CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2021, n. 15401
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione della controversia ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 – Cessazione materia del contendere – Estinzione del processo
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 1714/16/15 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in controversia riguardante l’impugnazione proposta da E.C. dell’atto di contestazione n. T8FC00500682/11 relativo all’anno 2006, con cui l’Ufficio aveva comminato la sanzione prevista dall’art. 5 d.l. n. 167 del 1990, per violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.
E.C. si è costituito con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate, con nota del 8.8.2019, ha proposto istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo che la Direzione Provinciale di Grosseto ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione della lite.
Considerato che
– E.C. ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018;
– L’Agenzia delle Entrate, con nota del 8.8.2019, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che la Direzione Provinciale di Grosseto ha comunicato che E.C. ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;
– L’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020″. Ai sensi dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018,: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. L’art. 6, comma 13, del d.l. cit. dispone che: “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando anche la nota della Direzione Provinciale di Grosseto e la domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente;
– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del dl n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (c.d “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere“(Cass. n. 21826 del 2020).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e pone le spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
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