MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 17 novembre 2021
Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione – anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2020
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.