AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 giugno 2021, n. 390

Tassazione di un atto di transazione tra eredi e terzo

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’interpellante fa presente di essere uno degli eredi legittimi della Sig.ra Tizia, propria zia, coniugata senza figli, deceduta senza lasciare testamento in data X e di dover presentare la dichiarazione di successione. Al riguardo, l’istante rappresenta che il patrimonio mobiliare della defunta (conti correnti e titoli) è in parte cointestato con il marito e con un terzo soggetto, non erede.

Quest’ultimo, sollecitato dai suddetti eredi, si dichiara disponibile a riconoscere la parziale intestazione fittizia del citato patrimonio mobiliare e a rendere una dichiarazione scritta con la quale riconosce tale parziale intestazione fittizia e di pagare pro-quota agli eredi l’importo corrispondente alla riconosciuta quota fittizia. Pertanto, le parti (eredi e terzo soggetto) intendono stipulare un accordo tra vivi, con scrittura privata non autenticata, con il contenuto di cui sopra.

Ciò posto, si chiede quale sia la corretta tassazione applicabile, ai fini delle imposte indirette, alla fattispecie in esame.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere dell’istante, le attribuzioni agli eredi operate dall’intestatario fittizio non sconterebbero l’applicazione dell’imposta di successione, ma l’imposta di registro dovuta per la registrazione del citato accordo nella misura dell’1 per cento del valore dichiarato, come previsto per gli atti di natura dichiarativa (articolo 3 della Tariffa, Parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, TUR).

Tuttavia, osserva l’istante, tale soluzione presenta obiettive condizioni di incertezza sulla natura dell’atto che si intende porre in essere, tenuto conto anche di quanto precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 17 gennaio 2019, n. 1141.

Parere dell’agenzia delle entrate

Al fine di corrispondere al quesito posto con la presente istanza d’interpello, si ritiene utile osservare che dall’atto inviato in bozza, a seguito di richiesta di documentazione integrativa, risulta testualmente che la parte non erede “rinuncia a far valere la quota di 1/3 – a sé intestata – delle cointestazioni relativamente alla parte di competenza della sig.ra Tizia, pari al 50% delle somme a lui cointestate, come risultavano alla data del decesso” e che “L’indicata quota viene ripartita come segue: per 2/3 a favore del signor Caio (coniuge della defunta), per 1/3 a favore degli eredi della signora Tizia, ciascuno a sua volta per la quota di 1/3.”

Dal citato atto risulta, inoltre, che “entro 90 giorni dalla messa a disposizione delle somme da parte della Banca … verrà pagato agli eredi …. il corrispettivo della quota oggetto di rinuncia del sig. Sempronio (cointestatario, non erede) … pari al 50% di 1/3 delle somme giacenti sui c/c alla data del decesso e pari al 50% delle somme risultanti dalla alienazione di 1/3 dei titoli di investimento …”. Infine, le parti dichiarano, a conclusione dell’accordo, che “con la esecuzione di tutto quanto sopra, non avranno più nulla a pretendere le une dalle altre in relazione alle cointestazioni di Sempronio e della signora Tizia e di essere così soddisfatte e tacitate.”

A parere della scrivente, tale fattispecie configura un’ipotesi di transazione tra gli eredi e il terzo, ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile.

Il citato articolo stabilisce che “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.”

Dalle dichiarazioni delle parti, si evince che le esse intendono realizzare un regolamento d’interessi al fine di prevenire l’insorgere di una potenziale lite.

A tale scopo, infatti, le parti stabiliscono che il cointestatario, non erede, rinunci solo parzialmente alla titolarità di 1/3 delle somme depositate e dei titoli di investimento a lui cointestati, nella misura pari alla metà della suddetta quota, obbligandosi a pagarne il relativo controvalore agli eredi. Pertanto, tale atto rientra tra gli atti di natura transattiva volti ad evitare una lite attuale o potenziale.

Ai fini fiscali, gli atti transattivi sono disciplinati dall’articolo 29 del TUR, che dispone “Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne’ di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa.”

Pertanto, poiché l’accordo in esame comporta un obbligo di pagamento a carico del terzo, si ritiene applicabile l’imposta proporzionale di registro con l’aliquota del 3 per cento, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall’articolo 9 (‘Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali’) della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1141 del 2019, richiamata dall’istante, attiene alla diversa fattispecie di successione testamentaria e degli accordi tra erede e legatario diretti a reintegrare i diritti del legittimario leso.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.