PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 28 ottobre 2021, n. 803
Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia
Art. 1
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
1. Il Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 732 del 31 dicembre 2020, opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 maggio 2021. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 maggio 2021, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 121.825,19, a carico delle risorse stanziate per l’emergenza.