ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Circolare 05 novembre 2021, n. 18908
Benefici di natura assistenziale e sociali in favore dei dipendenti. Circolare attuativa dell’art. 4 dell’Accordo integrativo del 14 settembre 2021 per gli anni 2019 e 2020
La presente Circolare intende disciplinare nel dettaglio i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociali (sussidi) in favore dei dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ex art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, stabiliti con Accordo integrativo sottoscritto in data 14 settembre 2021.
BENEFICIARI
Nei limiti delle disponibilità finanziarie annue individuate in sede di contrattazione, i benefici di natura assistenziale e sociali (sussidi) sono erogati in favore del personale in servizio presso gli Uffici Centrali e Territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che abbia svolto, nell’anno per il quale viene richiesto il sussidio, un periodo di servizio superiore a sei mesi.
Non sono pertanto ammissibili le domande di sussidio presentate dal personale che abbia svolto meno di sei mesi di servizio presso l’INL in quanto cessato, assunto o transitato presso altre Amministrazioni in posizione di distacco, assegnazione temporanea o comando.
La valutazione delle singole istanze sarà effettuata da una Commissione nominata con provvedimento del Direttore centrale della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica.
La richiesta di sussidio verrà esaminata solamente in presenza di un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) che non superi il limite di € 21.000,00 (ventunomila/00).
EVENTI E TIPOLOGIE DI SPESE
Ai fini dell’erogazione dei benefici previsti dall’Accordo integrativo del 14 settembre 2021, la competente Commissione esamina le domande in relazione alle seguenti fattispecie:
- spese sanitarie;
- spese funebri;
- spese straordinarie ed impreviste.
Per ciascuna delle tipologie di spesa indicate si forniscono ulteriori dettagli relativi agli aventi diritto, alla tipologia e all’entità di costo delle spese ammissibili, nonché alla specifica documentazione giustificativa.
1.Spese sanitarie
Possono presentare richiesta di sussidio i dipendenti in servizio presso l’INL per spese sostenute per sé stessi e/o per i familiari di seguito indicati:
– coniuge, convivente di fatto, o parte dell’unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76;
– figli fiscalmente a carico;
– altri familiari conviventi a carico del richiedente.
Sono ammissibili al beneficio le seguenti tipologie di spesa:
– spese per analisi, indagini diagnostiche e prestazioni specialistiche;
– spese per prestazioni chirurgiche anche ambulatoriali;
– spese per ricovero collegato ad una operazione chirurgica o a degenze;
– spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesiche;
– spese per occhiali da vista, ausili auditivi e ortopedici;
– spese per assistenza infermieristica e riabilitativa purché prescritta da un medico;
– spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (ad es. misuratori di pressione sanguigna o glicemia, busti, stecche, stampelle, parrucche a seguito di cure chemioterapiche, strumenti per magnetoterapia, laserterapia etc.) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
– spese per acquisto di prodotti per persone affette da malattie rare.
La documentazione di una spesa medica sostenuta all’estero, se in lingua originale, andrà corredata da una traduzione in italiano. Si precisa, al riguardo, che la spesa relativa al trasferimento e al soggiorno potrà essere inserita tra le spese straordinarie indicate al successivo punto 3.
Non sono ammissibili le spese per il pagamento del ticket sanitario, quelle per l’acquisto di farmaci e quelle per la cura degli animali.
Nello specifico il dipendente avrà diritto a percepire:
– il 100% del beneficio richiesto con ISEE fino a € 14.000,00 (quattordicimila/00), fino all’importo massimo concedibile per ciascuna annualità di € 1.000,00 (mille/00);
– l’85% del beneficio richiesto con ISEE da € 14.001,00 (quattordicimilauno/00) a € 18.000,00 (diciottomila/00), fino all’importo massimo concedibile per ciascuna annualità di € 850,00 (ottocentocinquanta/00);
– il 75% del beneficio richiesto da € 18.001,00 (diciottomilauno/00) a € 21.000,00 (ventunomila/00) fino all’importo massimo concedibile per ciascuna annualità di euro 750,00 (settecentocinquanta/00).
2.Spese funebri
È possibile presentare richiesta di sussidio:
– in favore del coniuge, o convivente di fatto, o parte dell’unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 o dei figli a carico, in caso di decesso del dipendente in servizio;
– in favore del dipendente in servizio nel caso di decesso del coniuge o convivente di fatto, o parte dell’unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 o dei figli a carico o di altri familiari conviventi/o a carico.
L’importo massimo riconoscibile per ciascuna annualità è pari ad € 1.000,00 (mille/00) indipendentemente dall’ammontare dell’ISEE dichiarato, sempre che l’ISEE non superi il limite di € 21.000,00 (ventunomila/00).
Si precisa che la documentazione relativa alla spesa sostenuta deve essere intestata esclusivamente al titolare della richiesta e che lo stesso deve produrre specifica dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia all’atto del decesso del dipendente o del familiare, utilizzando l’apposito modello (allegato 2 dell’istanza di sussidio).
Per la sola annualità 2020, in caso di decesso per causa “SARS-COVID 19” del dipendente, del coniuge e/o del convivente di fatto, o parte dell’unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 è previsto, su richiesta del coniuge o convivente di fatto, o parte dell’unione civile, o dei figli a carico o di altri familiari conviventi/o a carico, ovvero del dipendente, l’attribuzione di un importo complessivo pari a € 3.000,00 (tremila/00).
L’istante dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia all’atto del decesso del dipendente o del familiare, utilizzando l’apposito modello (allegato 2 dell’istanza di sussidio).
- Spese straordinarie ed impreviste e spese per l’istruzione
I dipendenti in servizio possono presentare domanda di sussidio per spese straordinarie e impreviste che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione reddituale del nucleo familiare per particolari ed eccezionali circostanze, debitamente documentate e motivate attraverso circostanziata relazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, infortuni gravi, calamità naturali (spese connesse a terremoti, alluvioni, frane etc.), cause accidentali (spese connesse a furti, rapine, incendi, danni a beni e cose etc.), spese relative a soggiorno e pernottamenti sia in Italia che all’estero per assistenza a familiare malato e spese connesse all’istruzione e alla formazione del dipendente e dei figli fiscalmente a carico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento all’aspetto della c.d. “minimizzazione dei dati, i dati personali riportati nella suindicata relazione devono riguardare solo notizie relative alle circostanze straordinarie ed impreviste e non dati inerenti alla condizione sanitaria (patologie) dell’interessato.
L’importo massimo riconoscibile per ciascuna annualità è pari ad € 1.000,00 (mille/00) indipendentemente dall’ammontare dell’ISEE dichiarato, sempre che l’ISEE non superi il limite di € 21.000,00 (ventunomila/00).
La documentazione di spesa, il cui pagamento deve essere avvenuto nell’anno oggetto del sussidio, dovrà essere raccolta separatamente per eventi diversi e ne dovrà essere data motivazione nella relazione sopra citata.
Si specifica che gli eventi calamitosi sono riferiti al crollo o a lesioni dell’abitazione principale e sue pertinenze, di proprietà del dipendente. Tali eventi devono essere considerati calamità naturali o comunque non imputabili al richiedente. Dovrà essere allegata documentazione attestante la proprietà del bene e un verbale o un atto pubblico dell’autorità competente che evidenzi il danno alla propria abitazione a causa dell’evento calamitoso.
Per il furto con effrazione in appartamento adibito ad abitazione principale del dipendente è necessario allegare il verbale della Polizia o dei Carabinieri o altra autorità competente e la documentazione attestante la proprietà dell’immobile.
