MINISTERO INTERNO – Circolare 15 novembre 2021, n. 90

Rilascio delle certificazioni online da parte di ANPR . Decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche an-fine e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche

Dal 15 novembre c.a. è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, m mamera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafcnazionalc.gov.it.

Con il Decreto Ministeriale sopra indicato, infatti, adottato ai sensi dell’art. 62, commi 3 e 6-bis del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), come modificato dall’art.30 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono state definite le modalità di utilizzo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per l’erogazione di servizi online, finora forniti esclusivamente dai Comuni.

Detto decreto, consultabile sul sito istituzionale di questa Amministrazione, si colloca nell’ambito dell’ampio processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e di digitalizzazione dei servizi al cittadino.

Come noto, il vigente art. 62, comma 3, del CAD stabilisce che la piattaforma ANPR renda disponibile un servizio per il rilascio di certificazioni anagrafiche online, munite di sigillo elettronico qualificato (NOTA 1) ed un servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art.13, comma l, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 (Regolamento anagrafico).

La disposizione di cui all’art. 30 del D.L. n. 76/2020 sopra citato, inoltre, modifica gli articoli 33, comma 2, e 35, comma l, del predetto dPR n.22311989, prevedendo, in partiColare, che sulle certificazioni anagrafiche di ANPR, il sigillo elettronico sostituisca la firma dell’ufficiale di anagrafe, che continuerà ad essere apposta esclusivamente sulle certificazioni anagrafiche rilasciate dal Comune.

L’ulteriore modifica riguarda l’art.13, comma 3, dello stesso Regolamento anagrafico ed è finalizzata a consentire la presentazione in modalità telematica, tramite ANPR, delle dichiarazioni anagrafiche previste dall’art. 13, comma l lett. a), b) e c) riguardanti alcune mutazioni relative alla posizione anagrafica degli iscritti.

In base al nuovo decreto, quindi, il cittadino, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale (NOTA 2), allo stato, può chiedere per sé stesso e per i componenti della propria famiglia anagrafica alcune tipologie di certificati (NOTA 3), mentre per il servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, ancora in fase di sperimentazione, si fa riserva di successivi aggiornamenti.

I certificati digitali sono esenti dal bollo, fino al 31 dicembre p. v., e possono essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Il servizio consente, altresì, la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poter! o scaricare in formato pdf o ricever! o via email.

Si evidenzia che i predetti servizi telematici offerti da ANPR configurano una modalità aggiuntiva rispetto ai servizi già erogati dai comuni.

Ciò premesso, si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.

Note:

(1) Cfr. Regolamento (CE) 2317/2014, n.91 0/2014.

(2) Carta d’identità elettronica- CIE, Carta Nazionale dei servizi- CNS, Sistema pubblico d’identità digitale- SPIO (art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005)

(3) Certificati anagrafici di: residenza, stato di famiglia, contratto di convivenza nascita, stato civile, stato libero, matrimonio, unione civile, cittadinanza. esistenza in vita.