CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2021, n. 32904

Permessi 104 – Riconoscimento dell’handicap grave – Presupposti – Riduzione dell’autonomia personale – Assistenza permanente continuativa e globale nella sfera individuale o in quella di relazione

Con sentenza del 29.12.14 la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del 5.6.12 del tribunale di Vibo Valentia, all’esito di nuova CTU ha dichiarato la ricorrente invalida nella misura del 75% con decorrenza dal 1.7.12, escludendo la ricorrenza di handicap in condizione di gravità.

Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per tre motivi, cui resiste con controricorso l’INPS.

Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – violazione degli articoli 100 e 112 c.p.c. e 2909 c.c., per avere trascurato il giudicato interno sulla decorrenza della prestazione al 31.8.10.

Con il secondo e terzo motivo si deduce – ex art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.- violazione degli articoli 3, comma 3, e 33 della legge 104 del 1992, nonché della direttiva 2000/78/CE, nonché violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per mancata considerazione dell’incidenza delle condizioni sanitarie sulla vita quotidiana e lavorativa della persona.

II primo motivo è infondato in quanto il giudicato è escluso perché la decorrenza della prestazione non è stata indicata affatto nella sentenza di primo grado, ma solo dalla consulenza; questa, peraltro, non è stata neppure richiamata dalla sentenza sul punto specifico in questione, sicché non può dirsi che la decorrenza sia stata decisa per relationem. La parte del resto ha proposto appello proprio sulla decorrenza, in tal modo mettendo in discussione proprio la questione che oggi vorrebbe essere immodificabile.

Quanto al secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione (come già fatto dalla parte), deve rilevarsi da un lato che nessuna contraddizione è rinvenibile tra il riconoscimento dell’invalidità in misura superiore al 75% ed il mancato riconoscimento dell’handicap grave, essendo quest’ultimo condizione ancorata a diversi presupposti di cui all’art. 3, co. 3, su richiamato, che ancorano la situazione alla riduzione dell’autonomia personale che richieda l’assistenza permanente continuativa e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Per altro verso, non possono essere esaminate in sede di legittimità le censure di merito introdotte dalla parte che, pur con il richiamo alle norme di rito sulla valutazione delle prove, in realtà dissimulano un mero dissenso diagnostico sulle conclusioni del giudice di merito.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.