Per l’incendio totale o parziale della casa di abitazione principale e sue pertinenze di proprietà del dipendente, dovrà essere allegato il verbale rilasciato dai Vigili del fuoco o dall’Autorità di pubblica sicurezza e la documentazione attestante la proprietà dell’immobile.
Si ricorda che la decisione in merito all’attribuzione del sussidio e al suo ammontare, nel limite massimo di € 1.000,00 (mille/00), è riservata alla Commissione competente che deciderà esclusivamente sulla base di quanto espresso e documentato nella specifica circostanziata relazione.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A pena di esclusione, l’istanza di richiesta del beneficio corredata della documentazione necessaria dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 9 dicembre 2021 tramite posta elettronica personale INL (es. mario.rossi@ispettorato.gov.it), utilizzando i modelli allegati alla presente circolare (fac-simile domanda – allegato 1 – allegato 2), all’indirizzo e-mail: beneficiassistenzialiinl@ispettorato.gov.it
L’istante avrà cura di compilare in ogni sua parte la domanda di sussidio corredandola con tutta la documentazione ivi richiesta, sottoscrivendo la copia cartacea e trasmettendola scansionata in formato PDF unitamente alla scansione dei documenti giustificativi di spesa e di copia firmata del documento d’identità.
Nel caso di istanze avanzate dal coniuge, dal convivente o da uno dei figli a carico del dipendente deceduto, l’istanza potrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail sopra indicato oppure tramite servizio postale indirizzando: Ispettorato nazionale del lavoro – Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica – Ufficio II – Piazza della Repubblica, n. 59 – 00185 Roma.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in ossequio a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/03 così come modificato dal d. lgs. n. 101/18, come dettagliatamente specificato nell’informativa in calce alla presente, pubblicata anche sul sito web dell’INL.
DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA A SUPPORTO DELL’ISTANZA
A supporto della domanda l’istante è tenuto a presentare la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero fatture e/o ricevute fiscali, debitamente quietanzate e fiscalmente regolarizzate.
Sono ammissibili le spese il cui il pagamento è avvenuto nell’anno solare per il quale si presenta la domanda di sussidio.
I documenti di spesa – oggetto di dichiarazione ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., di conformità all’originale delle copie prodotte -, dovranno essere allegati in copie chiare e leggibili a pena di esclusione dal computo delle spese ammissibili. Tali documenti dovranno essere elencati per tipologia di spesa utilizzando il modello in formato Excel (allegato 1) che sarà inviato sia come elenco stampato e sottoscritto sia come file in formato Excel. Sono escluse dai benefici di cui all’Accordo Integrativo del 14 settembre 2021 le spese coperte in tutto o in parte da eventuali polizze assicurative, nonché quelle spese che abbiano costituito oggetto di analoga richiesta di sussidio da parte del coniuge, o convivente di fatto, o parte dell’unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, al proprio datore di lavoro. Si ricorda, altresì, che in caso di spese per le quali è già intervenuto un rimborso/detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, l’importo di cui si chiede il rimborso dovrà essere indicato al netto di tale rimborso/detrazione.
Tali circostanze sono oggetto di dichiarazione dell’istante nella domanda di sussidio In base a quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, la non veridicità delle dichiarazioni rese, rilevata anche a seguito dei controlli disposti dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R., comporta la decadenza dai benefici in argomento (art. 75), oltre alla restituzione degli importi ricevuti e ferme restando le conseguenze penali previste (art. 76).
DISPOSIZIONI FINALI
A supporto della domanda l’istante è tenuto a presentare, a pena di esclusione dai benefici:
– ISEE valido al 31.12.2019 per le istanze riferite all’anno 2019;
– ISEE valido al 31.12.2020 per le istanze riferite all’anno 2020.
Nel caso l’istante non fosse in possesso delle attestazioni sopra indicate potrà presentare, sia per le istanze riferite all’anno 2019 che per quelle riferite all’anno 2020, un ISEE valido al 31.12.2021 dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di non avere, per le annualità 2019/2020, richiesto ed ottenuto la sopra indicata certificazione.
