MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 23 novembre 2021
Istituzione del Comitato scientifico per la valutazione dell’impatto economico degli interventi del Piano Transizione 4.0
Articolo 1
Istituzione del Comitato scientifico perla valutazione dell’impatto economico degli interventi del Piano Transizione 4.0
1. È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comitato scientifico per la valutazione dell’impatto economico degli interventi previsti dal Piano Transizione 4.0. Il Comitato è composto da:
– il Direttore della Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con funzione di Presidente del Comitato;
– Il Direttore della Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI presso il Ministero dello sviluppo economico;
– il Direttore del Servizio struttura economica della Banca d’Italia;
ognuno dei quali può conferire delega a un dirigente della struttura di appartenenza.
2. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennità, rimborso spese, gettone o emolumento comunque denominato.
Articolo 2
Compiti del Comitato
1. Il Comitato di cui all’articolo 1 ha il compito di valutare l’impatto economico, l’efficacia e l’efficienza degli interventi previsti dal Piano Transizione 4.0.
2. Il Comitato elabora ed approva una metodologia per effettuare tale valutazione nonché, in conformità con il traguardo M1C2-1 del PNRR, un rapporto intermedio entro il mese di novembre 2024 ed un rapporto finale entro il mese di maggio 2026. I rapporti sono elaborati sulla base della metodologia approvata dal Comitato, utilizzando microdati di fonte fiscale integrati con dati di bilancio ed eventuali ulteriori dati provenienti da altre fonti ufficiali.
3. I rapporti di cui al comma 2 sono pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente, entro il mese di novembre 2024 ed il mese di maggio 2026.
Articolo 3
Modalità di funzionamento e durata del Comitato
1. Il Comitato di cui all’articolo 1 è convocato dal Presidente, fatta salva la facoltà della maggioranza dei membri del Comitato di richiederne la convocazione. Il Comitato delibera all’unanimità.
2. Il Comitato si avvale, per il suo funzionamento, delle strutture e dell’organizzazione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze che assicura anche lo svolgimento delle attività di segreteria, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
3. Il Comitato può inoltre avvalersi, nell’espletamento dei propri compiti, di dirigenti e funzionari delle strutture di appartenenza dei membri del Comitato e di esperti, che operano a titolo gratuito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennità, rimborso spese, gettone o emolumento comunque denominato.
4. Il Comitato promuove iniziative di comunicazione e diffusione dei risultati delle valutazioni.
5. Il Comitato cessa la sua attività con la pubblicazione del rapporto finale di cui all’articolo 2.
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