AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 08 giugno 2021, n. 181145/RU
Pacchetto IVA e-commerce – Procedure di emergenza
Articolo 1
(Proroga semplificazioni dichiarative)
1. I soggetti iscritti nell’elenco denominato “e-commerce P4I” (Platform for import), di cui all’art. 2 della determinazione direttoriale n. 100615 del 06.04.2021, a partire dal 15 giugno e fino al 30 giugno possono, a seguito di specifica comunicazione, mantenere le semplificazioni dichiarative concesse in ragione dell’avvenuta iscrizione al sopraccitato elenco, nonostante il mancato rispetto dell’impegno di cui all’articolo 4 comma 2 della predetta determinazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente un’illustrazione delle sottese motivazioni, deve essere presentata, entro il 7 giugno 2021, alla Direzione Dogane, che detiene l’elenco suindicato e, per conoscenza, alla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, nonché alla Direzione Territoriale ed all’Ufficio delle dogane competenti.
3. In assenza di osservazioni da parte delle strutture coinvolte, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Direzione Dogane tacitamente conferma la validità dell’iscrizione all’elenco fino al 1° luglio 2021 ovvero comunica al richiedente ed alle strutture di cui al punto 2 i motivi ostativi.
Articolo 2
(Procedura “Bottone Rosso”)
1. È prevista una procedura di emergenza che consente, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici degli operatori interessati all’utilizzo del nuovo tracciato dichiarativo cosiddetto H7, la trasmissione della dichiarazione doganale mediante utilizzo del messaggio IM, fatta esclusione per le operazioni che prevedono l’indicazione del codice IOSS.
2. L’avvio di quanto indicato al punto 1 avviene mediante apposita notifica da rendere per il tramite di una nuova funzionalità, denominata “bottone rosso”, che prevede l’invio di una comunicazione di massimo duemila battute spazi inclusi, contenente un’illustrazione delle sottese motivazioni, che deve essere presentata al manifestarsi del malfunzionamento.
3. All’attivazione della procedura di emergenza, che decorre dal momento dell’invio delle informazioni come previsto al punto 3, sarà cura della Direzione Organizzazione e Digital Transformation fornire l’eventuale supporto tecnico per il superamento del malfunzionamento.
4. Mediante l’applicazione di cui al punto 2 è possibile notificare l’interruzione della procedura di emergenza o riattivarla in caso di ulteriore necessità.
5. La soluzione emergenziale di cui al presente articolo è attivabile a far data dal 1° luglio 2021 e resta in vigore, al più tardi, fino al 20 luglio 2021.
6. L’utilizzo della procedura di cui al presente articolo non pregiudica in alcun modo l’effettuazione dei possibili controlli, in fase di sdoganamento e a posteriori, secondo le previsioni di legge.
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