Il personale interessato potrà presentare, entro la data indicata nell’avviso di pubblicazione della presente Circolare, istanze separate e distinte per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e gli eventi oggetto delle richieste di sussidio saranno considerati singolarmente per ciascuna annualità.
La ripartizione dei fondi per ciascuna annualità avverrà sulla base dei relativi “importi richiesti rideterminati” – ossia degli importi richiesti, decurtati delle eventuali spese non riconoscibili e ricondotti all’importo massimo previsto dai limiti della tipologia di spesa richiesta.
Se tutte le richieste non potranno essere soddisfatte dalle disponibilità finanziarie, gli importi richiesti rideterminati saranno riproporzionati in rapporto con l’entità delle risorse stanziate per l’annualità.
Le risorse stanziate per ciascun anno sono finalizzate a soddisfare le domande presentate per quella stessa annualità. Le eventuali disponibilità residue, esistenti al termine dell’assegnazione, confluiranno nell’esercizio successivo.
La presente Circolare, unitamente al modello di domanda di sussidio e ai relativi Allegati 1 e 2, sarà pubblicata sulla intranet e sul sito internet di questo Ispettorato nazionale del lavoro. Si chiede ai dirigenti delle strutture in indirizzo di dare ampia diffusione del contenuto della presente a tutto il personale.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E DEI FAMILIARI PER L’EROGAZIONE DI BENEFICI ASSISTENZIALI ACCORDO INTEGRATIVO 14 SETTEMBRE 2021 PER GLI ANNI 2019-2020.
Informazioni sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Gentile Dipendente/Familiare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), con sede legale in Roma, Piazza della Repubblica, n. 59, Titolare del Trattamento dei dati personali, La informa, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate.
Relativamente agli aspetti inerenti al trattamento dei suoi dati personali e particolari rimangono valide tutte le informazioni già fornite ai dipendenti/collaboratori ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 Regolamento Europeo 2016/619 con l’Informativa INL-GDPR02 – INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI per i seguenti aspetti: modalità di trattamento;
periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo; destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati; diritti dell’interessato e modalità di loro esercizio.
Gentile dipendente/familiare è invitato a prendere visione dell’informativa su indicata.
Il Titolare del Trattamento ritiene necessario, per tutte le categorie di interessati, rendere le seguenti informazioni al fine di fornire la piena consapevolezza circa gli aspetti più significativi di detto trattamento.
- Finalità del trattamento dei dati personali
L’INL tratta i dati personali dei dipendenti/familiari per la seguente finalità:
– erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociali in favore dei dipendenti come meglio precisato nell’Accordo integrativo del 14 settembre 2021 valido per gli anni 2019 e 2020 sottoscritto ai sensi dell’art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018.
- Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali e particolari richiesti è necessario per poter usufruire dei benefici di natura assistenziale e sociali in favore dei dipendenti, così come previsto dall’ Accordo integrativo del 14 settembre 2021 valido per gli anni 2019 e 2020, pertanto l’eventuale rifiuto di fornire tali informazioni comporterebbe l’impossibilità di erogare i suddetti benefici.
- Base giuridica del trattamento
– articolo 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679;
– art. 9 paragrafo 2 lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679;
– articolo 2 – sexies lettera dd) del d. lgs. n. 196/03 così come modificato dal d. lgs. n. 101/18;
– provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019) 1. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016);
– accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociali in favore dei dipendenti, ex art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 – sottoscritto in data 14 settembre 2021;
Gli interessati per ogni ulteriore informazione possono rivolgersi al Titolare del trattamento Ispettorato nazionale del lavoro, Piazza della Repubblica n. 59 – 00185 Roma, all’indirizzo e-mail segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it nonché contattare il DPO all’indirizzo dpo.INL@ispettorato.gov.it
Allegato 1
Testo dell’allegato
Allegato 2
Testo dell’allegato