PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 08 novembre 2021, n. 806

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Art. 1

Misure per l’edilizia scolastica

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2021-2022, gli enti locali possono stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività didattiche anche in deroga agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore degli enti regionali titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica, già spettanti alle soppresse province.

3. Limitatamente all’anno scolastico ed educativo 2021/22, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all’attività didattica o educativa è sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area e dalla destinazione d’uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica. Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.

4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. Nella Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore della Regione titolare delle competenze relative all’edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado.