti dal libro paga
Rilevato che
H. M. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento – relativo all’anno 2008 – con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava un maggior reddito di lavoro autonomo e un maggior reddito imponibile ai fini Iva, Irap ed Irpef; l’avviso traeva origine dalla verifica effettuata dalla G. d. F. nei confronti della ditta R. I. srl, nel cui libro paga risultavano diversi dipendenti, tra cui la predetta H., che in realtà – come emerso per effetto della successiva istruttoria posta in essere- tali non erano, dovendosi gli stessi qualificare quali intermediari del commercio e quindi lavoratori autonomi.
Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi accoglieva il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte dell’Ufficio, era confermata dalla CTR.
Per la cassazione cella sopra menzionata sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste con controricorso la contribuente.
Considerato che
Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; 2) “Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”; 3) “Violazione dell’art. 2697 c.c. -onere della prova- in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; omessa motivazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del DPR n. 600/73”.
– Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto valore probatorio alle buste paga dell’Inail e agli estratti conto dell’Inps, non considerando che le prime sono predisposte dal datore di lavoro e, quanto ai secondi, che l’Inps si limita a certificare le dichiarazioni contributive.
Il motivo non è fondato.
La CTR, invero, nel richiamare tutta la produzione documentale riversata in atti, fa poi esplicito riferimento -oltre che ai documenti su cui si sofferma l’attenzione critica della ricorrente- agli istituti (la cui sussistenza è testimoniata dalla predetta documentazione) della indennità di trasferta, del premio di produzione, del rimborso chilometrico, delle ferie, delle festività non godute, istituti -tutti- tipici del rapporto di lavoro subordinato.
A fronte di tali risultanze -ritenute sufficienti ad accogliere le istanze della contribuente- la CTR ha rilevato, concludendo sul punto, con il sottolineare che “l’amministrazione deve fornire la prova degli elementi fatto giustificativi dell’an e del quantum accertati”
– Con il secondo motivo, l’Ufficio censura la sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, in cui ravvisa la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., così denunciando un error in procedendo, tale da comportare la “nullità della sentenza o del procedimento”.
Il motivo non è fondato.
La ricorrente, invero, lungi dal precisare in cosa consista la violazione della norma processuale (e quale essa sia), si limita a censurare la sentenza per avere attribuito rilievo agli elementi sopra indicati pur in presenza del “pacifica inesistenza della società”; così argomentando l’Ufficio pone in discussione la valutazione delle prove -e la loro idoneità- così come effettuata dl giudice del merito e finisce col formulare una critica dell’apprezzamento di merito, che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione.
– Con il terzo motivo, la ricorrente ha errato nel rigettare l’appello dell’Ufficio ritenendo provato il rapporto di lavoro subordinato in capo alla contribuente.
Il motivo non è fondato.
La ricorrente ritorna, ancora una volta, a censurare la valutazione delle prove effettuata dalla CTR; si tratta di motivo esposto in modo discorsivo, privo della necessaria specificità, con assenza di una precisa distinzione delle censure formulate -attinenti alla violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4- che sono quindi trattate in modo “cumulativo”, dando luogo ad una inammissibile mescolanza di doglianze.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese che liquida in euro 4.100,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.