CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 11 novembre 2021, n. 105
Riapertura del termine per la trasmissione al MEF dei crediti formativi del triennio 2017-2019
A seguito dell’emanazione dell’informativa n. 98 del 12 ottobre 2021, di trasmissione del D.M. 8 luglio 2021, n. 135, ed avente ad oggetto la procedura sanzionatoria per la violazione dell’obbligo formativo richiesto dal MEF, sono pervenute diverse comunicazioni sia da parte dei Colleghi che degli Ordini per segnalare la presenza di scostamenti nell’area riservata del MEF in relazione ai crediti formativi del triennio 2017-2019 e per chiedere di poter integrare i dati trasmessi al MEF.
Come ricorderai, il MEF aveva indicato il 22 luglio 2021 quale termine ultimo per la trasmissione dei dati relativi ai crediti formativi maturati in relazione agli anni 2017, 2018 e 2019 (comunicazione diffusa con informativa n. 78/2021).
Nello spirito di massima collaborazione che contraddistingue i rapporti tra il Consiglio Nazionale ed il MEF, al fine di riconoscere pienamente agli iscritti la formazione effettuata, sarà possibile per gli Ordini, le SAF ed i soggetti autorizzati effettuare ulteriori importazioni dei crediti maturati dagli iscritti nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, fino al termine ultimo del 26 novembre 2021.
Tali ulteriori dati saranno acquisiti dal CNDCEC e trasferiti al MEF per l’ultimo aggiornamento della posizione formativa degli iscritti nel registro. Ne consegue che non potrà essere garantita la trasmissione al MEF dei crediti relativi al triennio 2017-2019 che saranno comunicati al CNDCEC successivamente alla data del 26 novembre 2021.
Ti ricordo che il caricamento dei dati dei crediti formativi dei diversi anni del triennio 2017-2019 è differenziato, in particolare:
– l’importazione tramite piattaforma CNDCEC dei dati 2017-2018 è di competenza dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto. Pertanto, l’Ordine dovrà aggiornare la posizione formativa di ciascun iscritto nel proprio albo, registrandovi sia i crediti formativi conseguiti partecipando agli eventi dell’Ordine, che i cfp trasmessi da altri soggetti formatori (CNDCEC, altri Ordini, soggetti autorizzati e SAF) ovvero adeguatamente documentati dall’iscritto;
– il trasferimento dei dati 2019 avviene a cura del soggetto che ha richiesto l’accreditamento dell’evento formativo (CNDCEC, altri Ordini, soggetti autorizzati e SAF), il quale, mediante l’importazione sulla piattaforma CNDCEC dei file dei partecipanti, aggiorna la posizione formativa di ciascun partecipante ai propri eventi, inclusi gli iscritti negli albi tenuti da altri Ordini territoriali.
Ti invito ad informare gli iscritti che, per esigenze tecniche necessarie alla lavorazione dei dati, gli aggiornamenti non saranno immediatamente visibili nell’area riservata del sito del MEF. Sarà cura del Ministero comunicare ai revisori legali la data di pubblicazione dei crediti acquisiti. Per verificare l’assolvimento dell’obbligo formativo farà fede esclusivamente la posizione formativa registrata nella Sezione formazione dell’area riservata al Revisore, consultabile sul portale www.revisionelegale.mef.gov.it secondo le modalità indicate nella guida operativa che Ti invio in allegato.
In particolare, considerato che la comunicazione del MEF trasmessa ai revisori legali nel mese di ottobre si limita a riportare una fotografia del debito formativo distinto per anno, Ti segnalo, che al fine di verificare il reale assolvimento dell’obbligo formativo degli anni 2017 e 2018 gli iscritti dovranno verificare che il totale dei crediti formativi 2017-2018 indicati nella propria area riservata del portale del MEF sia almeno pari a 40, di cui minimo 20 crediti in materie caratterizzanti.
Infine, Ti ricordo di comunicare agli iscritti che non abbiano conseguito i crediti sufficienti per l’adempimento dell’obbligo formativo richiesto ai revisori legali nel triennio 2017/2019, che potranno sanare entro il 17 gennaio 2022 il debito formativo sussistente alla data del 31 dicembre 2019, utilizzando esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021 (art. 14 del DM 8 luglio, n. 135).
Allegato
Testo dell’allegato
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 25 marzo 2020, n. 26 - Assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017 - 2019: proroga al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei crediti formativi
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 06 aprile 2020, n. 30 - Chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei crediti formativi conseguiti dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 ed imputabili al triennio formativo 2017-2019
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 16 dicembre 2019, n. 120 - Sollecito trasmissione dati relativi ai crediti formativi acquisiti dagli iscritti negli anni 2017 e 2018
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- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 03 marzo 2021, n. 24 - Crediti formativi professionali maturati dagli iscritti in regime di esonero e nel corso del primo anno di iscrizione nell’albo
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